Oggi, domenica 20 dicembre, la Camera dei Deputati ha approvato due emendamenti alla Legge di Stabilità 2016 (DDL C3444), che erano passati lo scorso 16 dicembre 2015 in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, proposti dai deputati PD Rossomando, Vazio, Berretta, Rubinato e altri, finalizzati a risolvere una parte dei problemi di funzionamento del patrocinio a spese dello Stato.
L’obiettivo degli interventi aggregati alla legge di fine anno è quello di dare una risposta concreta all’eterno ritardo con cui viene pagata la difesa processuale dei non abbienti prevista a carico dello stato dall’art. 24 della Costituzione e disciplinata dal DPR 115/2002.
In effetti, fino ad oggi ci siamo trovati in una situazione di impasse nella quale i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli avvocati in regime di “gratuito patrocinio” arrivano anche ad anni di distanza dalla fine dell’attività difensiva, con un pagamento poi ancor più tardivo. Il tutto ha ormai raggiunto un livello tale da causare l’insostenibilità delle difese caricate sulle sole spalle degli avvocati.
Per dare una svolta alla crisi spesso basta trovare l’uovo di colombo e così si è deciso di fare nell’Organismo Unitario dell’Avvocatura che, partendo da una proposta deliberata al Congresso Nazionale Forense di Venezia, ha cercato con impegno e tenacia di trovare un percorso di sintesi con il legislativo: dal deciso al congresso si è passati a deliberare un sostegno ad un progetto che prevedesse la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio degli avvocati con le imposte dagli stessi dovute, al dare sostegno ad un progetto di legge che giaceva incompiuto nella scorsa legislatura, al far rivivere un nuovo progetto legislativo che desse risposta definitiva alla questione, al costruire l’adeguato sostegno politico e mediatico all’idea, anche in dialogo e collaborazione con la società civile, con le varie anime dell’avvocatura e l’associazionismo laico e togato (a partire da MF e Art. 24 Cost. che avevano sostenuto ab origine quella che è la mozione congressuale più votata).
Prima di arrivare qui vi è tuttavia stato un cammino complesso: passo passo si è costruito il consenso per far proporre un Disegno di legge in grado di permettere lo sblocco dei pagamenti a favore degli avvocati dei meno abbienti attraverso la compensazione facoltativa con le loro imposte e tasse. Il DDL 3109 è stato depositato lo scorso 8 maggio 2015 con prima firmataria la deputata PD Anna Rossomando coadiuvata dagli onorevoli Marchi, Massa, Taricco, Rubinato, Bergonzi, Capone, Fontanelli, Giulietti, Grassi, Gribaudo, Marantelli, Melilla, Patriarca, Salvatore Piccolo, e Valeria Valente.
Il DDL sostenuto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura è stato presentato il 29 luglio nel corso della conferenza stampa alla Camera con la partecipazione del presidente e della segretaria del CNF, con il vicepresidente di Cassa Forense, il Vicepresidente di UCPI ed il presidente di MF, con il plauso corale di tutti i presenti.
In quegli stessi giorni d’estate, grazie ai senatori PSI Buemi e Longo, il progetto sostenuto da OUA veniva presentato anche al senato lì diventando il DDL S1988, così consentendo di valutare anche una doppia calendarizzazione del percorso parlamentare.
Con una segnalazione della commissione patrocinio a spese dello Stato di Organismo Unitario dell’Avvocatura, la proposta ha quindi trovato il vivo e manifesto interesse del Viceministro Enrico Costa che, fin dal primo incontro con OUA alla metà di luglio, ha dato la sua piena collaborazione e dato il via libera ad organizzare un tavolo di gabinetto ministeriale tenutosi poi all’inizio di novembre: sino dall’inizio, l’obiettivo era stato il dare il miglior supporto al DDL per consentirgli di trovare immediata calendarizzazione in commissione e sostegno politico per superare quegli ostacoli tipici della vita parlamentare.
A partire da luglio, ma con miglior conferma nel novembre, la politica aveva però preso atto che il progetto di OUA, al fine di garantire un’effettiva accessibilità alla giustizia a tutti, era più importante di quanto inizialmente si era forse percepito.
Nel corso del tavolo di gabinetto ministeriale presieduto dal Viceministro Costa, ed a cui partecipava OUA assieme ad Anna Rossomando e Franco Vazio, si definiva così l’idea – abbozzata a luglio – di dare una opportunità più veloce alla possibilità di compensare le parcelle con le tasse degli avvocati: si passava alla proposta di trasformare il DDL 3109 in un emendamento alla legge di stabilità 2016, così potendo fruire della possibilità di diventare legge immediatamente con una gestazione parlamentare di poche settimane. In quella sede, si valutava anche l’abbinamento di un secondo emendamento per contestualizzare la liquidazione delle parcelle del gratuito patrocinio al momento del deposito del provvedimento della fase processuale alla quale erano inerenti, in tal modo superando una volta per tutte i ritardi – sovente pesantissimi – nella quantificazione dei compensi degli avvocati dei meno abbienti. Di lí a poco, le ambizioni di OUA erano presentate in un convegno dal titolo emblematico, “La difesa degli indifesi”, organizzato in Corte di Cassazione assieme al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: ne davano illustrazione proprio il Viceministro Costa e una nutrita delegazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Radicioni, Zicaro, Ponte, Meola, Borgheresi, Vigani).
Tutto si accelerava con il deposito dei detti emendamenti da parte della prima firmataria Anna Rossomando e da una nutrita pattuglia di deputati capitanati dal vicepresidente della medesima commissione giustizia, Franco Vazio, dove venivano approvati il 26 novembre.
La proposta emendativa patrocinata da OUA faceva così diventare di immediata applicazione il nuovo istituto della compensazione trovando una sua iniziale collocazione all’interno del budget disponibile nel corso del prossimo 2016, nei limiti di quanto già per ora fruibile ma statuendo una regola generale che consente una rideterminazione quantitativa per gli anni a venire.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, incamerata l’occasione di ottenere una norma con una vigenza anticipata di oltre un anno e mezzo rispetto ad una legge ordinaria, ha manifestato da subito il suo interesse ed il suo plauso. Il primo momento per parlare dei due emendamenti al mondo forense italiano è stato alla Conferenza Nazionale di Torino di fine di novembre è ciò è avvenuto con un doppio passaggio:
La scelta operativa proposta negli emendamenti sviluppa un percorso procedurale più veloce e semplice rispetto a quello inizialmente proposto nei DDL 3109 e S1988 perchè, a fronte di una minore disponibilità finanziaria iniziale, offre la possibilità istantanea di compensare crediti per compensi di avvocato con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, senza attendere altro. Per questa ragione, si può dire che mentre il progetto di legge iniziale condiziona la definitività dell’incasso del 100% della compenso al pagamento del ministero di giustizia a favore del ministero delle finanze, oggi il pagamento richiede soltanto il decreto di liquidazione del gratuito patrocinio, per il quale si prevede la contestualità con il deposito del provvedimento decisorio.
Lo sblocco dei pagamenti – con la liquidazione immediata delle parcelle proposta da Rossomando e Vazio – è quindi pronto a diventare legge con l’approvazione in Camera e Senato della legge di stabilità 2016 entro il Natale 2015.
Per l’effetto, si ha così efficacia immediata al riconoscere il patrocinio a spese dello Stato quale strumento fondamentale per la tutela dei meno abbienti, perché – citando la Presidente OUA, una giustizia che non si fa carico dei più poveri, è una giustizia mutilata. Da troppo infatti tempo questo istituto grava solo sulle spalle degli avvocati, pagati con ritardi enormi e, costretti ad anticipare spese e attività professionale, con chiare disfunzioni e ricadute a danno di un efficace esercizio di difesa del cittadino.
Per OUA questo non è certo la fine del percorso, perché comunque il prossimo obiettivo sarà l’aumento del budget annuale stanziato e/o il sostegno al DDL per la compensazione senza limiti di tutto quanto maturato a credito degli avvocati del gratuito patrocinio.
Di seguito riportiamo il testo integrale dei due emendamenti al DDL C3444 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
Andrè Moreau
**(1)
Dopo il comma 449 inserire i seguenti:
449-bis. **A decorrere dall’anno 2016, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)**. Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
449-ter. **Per le finalità di cui al comma 449-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.**
449-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure di cui al comma 449-bis e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-te. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al quarto periodo.
Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l’anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l’anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l’anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l’anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l’anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.
*39. 47. Rossomando, Marchi, Vazio, Martelli, Taricco, Giulietti, Salvatore Piccolo, Capone, Bergonzi, Patriarca, Rubinato, Massa, Missioni.
**(2)
Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:
451-bis. All’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
**«3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.»**
451-te. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell’ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti consigli dell’ordine vengano destinate presso gli uffici a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie ad impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l’accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l’obbligo dei consigli dell’ordine circondariale forense di tenere indenne il personale di cancelleria o di segreteria, mediante la stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale destinato presso l’ufficio giudiziario.
451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 451-te sono destinati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell’ordine dei quali sono dipendenti restano obbligati a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l’intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-te e 451-quater hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.».
451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-te e 451-quater hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.».
**39. 41. Berretta.