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GRATUITO PATROCINIO: INTERROGAZIONE X AUMENTARE I COMPENSI

PER DARE VOCE ALLA GIUSTIZIA SI DEVONO ASSICURARE RISORSE ALLA DIFESA

INTERROGAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI

Il patrocinio a spese dello stato è la garanzia di un effettivo diritto all’accesso alla difesa e quindi alla giustizia. Questo è un fato fondamentale che sempre più viene all’attenzioni delle istituzioni per far si che il nostro sistema giudiziario non sia a misura di ricco ed a danno di chi non ha mezzi.

Invero, la struttura stessa del processo non può che fare paura. Lo Stato contro un uomo solo aiutato da un solo altro uomo, il suo avvocato. Chiunque si soffermi a pensarci (giurista o profano) si rende conto che è una enormità.
Togliere garanzie a chi attende giustizia è come togliere la fionda a David.
Come ha scritto una nota opinion leader (by Valentina Restaino): “Comunque vada, è spacciato”.

Per questa ragione salta subito agli occhi che la chiave per dare tutela a chi accede al processo è impedire che vengano tolte risorse alla giustizia, e in particolar modo far sì che agli avvocati dei meno abbienti vengano forniti mezzi economici pari alle forze delle controparti – indifferente che siano la pubblica accusa o la multinazionale.

Procedendo su binario della giustizia effettiva e non virtuale, appare utile richiamare la richiesta del mondo forense che, sin dal Congresso di Venezia (ottobre 2014) e dall’assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura di Torino (novembre 2015), ha evidenziato la necessità di rimuovere la riduzione dei compensi degli avvocati del patrocinio a spese dello Stato per equipararli a tutti gli effetti, ovvero anche in riferimento alle risorse disponibili, alle controparti pubbliche e private.

Sul punto erano, infatti, già intervenute una mozione congressuale ed un deliberato di OUA che chiedono di eliminare la riduzione del 50 % dei compensi del gratuito patrocino civile almeno equiparandola a quella del penale, per evitare che vi sia pure una disparità di trattamento fra i due processi.

Pochi mesi prima era pure intervenuta un’interessante interrogazione parlamentare dei deputati Colletti, Businarolo, Turco, Agostinelli che chiede al Governo di

  • assumere iniziative per abrogare la norma introdotta dall’articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (cosiddetta «legge di stabilità» che riduce di 1/3 i compensi ai difensori (oltreché agli ausiliari del magistrato, ai consulenti tecnici di parte e agli investigatori autorizzati) di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, qualunque sia l’esito della causa;

  • ad assumere iniziative per prevedere, eventualmente, una diminuzione di un quarto dei compensi degli avvocati e dei consulenti in caso di soccombenza nel procedimento, non penale, della parte ammessa al gratuito patrocinio;

  • ad adottare iniziative per rimuovere ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra il cittadino e l’esercizio del proprio diritto alla giustizia a partire da:

  • a) una valorizzazione dell’istituto del gratuito patrocinio;

  • b) la riduzione generalizzata delle spese di giustizia a carico dei cittadini (contributo unificato, marche da bollo, anticipazioni e altro).

Tutte queste iniziative appaiono da condividere senza riserva ed anzi da lodare e segnalare per il loro valore e la necessità di essere sostenute da tutti coloro che sentono il dovere civico di dire la loro di fronte al pericolo dell’ingiustizia.

Per questo riportiamo di seguito il testo integrale dell’interrogazione parlamentare, della delibera OUA voluto dalla Presidente Casiello e della mozione congressuale proposta dall’Ordine degli Avvocati di Roma, per consentire a ciascheduno di averne conoscenza diretta e di esprimere il suo supporto a queste proposte.

Avv. Alberto Vigani




ATTO CAMERA
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00289
Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 184 del 06/03/2014

Firmatari

Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell’atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014

Commissione assegnataria

Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

Stato iter: IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00289
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Giovedì 6 marzo 2014, seduta n. 184

La II Commissione,
premesso che:

allo scopo di attuare l’articolo 24 della Costituzione e garantire l’accesso al diritto di difesa anche a coloro che hanno un’incapacità reddituale, il nostro ordinamento giuridico ha previsto il patrocinio a spese dello Stato; uno strumento specifico attraverso il quale l’onorario dell’avvocato necessario per farsi assistere in un processo viene corrisposto dallo Stato;
per usufruirne occorre avere un reddito inferiore ad euro 10.766,33 annui, limite che aumenta, nei soli procedimenti penali, di, euro 1.032,91 per ogni membro della famiglia dell’istante. Il reddito è quello imponibile ai fini dell’imposta IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia dell’istante: al reddito dell’istante viene quindi sommato quello dei familiari conviventi. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia dell’istante: al reddito dell’istante viene quindi sommato quello dei familiari conviventi;

ci sono al riguardo delle eccezioni:

in caso di separazione, divorzio, affido di figli minori o altre cause aventi ad oggetto diritti della personalità si considera il solo reddito del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia; lo prevede il comma 4 dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi»;

in altre situazioni si può avere accesso al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito, ad esempio ne ha sempre diritto la vittima dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, anche se ha un reddito superiore al limite di legge, anzi qualunque sia il suo reddito;

infine, ci sono i casi in cui anche se si ha reddito inferiore al tetto, comunque non si può chiedere, come per chi è stato condannato per reati di mafia o comunque di tipo associativo;
le voci e le procedure di spesa dei procedimenti giudiziari, nonché il patrocinio legale a spese dello Stato trovano la loro compiuta disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 2002), recante il testo unico in materia di spese di giustizia;

per gli onorari di avvocato in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria è in vigore la legge 13 giugno 1942, n. 794, e successive modifiche; gli onorari per le singole prestazioni giudiziali sono liquidati in base alla tariffa approvata con decreto ministeriale 1994, n. 585;
una giustizia consapevole dovrebbe però realizzare anche un accesso consapevole al servizio, innanzitutto informando il cittadino della possibilità di usufruire di un beneficio – qual è appunto il gratuito patrocinio – che è stato istituito appositamente per liberare i soggetti più deboli dall’incombenza economica del giudizio;

spesso emerge invece uno scenario alquanto diverso:

per quanto riguarda l’ambito civile, il dato più rilevante che si registra è la richiesta di informazioni complesse da parte dei cittadini per quanto riguarda le modalità ed i parametri di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Rispetto al 2009 i dati mostrano una crescita improvvisa (20 per cento) che conferma, da un lato, «l’ignoranza incolpevole» dei soggetti che non hanno conoscenza adeguata del beneficio e, dall’altro, «l’ignoranza colpevole» da parte di chi – strutture e legali – avrebbe il compito di informare;

il problema della scarsa conoscenza e diffusione dell’istituto del gratuito patrocinio non è quindi riconducibile solo al giudizio negativo di ammissibilità dell’istanza eventualmente presentata per difetto di requisiti, le ragioni devono essere necessariamente ricondotte ad altre criticità:
la bassa soglia di reddito entro la quale può essere concesso (non superiore ad euro 10.766,33). A fronte di continui aumenti per l’accesso al sistema giustizia (si veda, da ultimo, la manovra finanziaria 2011 che ha introdotto aumenti del contributo unificato anche ex novo), la soglia del reddito che permette di far ricorso alla difesa gratuita rimane ferma, immobile, con tutte le criticità che ne conseguono. Per i nuclei familiari monoreddito, sempre più numerosi e sempre più spesso vicini alle soglie della povertà, il beneficio risulta troppo spesso inaccessibile;

la scarsa informazione sull’esistenza di un’opportunità di questo genere. Gli avvocati, al momento del conferimento dell’incarico, non sempre prospettano al cittadino la possibilità di accesso gratuito alla giustizia;

le estenuanti lungaggini burocratiche che accompagnano l’emissione del decreto di liquidazione e che disincentivano i professionisti dall’utilizzo del beneficio. Per gli avvocati iscritti nelle liste del gratuito patrocinio i tempi dei pagamenti si allungano a dismisura e gli onorari spesso e volentieri risultano ampiamente decurtati; a ciò si aggiunga anche il conseguente carico di lavoro rappresentato dalle opposizioni agli importi liquidati, con l’ovvia conseguenza di alimentare, a riguardo, il contenzioso con l’amministrazione, a causa della scarsa e tardiva disponibilità di risorse finanziarie degli uffici giudiziari;

lo sfondo in cui si è dispiegato questo istituto non è affatto agevole e al riguardo basta pensare sia all’indirizzo dato agli uffici giudiziari per il contenimento delle spese di giustizia, stimolando magistrati e funzionari amministrativi a introdurre «buone prassi di gestione» per la razionalizzazione delle spese, esortandoli al rigoroso rispetto del reticolo normativo per ogni fase di attività che determini esborso per l’erario ma soprattutto alle progressive riduzioni degli stanziamenti nei bilanci per le spese di giustizia;

la «sforbiciata» che l’esecutivo ha introdotto con la legge di stabilità per il 2014 va ricondotta a tale generale quadro di riferimento;

al contempo vanno lette le altre norme che regolano la liquidazione dei compensi in caso di patrocinio a spese dello Stato unitamente a quanto disposto con l’articolo 9 del decreto ministeriale n. 140 del 2012 del Ministero della giustizia e, soprattutto con quanto prevede lo schema del decreto ministeriale da ultimo elaborato (presentato al Consiglio di Stato in data 7 ottobre 2013) ad attuazione della nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 147);

dal complessivo quadro normativo di riferimento emergerebbe che i compensi per il patrocinio a spese dello stato verranno liquidati in materia penale parametrandoli al tariffario forense vigente ridotto del 30 per cento eliminando la parificazione tra civile e penale introdotta dal decreto ministeriale 140 del 2012 che, comunque, doleva già ritenersi non più applicabile agli avvocati sin dal momento dell’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012. I parametri determinati con il nuovo regolamento approvato dal Ministero della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense determinerebbero compensi che, pur migliorativi del decreto ministeriale 140 del 2012, resterebbero inferiori al previgente sistema delle «tariffe» e dell’indicazione dei valori medi delle medesime di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002;

se, quindi, lo schema di regolamento e la legge di stabilità per il 2014 sarebbero in sintonia quanto a «sforbiciate» sui compensi non ritenendosi intaccate dignità professionale da un lato ed accessibilità al servizio giustizia dall’altro, i pareri della classe forense sulla legge di stabilità manifestano concretamente la preoccupazione che, ove l’istituto tornasse ad essere quasi un munus onorificum, il cittadino non abbiente troverebbe sempre maggiori difficoltà ad ottenere una difesa efficace e professionalmente garantita;

gli effetti sono facilmente prevedibili: sempre meno avvocati, consulenti, investigatori privati si renderanno disponibili a difendere chi si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato; si parla di persone che possono vantare il non invidiabile primato di percepire un reddito lordo di poco più di 10.000 euro di reddito l’anno. Sempre meno difesa per chi non può, sempre meno garanzie, sempre meno diritti;

questa ulteriore riduzione dei compensi (che vengono materialmente erogati, lo ricordiamo dopo qualche anno dalla conclusione dei procedimenti) rende la remunerazione di questa attività difensiva inferiore ad ogni limite dignitoso;

risulta lesa la dignità della professione forense, leso il diritto alla difesa, lesa l’importanza del ruolo professionale;

si ritiene intollerabile questo continuo attacco alla giustizia sostanziale operata sempre verso il basso, a scapito dei soggetti più deboli che ricorrono al sistema giustizia o che al sistema giustizia non possono accedere;

tali misure rappresentano un vero e proprio attentato al diritto di giustizia dei cittadini meno abbienti;

la riduzione di 1/3 dei compensi dei difensori (oltreché degli ausiliari del magistrato, dei consulenti tecnici di parte e degli investigatori autorizzati) di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, fissata dall’articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta «legge di stabilità»), contrasta ad avviso dei firmatari del presente atto gravemente con i principi di uguaglianza e del diritto inviolabile alla difesa, espressamente sanciti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione;

un’eventuale riduzione del compenso per il gratuito patrocinio potrebbe riguardare i soli casi di soccombenza nel giudizio e non dovrebbe comunque superare il 25 per cento del totale,

impegna il Governo:

  • ad assumere iniziative per abrogare la norma introdotta dall’articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (cosiddetta «legge di stabilità» che riduce di 1/3 i compensi ai difensori (oltreché agli ausiliari del magistrato, ai consulenti tecnici di parte e agli investigatori autorizzati) di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, qualunque sia l’esito della causa;
  • ad assumere iniziative per prevedere, eventualmente, una diminuzione di un quarto dei compensi degli avvocati e dei consulenti in caso di soccombenza nel procedimento, non penale, della parte ammessa al gratuito patrocinio;
  • ad adottare iniziative per rimuovere ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra il cittadino e l’esercizio del proprio diritto alla giustizia a partire da:

a) una valorizzazione dell’istituto del gratuito patrocinio;
b) la riduzione generalizzata delle spese di giustizia a carico dei cittadini (contributo unificato, marche da bollo, anticipazioni e altro).

(7-00289) «Colletti, Businarolo, Turco, Agostinelli».

 

***

MOZIONE ASSEMBLEA OUA

L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Roma il 25 novembre 2015, nell’interesse superiore del paese ed in difesa dei diritti dei cittadini,

premesso che

  1. è fine primario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura dare piena ed effettiva attuazione alle deliberazioni della massima assise degli Avvocati italiani riuniti nel Congresso Nazionale Forense;
  2. la mozione n. 40 del XXXII Congresso Nazionale Forense, proposta dai delegati dell’Ordine degli Avvocati di Roma e riportata in calce alla presente delibera, chiede di modificare la disciplina  per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato al fine di risolvere le disparità e le ineguaglianze oggi presenti nella disciplina vigente;
  3. infatti, ai sensi dell’art. 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e spese del difensore), in materia di patrocinio a spese dello Stato in generale, nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”;
  4. di seguito, ai sensi del recentemente introdotto art. 106-bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, “Gli importi  spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”;
  5. ai sensi dell’art. 116 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio), viene estesa al difensore d’ufficio la disciplina prevista per il difensore dei non abbienti, nei seguenti limiti: “L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82  ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”;
  6. ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di  parte sono ridotti della metà.”;
  7. è da ritenersi perciò riaperta la questione di disparità di trattamento delle due norme – art. 106 bis e art. 130 – dopo il recente inserimento della prima nella disciplina del patrocinio a spese dello stato nel processo penale, con l’ovvia alterazione di quell’equilibrio di interessi di natura pubblicistica invocato dalla Consulta nel 2012 (ordinanza n. 270) per giustificare la riduzione in allora prevista per le sole liquidazioni civili;
  8. invero, “si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo insindacabile la discrezionalità del legislatore” cfr. Corte Cost sent. n. 340 del 28.10.2004);
  9. tale compressione della difesa perimetrata a specifici ambiti processuali non trova alcun riconoscimento di legittimità nelle più recenti argomentazioni della Corte Costituzionale ove la stessa eleva il diritto di difesa a principio supremo dell’ordinamento costituzionale dello Stato;
  10. alla luce dell’introduzione della possibile limitazione della liquidazione anche nel patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ex art. 106 bis, appare auspicabile un superamento delle precedenti pronunce argomentando che la diversità degli interessi coinvolti non comporta che quelli implicati nei giudizi civili siano di minori dignità ed importanza potendo pure essi concernere diritti fondamentali della persona;
  11. in suffragio a quest’ultimo aspetto, è da dirsi anche che la già argomentata capacità del legislatore di modulare la garanzia del diritto di difesa sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli pare appunto superata dall’introdotta limitazione della liquidazione del beneficio nel processo penale con gradazione differente rispetto sia al beneficio nel processo civile sia all’ordinaria assistenza professionale di fiducia: l’interesse pubblicistico che sosteneva una disciplina di favore del penale risulta risolto nel momento in cui anch’esso viene ad essere oggetto di una riduzione delle liquidazioni e, di conseguenza, violata l’intangibilità degli interessi in gioco nel processo penale, si palesa la necessità dell’uniformazione dei due criteri liquidatori;

rilevato quindi che

  1. ai sensi del soppraggiunto art. 2 comma 1° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Compensi e spese), il criterio generale per liquidazioni prevede solo che “il compenso dell’avvocato deve essere proporzionato all’importanza dell’opera prestata”;
  2. e, in materia civile, ai sensi dell’art. 4 comma 10 Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale), in sede civile, amministrativa, tributaria e contabile, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei  parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.  Per la fase istruttoria l’aumento e’ di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
  3. mentre, ai sensi dell’art. 12 comma 2° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Parametri generali per la determinazione dei compensi), in materia penale si dice solo che “Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”;
  4. quest’ultima norma, di specifico riferimento operativo, appalesa criteri di valutazione nelle liquidazioni di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato penale non subordinanti quelli civili, amministrativi, contabili e tributari;

altresì considerato che

  1. alla luce della variegata ed equivoca normativa sopra menzionata, è evidente la disparità di trattamento del difensore d’ufficio, nonché del difensore dei non abbienti nel processo penale e nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario;
  2. è palese l’incertezza interpretativa e la necessità di uniformità e di pari trattamento del difensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario,
  3. per la liquidazione dei compensi professionali del difensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, è ragionevole tenere specifico conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
  4. alla luce di queste problematiche, appare fondato comunque attendersi il rinnovo dell’eccezione di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento fra il patrocinio processuale in sede civile, amministrativa, contabile e quello in sede penale;
  5. tutto quanto sopra svolto risulta rilevante ogni anno per svariate decine di migliaia di interessati all’accesso al diritto di difesa;

tutto ciò premesso, rilevato e considerato

L’Assemblea dei Delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunitasi in assemblea il 25 novembre 2015, chiede al Governo ed alle Camere di adottare senza indugio ogni iniziativa per far si che diventino Legge dello Stato le seguenti modifiche:

  • si sostituisca l’art. 82 comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e spese del difensore) con il seguente testo: “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”;
  • si sostituisca l’art. 106-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, con il seguente testo: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale  operare detta riduzione è  previamente determinato  dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.  82  comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
  • si sostituisca l’art. 130, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo ovile, amministrativo, contabile e tributario, con il seguente testo: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il  compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 comma 1’ D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

L’ASSEMBLEA OUA

Scheda comparata del testo normativo vigente con a fianco, in grassetto, quello con la modifica richiesta

 

Art. 82 co. 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

(Onorario e spese del difensore)

1.  “L’onorario  e  le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa  professionale  in  modo  che,  in ogni caso, non risultino superiori  ai  valori  medi  delle  tariffe  professionali  vigenti   relative  ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli  atti  assunti  rispetto  alla  posizione  processuale  della  persona difesa.”

Art. 106-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

(Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato)

1.  “Gli  importi  spettanti  al   difensore,   all’ausiliario   del magistrato,  al  consulente  tecnico  di  parte  e  all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.

Art. 130, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

(Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1.   “Gli   importi  spettanti  al  difensore,  all’ausiliario  del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”.

Art. 82 co. 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

(Onorario e spese del difensore)

1. “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.”;
Art. 106-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

(Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato)

Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale  operare detta riduzione è  previamente determinato  dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.  82  comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
Art. 130, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

(Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il  compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 comma 1’ D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

 

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MOZIONE N. 40

XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

VENEZIA 9-11 Ottobre 2014

I delegati al Congresso Nazionale Forense dell’Ordine degli Avvocati di Roma,

Premesso che

  • ai sensi dell’art. 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e spese del difensore), in materia di patrocinio a spese dello Stato in generale, nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”;
  • ai sensi dell’art. 106-bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, “Gli importi  spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico _di pa,rte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti d. un terzo.”;
  • ai sensi dell’art. 116 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Liquidazione dell’onorario e delle spese•al difensore di ufficio), viene estesa al difensore d’ufficio la disciplina prevista per il difensore dei non abbienti, nei seguenti limiti: “L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82  ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.”;
  • ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di  parte sono ridotti della metà.”;
  • ai sensi dell’art. 12 comma 2° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Parametri generali per la determinazione dei compensi), in materia penale, “Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”;
  • alla luce della variegata ed equivoca normativa sopra menzionata, è evidente la disparità di trattamento del difensore d’ufficio, nonché del difensore dei non abbienti nel processo penale e nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario;
  • a causa dell’incertezza interpretativa e della necessità di uniformità e di pari trattamento del difensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario;
  • considerato che, per la liquidazione dei compensi professionali del difensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, è ragionevole tenere specifico conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
  • considerato che, ai sensi dell’art. 2 comma 1° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Compensi e spese) “il compenso dell’avvocato deve essere proporzionato all’importanza dell’opera prestata”;
  • considerato che, ai sensi dell’art. 4 comma 10 Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale), “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei  parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.  Per la fase istruttoria l’aumento e’ di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”

Tutto ciò premesso e considerato,

i sottoscritti delegati chiedono di

  • voler sostituire l’art. 82 comma 10 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e spese del difensore) con il seguente testo: “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente ed applicando i criteri di cui all’art. 4 comma 1° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n’ 55”;
  • voler sostituire l’art. 106-bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, con il seguente testo: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale  operare detta riduzione è  previamente determinato  dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.  82  comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
  • voler sostituire l’art. 116 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio), con il seguente testo: “L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.”;

voler sostituire l’art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo ovile, amministrativo, contabile e tributario, con il seguente testo: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il  compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 comma 1’ D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.

Alessio Alberti:
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