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GRATUITO PATROCINIO: LA STORIA DI UNA RIFORMA

GRATUITO PATROCINIO. LA RIFORMA DELLA LIQUIDAZIONE: UNA VITTORIA DAI MOLTI PADRI, O SOLO UNO?

Gratuito patrocinio: una vittoria della giustizia

Come sempre accade vi sono storie che non interessano a nessuno fino a quando diventano famose; allora tutti ne vogliono parlare, tutti ne rivendicano una conoscenza diretta o persino un ruolo da co-protagonisti nell’averle fatte accadere.

Tutto questo è successo al patrocinio spese dello Stato ed alla sua recente comparsa in legge stabilità 2016.

Dopo anni di poca attenzione riservata alla difesa processuale dei più deboli, improvvisamente molti hanno deciso di riservarle uno spazio sotto i riflettori, per parlare proprio di quell’argomento scomodo che è la Giustizia e la difesa degli indifesi.

Merito di tutto questo, lo anticipiamo fin da ora, va però riservato ad uno solo: l’Organismo Unitario dell’Avvocatura.

Vediamo cosa è successo.



  1. La storia di una riforma

    Cosa prevede la norma e come è cambiata?

Qualche giorno fa (il 22 dicembre) è stata approvata la legge di stabilità 2016 e, fra i molti emendamenti che la compongono, si è visto approvare anche il principio della compensabilità dei crediti degli avvocati che assistono i meno abbienti con le tasse dagli stessi dovute.

Cosa vuol dire e perchè questa storia è importante?
Ebbene, in Italia – alla pari di tutti i paesi europei – la difesa dei meno abbienti è garantita dalla Costituzione e disciplinata dal DPR 115/ 2002 con l’istituto del patrocino a spese dello Stato: è previsto che chi ha un reddito inferiore ad una certa soglia decisa per legge ha diritto ad avere l’assistenza legale nel processo pagata dallo Stato. Questo causa l’addebito dell’attività degli avvocati scelti in regime di patrocinio a spese dello Stato (gergalmente chiamato gratuito patrocinio) all’erario ed il pagamento di questi ultimi con i mezzi ed i tempi tipici dell’amministrazione pubblica.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato che il saldo dell’attività difensiva svolta a favore dei meno abbienti (così sono appunto definiti gli aventi diritto) avviene a distanza non tanto di mesi, bensì di anni dalla fine dell’assistenza prestata dal legale a favore dei clienti. E tutti possono bene immaginare che già il processo in Italia si era prolungato a sua volta per diverse annualità.
In questo modo, la maggioranza degli avvocati in regime di patrocinio a spese dello Stato viene utilizzato dalla PA come una banca alla quale far finanziare coattivamente l’accesso alla difesa, e quindi alla giustizia, a discapito del loro ruolo e della loro capacità economica.

Tutto ciò è oggi ad una svolta.
Dopo una gestazione di più di un anno, il cammino infatti è iniziato in occasione del congresso nazionale forense dell’ottobre 2014 e portato avanti da OUA, oggi è stata promulgata una norma per la quale i soggetti con crediti per spese, diritti e onorari di avvocato per il gratuito patrocinio, sono ammessi alla compensazione con quanto dagli stessi dovuto per ogni imposta e tassa, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti.

2. A chi serve la norma?
E perchè?

La situazione oramai insostenibile in cui vivono gli avvocati del patrocinio a spese dello Stato è oggi pronta ad avere termine grazie alla norma che autorizza la compensabilità. In aiuto al superamento del problema vi è anche un successivo disposto della medesima legge che  vincola la liquidazione delle parcelle del gratuito patrocinio alla contestualità del momento in cui viene depositato il provvedimento decisorio che definisce la fase processuale a cui sono inerenti.

In questo modo, unendo l’obbligo di liquidazione immediata delle parcelle alla facoltà di poter compensare i crediti conseguenti con le proprie imposte, gli avvocati dei meno abbienti sfuggono alla schiavitù di un’attesa pluriennale ed indefinita. Per la prima volta si supera il teorema che rendeva l’avvocatura del Legal Aid – così è chiamato in Europa il gratuito patrocinio, una difesa più debole perchè senza risorse o quantomeno vincolata alle limitate risorse individuali a disposizione dei legali su cui la stessa era caricata.

In questo modo, si evita che sempre meno avvocati si rendano disponibili a difendere chi si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato perchè incapaci di sostenere una difesa addossata a loro esclusivo carico. Si può così uscire dalla spirale del “sempre meno difesa per chi non può, sempre meno garanzie, sempre meno diritti”.

In questo modo si mette l’assistenza processuale dei più deboli alla pari di quella di coloro che hanno mezzi propri adeguati e talvolta illimitati; per questo basti pensare al PM ed al leviatano della pubblica accusa.

3. Cosa è successo dopo?
Così presto?

Come al solito, se la sconfitta è sempre orfana, il buon esito di una battaglia ha invece molti padri.

Tutti rincorrono l’intestazione della vittoria dimenticando la lotta di civiltà a favore della tutela di coloro che hanno veramente bisogno e per i quali è previsto l’intervento delle istituzioni.

Immediatamente dopo l’approvazione della norma alla Camera dei Deputati, e prima ancora che vi fosse il passaggio positivo al Senato, vi sono stati interventi in commento che hanno visto spaziare dall’intestarsi il merito del risultato imminente, a fare dietrologia su come si sarebbe potuto fare meglio o persino l’opposto, o persino al dibattere su come l’accelerazione dei pagamenti dei difensori dei meno abbienti non possa comunque arrivare.

In effetti, siamo passati in poche ore da coloro che si volevano appropriare del risultato a quelli, per fortuna pochi e di secondo piano, che vorrebbero che nulla funzioni fino a quando sono loro a potersene lagnare dal pulpito.

Ebbene, prima di Natale la proposta di legge sostenuta da OUA è passata anche al Senato ed è così diventata legge, autorizzando per la prima volta la liquidazione immediata delle parcelle del gratuito patrocinio e la loro compensazione con i debiti fiscali dei medesimi professionisti.

Finalmente, a dispetto dei professionisti del lamento e dei ricercatori di paternità altrui, il legal aid italiano ha intrapreso la strada europea che lo rende pari ad ogni altra difesa di fiducia, smettendo di essere relegato ad un’assistenza processuale di serie B.

4. Ma chi era stato?
E chi no?

Da anni si è rilevato che gli avvocati, al momento del conferimento dell’incarico, non sempre prospettano al cittadino la possibilità di accesso gratuito alla giustizia.
La causa non è occulta o sconosciuta: le estenuanti lungaggini burocratiche che sino ad oggi accompagnano l’emissione del decreto di liquidazione, con il successivo calvario dei tempi del pagamento, disincentivano i professionisti dall’utilizzo del beneficio.

Tutti lo sanno, tutte le rappresentanze forensi – istituzionali e associative, ne parlano da anni.
Si sono spesi fiumi di inchiostro e cascate di chiacchiere nel cercare e proporre soluzioni, ma finora nessuno era arrivato vicino ad un qualche risultato.

A dirla tutta, nel 2014, Cassaforense aveva parlato di anticipare le somme in corso di pagamento agli avvocati, per poi andarle recuperare sui suoi versamenti, ma poi non se ne era fatto nulla.

L’unico soggetto del panorama politico forense che proprio allora ne aveva parlato era stato l’Organismo Unitario dell’Avvocatura che aveva avanzato l’idea della compensazione diretta fra imposte e parcelle degli avvocati.

Tutto era poi accelerato quando una pattuglia di avvocati veneti (espressione nell’associazionismo di base) aveva presentato all’esame del XXXII Congresso Forense una mozione che chiedeva espressamente di inserire fra le priorità dell’avvocatura ottenere la compensazione dei crediti professionali fa patrocinio a spese dello Stato con le imposte dovute dai medesimi professionisti che li avevano maturati.

La mozione, la n. 32, diventava quella presentata da più sottoscrittori, oltre il 10 % dei delegati, che la più votata dall’assise congressuale, oltre il 90 % dei votanti.
Questo cambiava tutto.

L’attuazione del deliberato congressuale restava ex lege (art. 39 L. 247/2012) in carico all’OUA che dal gennaio 2015 vi dedicava un’apposita commissione.

5. Un anno di lavoro per arrivare a….?
E con chi?

La mozione, la n. 32, diventava perciò la traccia del progetto di lavoro dell’apposita commissione OUA.

L’intento dei 4 punti deliberati dal Congresso, fra i quali vi era la compensazione dei crediti, portava all’integrale condivisione da parte dell’assemblea di OUA ed all’avvio di un dialogo con la politica per dare tutela agli operatori del patrocinio a spese dello Stato. Seguivano 5 interrogazioni parlamentari e 2 disegni di legge, alla Camera (3109) ed al Senato (1988).

L’incontro di OUA con la deputata Anna Rossomando era l’occasione per far condividere la mission della funzione sociale dell’Avvocatura al di fuori del mondo forense, a partire dalla presentazione del DDL 3109 in Parlamento ed alla propagazione sui media del lavoro svolto. Nel frattempo, era proprio e soltanto l’annuncio alla Camera che vedeva coinvolgere altre istituzioni ed associazioni forensi, invitate a presenziarvi.

Nulla prima e nulla dopo.

Anzi, in realtà qualcosa era stato fatto, ma in tutt’altra direzione.

Nel 2014, OUA aveva partecipato a un tavolo programmatico con il ministero, Cassa Forense ed alcune associazioni, chiedendo la detta compensazione e con la riposta della sola Cassa Forense che proponeva di anticipare le parcelle del gratuito patrocinio per chiederne poi lo sconto dai propri versamenti obbligatori allo Stato.

L’unico intervento successivo delle istituzioni è dei primi del novembre 2015 dopo che il Corriere della Sera riservava una pagine intera del suo supplemento settimanale per dare conto dell’importanze sociale dell’istituto del patrocinio a spese dello stato e della crescita delle domande di ammissione censite in uno studio proprio della commissione di OUA.

Improvvisamente, pur avendo dato il loro plauso al DDL per la compensazione a fine luglio, a novembre Cassa Forense e CNF ricordavano soltanto della proposta di anticipo del 2014 e ne davano comunicazione nel corso di un incontro con il Ministro.

Poi, da parte loro, restava il silenzio.

L’intervento di OUA generava invece l’attivo interesse del Viceministro Enrico Costa e così, con il coinvolgimento del vicepresidente della commissione giustizia Franco Vazio, tutto accelerava e diventava parte della legge di stabilità.

6. Concludendo
Se nitrisce e galoppa …. Tu pensi a un cavallo od una zebra?

Se qualcuno ha lavorato per oltre un anno ad un progetto ed il resto del mondo
pensava a tutt’altro, meriti e colpe vanno distribuiti in proporzione.

E non è il caso di fare confusione.

Qui si parla ovviamente di meriti, non solo per i singoli benefici derivanti dalla riforma che finanzia il gratuito patrocinio, ma e soprattutto per la valorizzazione da parte di OUA dell’istituto costituzionale e della correlata garanzia all’accesso alla difesa a favore di tutti i cittadini, a prescindere dalla loro redditualità individuale.

All’opposto, chi si è astenuto dall’impegnarsi nella battaglia per la tutela della difesa dei meno abbienti, poco potrà vantarsi di aver fatto, detto o pensato in merito. Specie se quando ha avuto la chance di farlo nella sua mission istituzionale si è speso in altro modo.

Per questo, la concezione di ciò che è davvero l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, quale massima espressione della tutela dell’accesso alla difesa da parte di tutti, trova la sua identificazione nell’attività di OUA, che lo ritiene il momento più alto di un paese che vuole essere all’altezza degli standard di civiltà della sua storia. Poiché l’essere avvocato trova la sua legittimazione morale solo di fronte alla necessità di giustizia del suo assistito, a prescindere da chi esso sia e da quale reddito abbia. Da lì discende il dovere di garantire l’effettività della difesa e del suo accesso ad ogni soggetto, indipendentemente da reddito, ceto, etnia, razza o altro.

Questa è la ragione per la quale è importante sottolineare il lavoro fatto da quell’unico soggetto (OUA) che ha dedicato le sue energie a valorizzare la mission e la funzione sociale dell’avvocatura senza se e senza ma, con la convinzione che solo sostenendo un ruolo fondamentale degli avvocati nell’ordine costituzionale si può rifondare anche una loro legittimazione sociale.

Gli altri, se hanno contribuito meno, si tirino in là, e magari riconoscano che
almeno qualcuno ha fatto il lavoro per tutti.

Andrè Moreau

 

Ecco di seguito il testo delle norme approvate:

EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 IN MATERIA
DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO APPROVATI IN LEGGE DI STABILITA

Dopo il comma 449 inserire i seguenti:
449-bis. A decorrere dall’anno 2016, i soggetti che vantano crediti per
spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora
saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi
dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto
(IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti
mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo
pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo
previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta
di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o
ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi
dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la
cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite
massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del
contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
449-te. Per le finalità di cui al comma 449-bis è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
449-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e
modalità per l’attuazione delle misure di cui al comma 449-bis e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-te. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito
delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima
legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria
e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro
dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui
al quarto periodo.
Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
incrementato di 124,340 milioni di euro per l’anno 2016, di 132,610 milioni di
euro per l’anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l’anno 2018, di 174,110
milioni di euro per l’anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l’anno 2027 e di 189,100
milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.
*39. 47. Rossomando, Marchi, Vazio, Martelli, Taricco, Giulietti, Salvatore
Piccolo, Capone, Bergonzi, Patriarca, Rubinato, Massa, Missioni.
Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:
451-bis. All’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla
pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si rifer

Alessio Alberti:
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