COME FARE RICORSO SE RIGETTANO L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?
La norma prevede che il parametro per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato sia il reddito del soggetto istante. Purtroppo, sovente, gli organi competenti a valutare la concessione del beneficio non utilizzano un criterio omogeneo e coerente alla detta disposizione talvolta causando il diniego all’istanza che chiede il beneficio di Stato.
In particolare si sono visti casi di rigetto della domanda in costanza di patrimoni utilizzati come parametro di riferimento in alternativa al dato reddituale.
Per reagire a questa scelta in contrasto alla legge si deve fare ricorso al magistrato competente per la causa di merito.
Grazie alla disponibilità dell’Avvocato Andrea Angeletti di San Donà di Piave, noi di Art. 24 Cost. pubblichiamo un esempio di ricorso ex art. 702 cpc in avversione ad un provvedimento di rigetto fondato soltanto sulla contestazione della presenza di un’abitazione di proprietà.
David Del Santo
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TREVISO
Il sottoscritto Avv. Paolo Rossi del Foro di TREVISO con studio in TREVISO via Stefani 71 (cf. ___________________, PEC __________________) quale difensore e dom. del signor
VERDI GIUSEPPE, nato a TREVISO il 10 luglio 1960 cf. __________________
Imputato nel procedimento penale pendente avanti l’intestato Tribunale di TREVISO n. 0000/15 RG con ultima udienza preliminare il 15.1.2015, conclusasi con sentenza di applicazione pena ex art. 444, in fase di notifica
proponeRICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.
IN OPPOSIZIONE (EX D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99) AL DECRETO DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE A GRATUITO PATROCINIO EMESSO IL 27.2.14 E NOTIFICATO AL DIFENSORE IN DATA 8 MARZO 2014
PREMESSO
che all’udienza preliminare del 20 febbraio u.s. il difensore, per conto dell’imputato depositava istanza di ammissione a patrocinio a spese dello stato (DOC. 1);
che nell’istanza l’imputato, ai sensi del disposto degli artt. 76 e 92 DPR 115/2002, indicava precisamente il proprio reddito imponibile percepito nell’anno 2013 e pari ad €6600= per retribuzioni di attività di lavoro stagionale oltre ad €1658= per indennità di disoccupazione oltre ad €1600= di TFR relativo a precedente rapporto lavorativo chiusosi nel 2012;
che quindi complessivamente i redditi indicati, pari ad €9858= risultano inferiori ai limiti di cui all’art. 76 DPR 115/2002, danno diritto all’ammissione al beneficio;
che l’istanza fu corredata dal MOD. ISEE del 2013, non disponendo ancora del CUD relativo ai redditi 2014 del quale si riservava produzione;
che in data 28 febbraio 2014 (il giorno successivo all’emissione del provvedimento impugnato) l’azienda ha consegnato all’istante l’atteso CUD 2014 e che si può ora allegare al presente atto (DOC. 2);
che merita sottolineare come tale CUD rispecchi gli importi di retribuzioni anticipati dall’istanza proposta;
che con proprio provvedimento 27.2.14 (in calce al DOC. 1) il GUP, considerando ammissibile la richiesta, ma rigettato l’istanza “ritenuto che il ricorrente risulta titolare …pro quota di un patrimonio immobiliare il cui valore, anche non unito ai residui redditi, supera i limiti di cui all’art. 76 DPR 115/2002;
che a quanto gli risulta l’opponente è titolare di un unico immobile, sito in TREVISO, via Visentin n. 12 FG. 19, mapp. 1361 sub. 3 e sub 4, che è però oggetto della procedura esecutiva 172/2012 avanti il medesimo Tribunale intestato con aste fissate per il 27.5.14 (DOC. 3);
che quindi il valore di tale immobile non risulta utile ad escludere l’opponente dal gratuito patrocinio;TQP
la presente impugnazione alla luce dell’esposta situazione di fatto rileva erroneità della provvedimento di rigetto della ammissione a gratuito patrocinio avanzata dall’imputato per il seguente motivo:
NON COMPUTABILITA’ DEGLI IMMOBILI AI FINI DELLA AMMISSIONE AL BENEFICIO – INDISPONIBILITA’ PER L’ISTANTE DI IMMOBILI UTILI A PRODURRE VALORE ECONOMICO
Come noto l’art. 99 DPR 115/2002 prevede che il magistrato respinga l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
L’art. 76 del medesimo T.U. prevede che possa essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 e che ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Nel caso di specie è evidente che il reddito IRPEF dell’opponente sia inferiore a tale soglia.
Si ribadisce però come significativamente il T.U. non dà alcun rilievo alle disponibilità immobiliari del richiedente non prevedendo che l’istante dia conto delle proprie eventuali proprietà1.
Né d’altra parte si può pretendere che l’opponente fornisca prova contraria del non avere altri immobili, non potendosi certo permettere visure catastali e di conservatoria “a tappeto” su tutto il territorio nazionale (o all’estero).GENERICITA’ E CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI NON SPECIFICA IN COSA CONSISTEREBBE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE CONSIDERATO
Il provvedimento impugnato appare degno di riforma anche nella parte in cui indica “genericamente” la disponibilità di un patrimonio immobiliare non specificato perché lede il diritto di difesa dello stesso istante il quale per vincere tale apodittica affermazione o dovrebbe fornire un’antieconomica prova negativa.
È ovvio infatti che per dimostrare di non possedere altri immobili l’opponente dovrebbe gravarsi di visure catastali e di conservatoria relative a tutto il territorio nazionale….
Non si può pertanto consentire tale generica dizione, imponendosi semmai al giudicante di disporre gli accertamenti fiscali in suo potere ex art. 96 DPR 115/2002.***
Tutto quanto premesso, si
CHIEDE
che l’ILL. MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TREVISO, voglia, ai sensi dell’art. 702-bis, comma 3 c.p.c., fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti e dare accoglimento alle seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
Revocarsi il decreto opposto e per l’effetto ammettere al gratuito patrocinio l’istante/opponenteIN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi ai sensi dell’art. 96 DPR 115/2002 indagini fiscali utili a “sondare” il patrimonio immobiliare del richiedente;
Consentire all’istante di produrre ogni documentazione reddituale e patrimoniale che il Tribunale ritenesse utile o necessario.***
Si allegano i seguenti
DOCUMENTI:
1) copia istanza di ammissione a gratuito patrocinio depositata all’udienza 20.2.14 (in calce copia del decreto opposto)
2) CUD 2014 consegnato all’istante dal datore di lavoro solo il 28.2.14;
3) Copia avviso d’asta riguardante l’unico immobile dell’opponente.***
Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della causa (derivato dagli onorari medi liquidabili in caso di ammissione al gratuito patrocinio per l’attività resa – patteggiamento) rientra nello scaglione tra €1100 ed €5200 e quindi il contributo ammonta a 85,00 decurtato della metà sicchè si è provveduto al pagamento di euro 83,00
***
TREVISO, 2 gennaio 2015 Avv. Paolo Rossi
View Comments (10)
Buongiorno,
il ricorso può essere presentato personalmente dal difensore oppure occorre la procura speciale dell'imputato per cui era stato richiesto il GP?
Nel primo caso, il difensore (se non capisce nulla di civile) può farsi assistere e rappresentare da altro collega?
Grazie mille!
Salve Sal,
il ricorso ex art. 702 cpc può essere presentato sia dalla parte che dal difensore in proprio, anche difeso da collega.
Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
GUIDA AL GRATUITO PATROCINIO: SCARICALA GRATIS IN E-BOOK
Patrocinio a spese dello Stato: ecco gratis un PDF di 15 pagine sui segreti per avere l’ammissione al “gratuito patrocinio” e per scoprire una serie di utili
https://www.avvocatogratis.com
E' errato calcolare il contributo unificato in base al presumibile valore della liquidazione ma ritengo che vada applicato il contributo fisso per i procedimenti di volontaria giurisdizione pari a 98,00 € più 27, 00 per diritti di segreteria.
"...è molto antipatico che il sito imposti maiuscole le prime lettere di ogni parola che si scrive nei commenti"
Puoi spiegare meglio quanto dici?
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
Salve Staff,
potete aiutarmi a capire a chi notificare il provvedimento di fissazione udienza dell'opposizione? Sicuramente al ministero della Giustizia, ma mi chiedevo se è necessario notificarlo anche al ministero dell'Economia e delle finanze.
Grazie mille.
Distinti saluti.
Sergio
Salve Sergio,
appare opportuno notificare ad entrambi perchè non ha specificato il contenuto del ricorso.
Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
GUIDA AL GRATUITO PATROCINIO: SCARICALA GRATIS IN E-BOOK
Patrocinio a spese dello Stato: ecco gratis un PDF di 15 pagine sui segreti per avere l’ammissione al “gratuito patrocinio” e per scoprire una serie di utili
https://www.avvocatogratis.com
Buongiorno posso chiedere se i termini per l'opposizione al rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato sono soggetti a sospensione e come calcolare il contributo unificato dovuto.
Grazie saluti
Federica
Salve Federica,
non vedo motivo per il quale i termini processuali non debbano essere sospesi.
Il contributo è per causa di valore indeterminato, ma credo che si possa sostenere esista l'esenzione per la richiesta ammissione al gratuito patrocinio al quale si può essere ammessi per l'opposizione.
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
GUIDA AL GRATUI
TO PATROCINIO: SCARICALA GRATIS IN E-BOOK
Patrocinio a spese dello Stato: ecco gratis un PDF di 15 pagine sui segreti per avere l’ammissione al “gratuito patrocinio” e per scoprire una serie di utili
https://www.avvocatogratis.com
|
buongiorno, ma l'istanza di ammissione in processo penale può essere riproposta allo stesso magistrato?
no