TUTELA VERA DEI COMPENSI PROFESSIONALI CONTRO GLI ACCORDI MANIFESTAMENTE SPROPORZIONATI
NO AL PRELIEVO DI PARTE DELLE COMPETENZE IN VITTORIA
MOZIONE ASSEMBLEA OUA 18 dicembre 2015 : PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 2233 C.C.
La tutela dei compensi dei professionisti, con la previsione di un limite di sproporzionatezza che non può essere infranto, è un argine importante anche per dare protezione alla riformulazione dei parametri per la liquidazione delle dei compensi delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Impedire la corsa al ribasso in sede di quantificazione giudiziale diventa infatti il miglior modo per dare verifica in aumento del valore delle singole fasi lavorative dei professionisti e così condizionare in aumento l’odierna previsione in decreto ministeriale. Questo poi servirà anche a tutelare la base di computo delle competenze del patrocinio a spese dello Stato, che sul DM appunto si fondano.
Si precisa pure che non può essere pattuito per l’avvocato un compenso inferiore a quanto liquidato in sede vittoria con il conseguente divieto per il mandante di introitare la differenza. Sarebbe infatti privo di ogni riconoscimento costituzionale della componente retributiva del del lavoro professionale ogni legittimazione dell’acquisizione delle spese legali liquidate. Quest’ultima previsione è doppiamente importante per il patrocinio a spese dello stato dove ciò appunto accade proprio nei confronti dello Stato.
In questo senso è perciò da tutelare il percorso avviato in parlamento (su bozza OUA) per impedire una rideterminazione pattizia che sia manifestamente sproporzionata e derogatoria dei parametri di cui al detto DM.
Riportiamo di seguito il testo di delibera OUA e DDL conseguenti.
David Del santo
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MOZIONE ASSEMBLEA OUA
PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 2233 C.C.
L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Roma il 17/18-12-2015,
Premesso che:
- La crisi economica sta incidendo notevolmente sul mondo delle professioni, ed in particolare della professione forense. Lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti/avvocati appare imputabile anche a trascorse scelte politiche che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel mercato delle prestazioni professionali, rendendo la figura dell’avvocato indifesa ed esposta alle più spietate logiche di mercato: il tutto a discapito di una difesa libera ed indipendente da attuarsi anche attraverso la tutela di una prestazione professionale il cui compenso non sia soggetto in assoluto alla logica del massimo ribasso.
Considerato che:
- la Costituzione Italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica ed un diritto essenziale della persona, che anche tramite esso consegue libertà, dignità e riconoscimento sociale (cfr. Cost. artt. 1, 4 e 35 e ss.).
- Nella nozione di “lavoro” deve senz’altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo, di cui i professionisti sono fondamentale espressione.
- Oggi, il mercato, con le sue regole e le possibilità di accesso, è sempre più piccolo, perché limitato nell’accesso a chi ha più possibilità economiche, ed è sempre più misero, in quanto, il fatto di non avere regole tale lo rende, anche in termini di dignità.
- Nella previsione di un diritto collaborativo, in cui l’Avvocato è chiamato a svolgere nuovi compiti e ad ampliare il suo spaccato professionale, occorre recuperare la consapevolezza di non essere mera categoria professionale per reidentificarsi in Comunità essenziale delle componenti sociali. Non solo sotto il profilo tecnico–giuridico ma per la portata culturale, per la proficua testimonianza del vissuto umano e per la sensibilità interpersonale accumulata, l’Avvocatura deve mettere il suo patrimonio di esperienze a servizio della società. Ed in questa prospettiva, la professione forense, affinché possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell’eguaglianza sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, necessita di un quadro normativo che tuteli la dignità dell’avvocato. Dignità che passa anche attraverso un equo e decoroso compenso, come sancito dall’art. 2233 c.c.
Considerato inoltre che:
- il compenso dell’Avvocato è regolato dal Codice Civile all’art. 2233, articolo che si preoccupa di determinare i compensi dei professionisti, legandoli in qualche modo al parere dell’associazione professionale cui gli stessi appartengono, quando non sono le tariffe o gli usi, o il giudice stesso a determinarli.
- Il D.M. 55/2014 parla di parametri e non di tariffe (abolite dal cd Decreto Bersani, D.L. 223 convertito in L.248/2006), e i parametri hanno valore solo nell’ipotesi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale e non nei casi di compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all’autonomia privata.
- L’Avvocatura denuncia che purtroppo, a seguito dell’abolizione dei minimi tariffari, numerosi sono stati gli “attentati”alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose .
- Il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l’Avvocato non è qualificato come rapporto commerciale tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto comunitario il professionista intellettuale ( C. UE 19.02.2002 in causa C-35/99 il CNF è stato qualificato come associazione di imprese-).
- La stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono considerati come imprese ai fini dell’applicazione della tutela dei consumatori, beneficiano della disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, e, oggi anche ai fini dell’accesso ai fondi europei riservati alle piccole e medie imprese.
- Manca, allo stato, una espresso riconoscimento, che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di impresa, dunque, sia in malam partem, con l’imposizione di obblighi antitrust e di correttezza commerciale, e sia in bonam partem, ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto e /o di dipendenza economica a danno dell’Avvocato, parte debole del rapporto contrattuale con l’impresa, in ragione di un preteso rapporto fiduciario.
- I medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo privato, al fine di limitare la concorrenza sleale.
- Va, pertanto, proposta, la modifica dell’art. 2233 c.c. nel senso della previsione della clausola di nullità per le pattuizioni stipulate in violazione del II comma del medesimo articolo, che palesino uno squilibrio di diritti e obblighi.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assemblea dei Delegati OUA
CHIEDE
Al Ministero di Giustizia, di porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, per la modifica dell’art. 2233 c.c., con l’inserimento di un IV comma del seguente tenore:
- Sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera prestata ai sensi del comma II.
Criteri di valutazione della sproporzione del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
E’ altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall’organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente .
La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.
***
Disegni di legge
Atto Senato n. 2249
XVII Legislatura
- Dati generali
- Testi ed emendamenti
Modifica all’articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista
Iter
3 maggio 2016: assegnato (non ancora iniziato l’esame)
S.2249 assegnato (non ancora iniziato l’esame) 3 maggio 2016
Iniziativa Parlamentare
Cofirmatari
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 23 febbraio 2016; annunciato nella seduta ant. n. 581 del 24 febbraio 2016.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI , AVVOCATI E PROCURATORI
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 3 maggio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 619 del 3 maggio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea)
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, DI GIACOMO, FRAVEZZI, MANCUSO, MASTRANGELI, MOLINARI, SCALIA e SOLLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2016
- 2249
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ASTORRE, CUCCA, ANGIONI, BERGER, BORIOLI, D’ADDA, DI BIAGIO, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, SOLLO, TOMASELLI e VALDINOSI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2016
Modifica all’articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista
Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge si propone, fatto salvo il diritto dei consumatori ad ottenere le prestazioni al minor costo di mercato, la tutela del lavoratore autonomo e del professionista perché ottenga un equo compenso nei rapporti contrattuali con altri operatori economici, salvaguardando il principio già sancito dall’articolo 2233 del codice civile, secondo il quale «la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione».
Ad oggi la tutela di questo principio è del tutto assente in quanto, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non essendo prevista la sanzione della nullità, il lavoratore autonomo ed il professionista non possono far valere l’inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo, neanche sotto il profilo dell’articolo 36 della Costituzione.
Questa iniziativa legislativa rappresenta un punto di riferimento importante per tutti i lavoratori autonomi e per tutti i professionisti perché tende a dare un necessario riequilibrio nei rapporti tra operatori economici, impedendo circostanze che in certi casi si possono definire, senza mezzi termini, di prevaricazione e di abuso della posizione dominante da parte del committente/cliente verso il lavoratore autonomo e verso il professionista. Con la presente proposta si finisce per dare attuazione, anche nel lavoro autonomo e per i professionisti — che peraltro versano in un momento di grande difficoltà economica — a quanto previsto dall’articolo 36 della Costituzione, attuando il principio costituzionale che senza un’equa retribuzione non c’è dignità per chi lavora.
È fatto notorio che esistono numerose convenzioni tra «grandi committenti» e lavoratori autonomi o professionisti, in cui i primi — godendo di una posizione «forte» dal punto di vista contrattuale — impongono compensi irrisori e del tutto sproporzionati rispetto all’opera o rispetto al servizio reso, unitamente ad altre clausole «capestro», di natura abusiva nella misura in cui non rispettano la proporzione tra il compenso previsto e la quantità e la qualità del lavoro svolto dal lavoratore autonomo o dal professionista o impongono a costoro ingiustificate rinunce o ingiusti sacrifici.
Per rendere effettiva la norma civilistica e garantire una equa retribuzione anche ai lavoratori autonomi, nonché ai professionisti, si propone, col presente disegno di legge, di aggiungere un comma all’articolo 2233 del codice civile che colpisca con la sanzione della nullità tali pattuizioni.
Si prevede con questa finalità l’inserimento di un comma aggiuntivo all’articolo 2233 del codice civile, con cui si sanziona la nullità di pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso; trattandosi di una presunzione si lascia all’apprezzamento del giudice la valutazione, con riferimento al caso concreto, dell’esistenza o meno della manifesta sproporzione, evitando così qualsiasi possibilità di obbligatorietà dei prezziari o delle tariffe richiamati nel testo legislativo.
Il comma prevede poi, sempre nell’ottica di assicurare un’equa retribuzione e dignità anche ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuisca al committente/cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
A salvaguardia dei consumatori (che non possono essere inclusi tra i soggetti che possono godere di una posizione «forte» dal punto di vista contrattuale col lavoratore autonomo o col professionista) e del loro diritto ad ottenere le prestazioni al minor costo di mercato, si prevede che la nullità non operi nei rapporti disciplinati dal codice del consumo.
***
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
- All’articolo 2233 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera prestata ai sensi del comma 2.
Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, definiti ai sensi di decreti ministeriali ovvero ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.
È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente.
La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
Atto Senato n. 2281
XVII Legislatura
- Dati generali
- Testi ed emendamenti
Modifiche all’articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli Avvocati
Iter
3 maggio 2016: assegnato (non ancora iniziato l’esame)
S.2281 assegnato (non ancora iniziato l’esame) 3 maggio 2016
Iniziativa Parlamentare
Lucio Romano (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
Cofirmatari
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 10 marzo 2016; annunciato nella seduta pom. n. 591 del 10 marzo 2016.
Classificazione TESEO
AVVOCATI E PROCURATORI , ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 3 maggio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 619 del 3 maggio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea)
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, DI GIACOMO, FRAVEZZI, MANCUSO, MASTRANGELI, MOLINARI, SCALIA e SOLLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2016
Modifiche all’articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati
Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge propone una modifica dell’articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati.
La Costituzione italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica e un diritto essenziale della persona; nella nozione di «lavoro» deve senz’altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo di cui i professionisti sono espressione.
Affinché la professione forense possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell’eguaglianza sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, è necessario un quadro normativo che tuteli la dignità dell’avvocato. Tale dignità passa anche attraverso la misura del compenso che deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione, come sancito dall’articolo 2233 del codice civile.
La crisi economica sta incidendo notevolmente nei vari settori professionali, in particolare in quello forense.
Lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti–avvocati appare imputabile anche a scelte che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel settore delle prestazioni professionali esponendo l’attività forense ad improprie logiche di mercato; il tutto a discapito di una difesa libera ed indipendente da attuarsi anche attraverso la tutela di prestazioni professionali i cui compensi non sia soggetti, in assoluto, alla logica del massimo ribasso.
Il compenso dell’avvocato è regolato dal codice civile all’articolo 2233 il quale, al primo comma, stabilisce che se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, esso è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene; il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, parla di parametri, non di tariffe (abolite dal cosiddetto decreto Bersani, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). I parametri hanno valore solo nell’ipotesi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale e non nei casi di compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all’autonomia privata.
L’Avvocatura denuncia che a seguito dell’abolizione dei minimi tariffari si riscontra un ripetuto vulnus alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose.
Il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l’avvocato non è qualificato come rapporto commerciale tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto dell’Unione europea il professionista intellettuale (si veda la sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 19 febbraio 2002, nella causa C-35/99, dove il Consiglio nazionale forense è stato qualificato come «associazione di imprese»). La stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono considerati come imprese ai fini dell’applicazione della tutela dei consumatori; beneficiano infatti della disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e accedono ai fondi europei riservati alle piccole e medie imprese.
Manca un espresso riconoscimento che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di impresa — sia in malam partem — con l’imposizione di obblighi antitrust e di correttezza commerciale — sia in bonam partem — ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto e/o di dipendenza economica a danno dell’avvocato, parte debole del rapporto contrattuale con l’impresa, in ragione di un preteso rapporto fiduciario; i medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo privato al fine di limitare la concorrenza sleale.
Il seguente disegno di legge si compone di tre articoli: l’articolo 1 propone la modifica dell’articolo 2233 del codice civile prevedendo l’inserimento di tre nuovi commi dove si dispone la nullità di patti ove il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera prestata dal professionista. Vengono altresì inseriti criteri di valutazione della sproporzione del compenso.
È disposta, infine, la nullità di qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall’organo giurisdizionale, sia di clausole che precludano al professionista di pretendere acconti o che gli impongano l’anticipazione di spese per conto del cliente.
L’articolo 2 contiene una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica. L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati)
- All’articolo 2233 del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera prestata ai sensi del secondo comma.
Criteri di valutazione della sproporzione del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
È altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall’organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente.
La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
Art. 2.
(Clausola di invarianza degli oneri)
- Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Gentili Signori,
Sono un cittadino italiano che vive in Siria attualmente nonostante la guerra che dura da cinque anni, iscritto all’AIRE da diversi anni, di professione interprete/traduttore tra Arabo e Italiano. Sono anni che non ritorno in Italia per la mia inabilità economica, aggravata dal nostro stato attuale di non abbienti perché l'ambasciata italiana di Damasco provvede al nostro mantenimento io e la mia famiglia. (Disponibilità di documentazione rilasciata dall’ambasciata italiana di Damasco)
Cerco disperatamente un avvocato che mi difenda in cassazione (foro di Roma). Il 6 Luglio Il mio avvocato mi ha fatto avere la notificazione di una sentenza pronunciata il 10 di Maggio dalla corte d’appello per cui il tempo stringe in quanto mancano soltanto 4 giorni per il ricorso.
Vorrei avere il vostro indirizzo mail per poter trasmettere gli atti e per conoscere quali fossero ;le Gentili Signori,
Sono un cittadino italiano che vive in Siria attualmente nonostante la guerra che dura da cinque anni, di professione interprete/traduttore tra Arabo e Italiano. Sono anni che non ritorno in Italia per la mia inabilità economica, aggravata dal nostro stato attuale di non abbienti perché l'ambasciata italiana di Damasco provvede al nostro mantenimento io e la mia famiglia. di oltrepassare i termini di legge dato e considerato che vivo attualmente in Siria e non posso avere possibilità ricontattare avvocati difensori in Italia.
Il mio avvocato si chiama Dr. Guido Crastolla, via dei Gracchi, 278. Egli mi fa sapere soltanto 5 giorni prima della scadenza dei termini di legge di non essere più in grado di continuare a difendermi e che pertanto devo cercare un altro difensore, ben sapendo il mio stato economico, di salute e quello umanitario.
Vi prego vivamente di trasmettere il vostro indirizzo mail per poter trasmetter gli atti della sentenza riguardante l’immobile posseduto in comune con la mia ex signora di Roma, la signore De Ioris Eufrasia.
Da parte mia sono disposto a chiedere all’ambasciata italiana di Damasco il rilascio di ogni tipo di certificato o dichiarazione che attesti quanto da me affermato.
Fiducioso della Vostra cortese collaborazione
Porgo distinti saluti.
Ahmed Bakie
Salve Ahmed,
per l’ammissione al gratuito patrocinio civile deve avere un un reddito inferiore a € 11.528,41 e può autocertificare il suo reddito (l’ISEE non serve a nulla) computando ogni somma percepita a titolo di reddito o integrazione allo stesso: l'agenzia delle entrate spesso computa a tale titolo anche le “prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni”.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
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Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Qui invece trova gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità al sito e che siamo già riusciti a pubblicare: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
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