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ANCHE AL SENATO IL DDL X ESTENSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO A MINORI E DISABILI

ANCHE AL SENATO LA PROPOSTA OUA DI ESTENSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO A MINORI E DISABILI

Al Senato il DDL x minori e disabili con gratuito patrocinio

Dopo l’esordio alla Camera dei Deputati con il DDL 3720, la proposta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura sbarca anche nell’altra Camera: il senatore Enrico Buemi ha depositato lo scorso 3 maggio un pari DDL (S. 2367) qui sottoscritto da ben 26 senatori, quasi il 10 % del Senato, che chiede di estendere a figli minori e disabili l’accesso al patrocinio dello Stato senza limite di reddito per la costituzione di parte civile nel reato di mancato versamento degli alimenti nei loro confronti.

Si tratta di una manifestazione di rilevanza della proposta dell’Avvocatura italiana che chiede di dare migliore tutela ai più deboli ed indifesi.

Ricordiamo che il 13 luglio 2016 era stato presenato il precedente DDl in conferenza stampa alla Camera con una segnalazione di interesse anche da parted el sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore.

Riportiamo di seguito il testo integrale del DDL.

David Del Santo




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S.2367 Disposizioni in materia di estensione dell’applicazione del patrocinio a spese dello Stato per minori e disabili parti offese del mancato adempimento degli obblighi alimentari

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2367
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ANITORI, ASTORRE, BORIOLI, CALEO, CUOMO, DALLA TOR, D’ANNA, DAVICO, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FAVERO, FUCKSIA, GIACOBBE, LANIECE, LIUZZI, MASTRANGELI, MOLINARI, MORGONI, ORELLANA, PAGLIARI, PAGNONCELLI, PALERMO, ROMANO, SCALIA e STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2016

Modifica all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di estensione dell’applicazione del patrocinio a spese dello Stato per minori e disabili parti offese del mancato adempimento degli obblighi alimentari

Onorevoli Senatori. — L’esperienza anche diffusa di processi penali per mancato adempimento degli obblighi alimentari a favore di figli minori o inabili ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica il quadro fortemente gravoso per le vittime del reato di cui all’articolo 570 e per le loro famiglie che, dovendosi costituire quali parti civili, devono sostenere le spese legali.

A tal riguardo emerge il bisogno di sostenere non soltanto le giovani vittime ma anche le loro famiglie affinchè possano effettivamente esercitare il diritto di difesa in processi che si sviluppano sempre fino alla fase esecutiva della sentenza di condanna, con esiti lentissimi, con oneri processuali proporzionalmente pesanti, nell’ambito di processi penali con parti offese di giovanissima età e/o di particolare debolezza individuale, verso genitori che cercano di sottrarsi agli obblighi parentali. Si tratta, in breve, di processi penali che richiedono eccessivamente lente attività processuali, oneri di difesa difficilmente sostenibili per famiglie già indebolite dalla separazione e persino insostenibili per i singoli minori e disabili, costi per i consulenti tecnici e complessa raccolta di prove a sostegno delle proprie richieste risarcitorie (quantomeno per la ricostruzione dei patrimoni dei soggetti interessati dall’obbligo risarcitorio).

Tutto ciò evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime che altrimenti desisterebbero dalla costituzione di parte civile; di conseguenza diventerebbe pressochè impossibile poter ottenere l’effettivo risarcimento del danno morale contribuendo alla stigmatizzazione sociale di tali fatti di reato. E comunque anche in caso di condanna penale e civile l’effettiva esecuzione della sentenza e il recupero delle somme e delle spese comporta ulteriori costi processuali.

In tal modo costituisce un dato certo che ottenere giustizia sostanziale per le famiglie delle vittime del mancato sostegno dei genitori ha un enorme costo privato, un costo la cui sostenibilità non può gravare sulle vittime che in questo modo rischiano di pagare un ulteriore costo economico, oltre quello umano.

Sul punto, appare utile precisare che la costituzione di parte civile non è solo e solamente un mezzo per chiedere il risarcimento conseguente a reato, bensì la formalità necessaria affinché il danneggiato da reato possa divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con il giudice, il pubblico ministero e il difensore dell’imputato, facendo valere le proprie «ragioni» ed anche elementi di prova (documentale e testimoniale) che altrimenti potrebbero non essere acquisiti.

Pertanto risponde ad un’esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale prevedere l’ammissione delle vittime della mancata prestazione degli obblighi di assistenza famigliare che si costituiscono quali persone offese o quali parti civili al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ampliando la platea delle vittime che possono accedere a tale beneficio in deroga ai limiti di reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La modifica proposta garantirebbe un effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime tutelato dall’articolo 24 della Costituzione e conseguirebbe il risultato di una uguaglianza sostanziale prevista dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione che impone alla Repubblica l’obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli (anche di ordine economico) che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi innanzitutto all’attività giudiziaria.
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «La persona offesa dai reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «570, secondo comma, numero 2), con riferimento ai soli figli minori od inabili al lavoro,».

Art. 2.

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Analisi e programmazione economico-finanziaria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al primo periodo.

Alessio Alberti:
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