GRATUITO PATROCINIO: I DELEGATI CONGRESSUALI CHIEDONO DI AMPLIARE LA COMPENSAZIONE
Già pronta una mozione per chiedere l’ampliamento del budget previsto per la compensazione del gratuito patrocinio che è stato previsto nella legge di stabilità 2016.
Al Congresso Nazionale Forense verrà portata una richiesta per il sostegno di tutta l’avvocatura all’estensione dell’attuale stanziamento che permette di compensare i crediti da gratuito patrocinio con le imposte ed i contributi dal medesimo avvocato.
Riportiamo di seguito l’anteprima della mozione in corso di presentazione al XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini il prossimo 8 ottobre 2016.
David Del Santo
XXXIII Congresso Nazionale Forense
Rimini, lì 6, 7 e 8 ottobre 2016
GIUSTIZIA SENZA PROCESSO
Mozione per consentire l’aumento dello stanziamento pubblico atto a garantire la piena ed effettiva compensazione delle parcelle del patrocinio a spese dello Stato con le imposte ed i contributi dovuti dal medesimo avvocato
Mozione presentata da Alberto Vigani, Edoardo Ferraro, Victor Rampazzo, Elena Beltramini, Ruena Polato, Nicola Cavaliere, Fernanda D’Ambrogio e Vincenzo Luly
Il XXXIII Congresso Nazionale Forense riunitosi a Venezia nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2016
premesso
- che l’Articolo 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell’Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede che, “a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”;
- che la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel “Testo Unico Spese di Giustizia” (DPR 115/2002) negli art. 76 e seguenti;
- che le difficoltà ad accedere al beneficio di Stato da parte degli aventi diritto ed il cronico ritardo del pagamento dei compensi liquidati in loro favore disincentivano gli avvocati ad iscriversi ed a permanere negli elenchi speciali;
- che, al fine di ottimizzare l’accesso al patrocinio dello Stato e consentire, di conseguenza, ai cittadini di poter contare sulla professionalità di un maggior numero di avvocati, appare necessario consentire l’effettività della tempestiva erogazione degli importi liquidati agli avvocati fruendo anche appieno della compensazione dei crediti accertati in sede giudiziale verso l’erario con i crediti del fisco verso i medesimi;
- che a seguito della deliberazione congressuale approvante la mozione n. 32 (https://docs.google.com/document/d/1tt7FlSqsHWd-l-NYxQrWLYu9691ydWp24OFAW-K0Wy4/edit) dello scorso congresso forense vi è stata iniziativa dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura che ha portato all’impulso di un procedimento legislativo culminato nella legge di stabilità con l’approvazione della compensazione dei crediti da patrocinio a spese dello Stato con le imposte ed i contributi dipendenti dovuti allo Stato dal medesimo professionista. Di seguito il testo della norma approvata: “449-bis. **A decorrere dall’anno 2016, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)**. Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).”
- che detta estensione è stata però limitata per l’anno 2016 nei limiti di un tetto di spesa pari ad € 10.000.000,00. Qui di seguito il testo della norma approvata: “449-ter. **Per le finalità di cui al comma 449-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.**”
- che la spesa media complessiva annua sostenuta dal ministero di Giustizia per il gratuito patrocinio ha superato i 200.000.000,00 di euro e, seppur di molto inferiore ai paesi europei circumvicini a noi omogenei, appare sproporzionata rispetto quanto oggi disponibile per i pagamenti in sede di compensazione (aolo 10 milioni di euro per il 2016) e ciò soprattutto a fronte dei tempi pluriennali dei pagamenti a mezzo cancelleria.
- che detto budget previsto con la legge di stabilità 2016 è necessario venga variato di anno in anno in ragione delle esigenze di Giustizia.
considerato
- che il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 15 luglio 2016 ha previsto le modalità atuative della “Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”. (16A05512) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016): https://www.avvocatogratis.com/2016/07/in-gazzetta-il-dm-15-07-2016-per-la-compensazione-del-gratuito-patrocinio/
- che dette procedura ha il vantaggio di garantire la pronta liquidazione dei compensi degli avvocati ed anche di sgravare le cancellerie di un ingente carico di lavoro così liberando risorse e portando ad un miglioramento dell’efficienza dei medesimi uffici giudiziari;
- che l’ampliamento del budget annuale di riferimento non porta ad alcun maggior costo per l’erario perchè le somme da imputare in compensazione con le imposte risultano già imputate a debito nel bilancio pubblico a seguito dell’avvenuta liquidazione degli importi da parte del magistrato designato.
- che l’unica variazione si ha solo al momento dello start up del momento compensativo, ma esso è già in corso di avvio con l’attuale disciplina.
Tutto ciò premesso e considerato
L’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIII Congresso Nazionale Forense a Rimini, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell’interesse del Paese,
dà mandato
al CNF, all’Organo preposto a dare esecuzione ed attuazione alle deliberazioni del Congresso Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti le Camere, tutti i Ministeri e gli Enti competenti, affinché
- si autorizzi la compensazione degli importi liquidati per il patrocinio a spese dello Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell’erario nei confronti degli stessi senza limiti di budget, o quanto aumentando l’attuale stanziamento annuale previsto per il 2016 fino alla metà del fabbisogno annuo per le lquidazioni stimate in scadenza nel corso dell’anno 2017;
- In via alternativa, si preveda un criterio di aumento annuale progressivo dello stanziamento a bilancio statale per la compensazione degli importi liquidati per il patrocinio a spese dello Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell’erario nei confronti degli stessi per consentire di giungere entro almeno un quinquennio alla piena copertura delle somme liquidate a favore degli avvocati per ogni annualità.
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