BASTA LIQUIDAZIONI AL RIBASSO NEL GRATUITO PATROCINIO
Arriva anche alla Camera dei Deputati – in DDL 4089 – la proposta OUA di dare la miglior liquidazione al patrocinio a spese dello Stato. In particolare si dispone che il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente e tenendo conto
- delle caratteristiche dell’attività prestata,
- dell’urgenza dell’attività prestata
- del pregio dell’attività prestata,
- dell’importanza dell’affare,
- della natura dell’affare,
- della difficoltà dell’affare,
- e del valore dell’affare,
- delle condizioni soggettive del cliente,
- dei risultati conseguiti,
- del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Non meno importante è la parificazione delle liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato civile e penale con la rimozione della disparità di trattamento, oggi priva di giustificazione dopo l’inserimento di una riduzione anche nel penale.
La proposta di legge, oltre che frutto dell’elaborazione dell’organismo Unitario dell’Avvocatura, è anche sostenuta dal deliberato dell’ultimo Congresso Nazionale Forense, ove la proposta è stata approvata per acclamazione dall’assemblea congressuale.
Medesima proposta di legge (S 2520) è stata presentata anche al Senato con provenienza dai banchi della maggioranza ed è stata già calendarizzata in commissione Giustizia.
Avv. Alberto Vigani
Associazione Art. 24 Cost.
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C.4089 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato
XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 4089
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONIModifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato
Presentata il 13 ottobre 2016
Onorevoli Colleghi! — L’articolo 24 della Costituzione, coerente anche con la previsione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede che, «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»: la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, agli articoli 76 e seguenti.Purtroppo, l’esiguità delle liquidazioni dei compensi del patrocinio a spese dello Stato, in particolar modo in ambito civile dove è previsto il dimezzamento, disincentiva gli avvocati a iscriversi e a permanere negli elenchi speciali causando una oggettiva difficoltà a reperire la difesa con l’assistenza del beneficio. Infatti, ai sensi dell’articolo 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in generale, nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, «L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa».
Inoltre, ai sensi dell’articolo 106-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.In parallelo, ai sensi dell’articolo 116, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, viene estesa al difensore d’ufficio la disciplina prevista per il difensore dei non abbienti, nei seguenti limiti: «L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali». Mentre, ai sensi dell’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, «Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà».
Pertanto è da ritenersi riaperta la questione di disparità di trattamento delle due norme – articolo 106-bis e articolo 130 – dopo il recente inserimento della prima nella disciplina del patrocinio a spese dello stato nel processo penale, con l’ovvia alterazione di quell’equilibrio di interessi di natura pubblicistica invocato dalla Consulta nel 2012 (ordinanza n. 270) per giustificare la riduzione allora prevista per le sole liquidazioni civili.
Invero, «si ha violazione dell’articolo 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo insindacabile la discrezionalità del legislatore» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 340 del 28 ottobre 2004).
Tale compressione della difesa perimetrata a specifici ambiti processuali non trova alcun riconoscimento di legittimità nelle più recenti argomentazioni della Corte costituzionale ove la stessa eleva il diritto di difesa a principio supremo dell’ordinamento costituzionale dello Stato.Alla luce dell’introduzione della limitazione della liquidazione anche nel patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ex articolo 106-bis, appare auspicabile un superamento delle precedenti pronunce argomentando che la diversità degli interessi coinvolti non comporta che quelli implicati nei giudizi civili siano di minori dignità ed importanza potendo pure essi concernere diritti fondamentali della persona; in suffragio a quest’ultimo aspetto, è da dirsi anche che la già argomentata capacità del legislatore di modulare la garanzia del diritto di difesa sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli pare appunto superata dall’introdotta limitazione della liquidazione del beneficio nel processo penale con gradazione differente rispetto sia al beneficio nel processo civile sia all’ordinaria assistenza professionale di fiducia: l’interesse pubblicistico che sosteneva una disciplina di favore del penale risulta risolto nel momento in cui anch’esso viene ad essere oggetto di una riduzione delle liquidazioni e, di conseguenza, violata l’intangibilità degli interessi in gioco nel processo penale, si palesa la necessità dell’uniformazione dei due criteri liquidatori.
Peraltro, già nel corso del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia era stata deliberata dell’assemblea in richiesta di modificare la disciplina per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato al fine di risolvere le disparità e le ineguaglianze oggi presenti nella disciplina vigente; tale deliberazione era stata fatta propria dall’Organismo unitario dell’Avvocatura che aveva elaborato una bozza di intervento normativo proponendola all’attenzione della sfera politica.
Va rilevato quindi che:
1) ai sensi del sopraggiunto articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Parametri generali per la determinazione dei compensi), il criterio generale per liquidazioni prevede solo che «il compenso dell’avvocato deve essere proporzionato all’importanza dell’opera prestata»;
2) in ambito civile, amministrativo, tributario e contabile, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 «Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento» mentre:
3) ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in materia penale si dice solo che «Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa»;
4) quest’ultima norma, di specifico riferimento operativo, appalesa criteri di valutazione nelle liquidazioni di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato penale non subordinanti quelli civili, amministrativi, contabili e tributari.
Considerato, altresì, che alla luce della variegata ed equivoca normativa sopra menzionata, è evidente la disparità di trattamento del difensore d’ufficio, nonché del difensore dei non abbienti nel processo penale e nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.
Inoltre è palese l’incertezza interpretativa e la necessità di uniformità e di pari trattamento del difensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.
Del resto, per la liquidazione dei compensi professionali del difensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, è ragionevole anche tenere specifico conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.Se tutto ciò non bastasse, alla luce delle problematiche sopra rilevate, appare fondato comunque attendersi il rinnovo dell’eccezione di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento fra il patrocinio processuale in sede civile, amministrativa, contabile e quello in sede penale.
Il dato numerico degli interessati rende, infatti, la riproposizione della questione d’incostituzionalità solo un problema di tempo e non di an.
Orbene, affinché tutte queste previsioni possano trovare una risposta definitiva atta a risolvere le contraddizioni normative e i conflitti con i princìpi costituzionali, è indispensabile prevedere una riforma che renda omogenea e valorizzi l’assistenza ai meno abbienti senza che vi sia più una disciplina che disincentiva l’erogazione di detta difesa.
Pertanto, la presente proposta di legge – di cui si auspica una rapida approvazione – potrebbe, con una piccola modifica legislativa di natura meramente processuale, produrre quel cambio di mentalità necessario per muovere verso la concreta attuazione degli articoli 3, 24 e 51 della Costituzione.***
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.1. Il comma 1 dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti».
Art. 2.1. L’articolo 106-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 106-bis – (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato). – 1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30 per cento; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 82, comma 1».
Art. 3.1. L’articolo 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 130 – (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte). – 1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti del 30 per cento; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 82, comma 1».