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DICHIARAZIONE FALSA SUL REDDITO PER IL GRATUITO PATROCINIO

Falsa dichiarazione per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio. Cosa succede?

 

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

Ricordiamo un passaggio importante: la Corte di Cassazione penale (con la sentenza a Sezione Unite n. 6591/2009) ha deciso nel senso più sanzionatorio attestando la responsabilità  penale di chi dichiara falsamente la mancanza di reddito, ciò vale anche se il reddito realmente percepito consente di restare all’interno della soglia stabilita per legge ai fini dell’ammissione all’istituto.

La Suprema Corte, risolvendo un contrasto fra le Sezioni Penali sul punto, ha statuito che la specifica falsità  nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 e 79 lett. C) è connessa all’ammissibilità  dell’istanza non a quella del beneficio (art. 96/1° co.), perchè solo l’istanza ammissibile genera l’obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato.

Segnatamente, si sottolinea che la verifica rispetto dei requisiti per l’ammissibilità  dell’istanza è pregiudiziale alla valutazione del successivo merito dell’istanza medesima.

Per l’effetto, l’inganno potenziale della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell’istanza le condizioni di reddito, sussiste quand’anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l’ammissione al beneficio.

Pertanto, afferma la Corte -, la questione riceve risposta affermativa, nel senso che il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fato nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al beneficio.

 

Alessio Alberti

per Associazione Art. 24 Cost.


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