GRATUITO PATROCINIO: ISTANZA LIQUIDAZIONE ANCHE DOPO L’UDIENZA FINALE

FINO A QUANDO SI PUO’ CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO?

LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO

Termine presentazione istanza liquidazione gratuito patrocinio

Dopo la riforma dell’art. 83 del TUSG con l’introduzione del comma 3 Bis, la liquidazione deve essere chiesta entro la fine della fase conclusiva del procedimento. Ora però si precisa che l’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio può essere chiesta anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, e non più entro tale incombente come ritenuto in alcuni protocolli (il termine resta quindi aperto).

L’avvocato che assiste in regime di gratuito patrocinio dovrà quindi dimettere la propria istanza di liquidazione del compenso solo entro la conclusione del procedimento:  sul punto è intervenuto il Tribunale di Paola con la sentenza che riportiamo in calce e che va in contrasto con quanto disposto l’anno scorso fa dal Tribunale di Milano, di cui abbiamo scritto QUI, e, per altri motivi, dal Tribunale di Verona, di cui abbiano scritto qui.

In effetti,  a seguito dell’attività dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, il nuovo comma 3 bis introdotto in aggiunta al’art. 83 del DPR 115/2002 dalla legge di stabilità del 2016 dispone che «Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

Secondo una lettura letterale, fatta propria dal tribunale di Milano (con provvedimento del 22 marzo 2016), si evincerebbe che l’istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato debba essere svolta, magari anche a verbale d’udienza, prima del provvedimento conclusivo del processo e ciò a pena di inammissibilità della medesima perchè tardiva. Per differenti motivi, la necessità della presentazione dell’istanza prima della fine del giudizio era fatta propria anche dal merito scaligero ravvisando l’onere del deposito entro la chiusura della fase processuale ove questa veda conseguire anche l’estinzione del giudizio e ciò al fine di consentire al giudice l’adozione del decreto di liquidazione contestualmente o prima della pronuncia di estinzione.

Seguendo invece la recente motivazione del Tribunale di Paola è ammissibile la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso del gratuito patrocinio anche a seguito dell’udienza di precisazione delle conclusioni, in carenza di cause di decadenza indicate in via tassativa nella norma nulla.

L’interessante motivazione richiama la Corte di Cassazione quando ha precisato che l’unica sede in cui possa avvenire la liquidazione dei compensi del difensore è quella del decreto di pagamento, escludendo così che sia possibile provvedervi solamente in sentenza (cfr. Cass. n. 7504/2011), e ciò a prescindere dal fatto che il giudizio sia stato già definito con sentenza (cfr. sul punto Cass. n. 11028/2009).

Un tanto, oltre agli ovvi motivi di economia processuale, risulta di rilevo anche per tutti i procedimenti di accertamento tecnico preventivo dove non esiste alcun provvedimento conclusivo dei detti ATP all’esisto dell’attività svolta.

L’orientamento del Tribunale di Paola risulta recepito anche dal Tribunale Civile di Reggio Calabria

Di seguito riportiamo il testo integrale della sentenza.

Avv. Alberto Vigani

Ass. Art. 24 Cost.



 

 

 

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TRIBUNALE ORDINARIO di PAOLA

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO E DELLE SPESE SPETTANTI AL DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Giudice,

letta l’istanza di liquidazione presentata dall’avv. E.S. quale difensore di A.G., ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola n. X del 0000;

osservato che trova applicazione l’art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall’art. 1, comma 783, l. n. 208/2015), poiché il decreto di pagamento è pronunciato in data successiva all’1 gennaio 2016 (avendo il richiamato art. 83 natura processuale), in base al quale “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”;

ritenuto che l’istanza, pur essendo stata depositata in un momento successivo al deposito del provvedimento con cui è stata chiusa la fase di riferimento, appare ammissibile così come risulta persistere il potere di questo giudice a decidere sulla stessa;

considerato infatti che la presentazione dell’istanza di cui si discute non risulta soggiacere ad alcuna decadenza, tenuto conto che le ipotesi di decadenza (specie con riferimento a situazioni giuridiche
soggettive connesse a diritti fondamentali) devono essere tipiche ed espresse e tali condizioni non si rinvengono nel dettato dell’art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002;

ritenuto di non poter condividere l’orientamento adottato da alcuni tribunali secondo cui, in virtù della nuova norma, con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere (cfr. Trib. Milano 22 marzo 2016), in applicazione analogica di quanto precedentemente statuito dalla Corte di Cassazione con riguardo alla liquidazione del compenso del c.t.u.;

considerato, in particolare, che la giurisprudenza di legittimità, per sostenere la tesi dell’esaurimento del potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del c.t.u. dopo la conclusione del procedimento, prende le mosse dall’assunto in base al quale si è “in presenza, infatti, di un sistema dal quale si desume implicitamente, ma inequivocamente, che la liquidazione (e l’accollo) del compenso al C.T.U. vanno fatti con la sentenza che definisce il giudizio” (cfr. Cass. n. 11418/2003) poiché con la sentenza viene definitivamente regolato l’onere delle spese processuali (cfr. Cass. nn. 7633/2006; 28299/2009);

ritenuto invero che tale assunto non può però trovare applicazione conriguardo alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato tenuto conto che:

a) l’art. 82 D.P.R. n. 115/2002 prevede, con riferimento esclusivo alla posizione del difensore patrocinante che “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento”;

b) la Corte di Cassazione a più riprese ha chiarito come l’unica sede in cui possa avvenire la liquidazione dei compensi del difensore sia quella del decreto di pagamento, escludendo così che sia possibile provvedervi solamente in sentenza (cfr. Cass. n. 7504/2011), e ciò a prescindere dal fatto che il giudizio sia stato già definito con sentenza (cfr. sul punto Cass. n. 11028/2009, che riconosce la competenza a decidere sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, a seguito dell’esito del giudizio di cassazione);

c) del resto, tra la liquidazione del compenso del c.t.u. e quella disposta a favore del difensore che ha assistito la parte ammessa al beneficio non si ravvisa un’omogeneità strutturale tale da giustificare l’analogia di disciplina; ed invero, la liquidazione del compenso del c.t.u., come correttamente rilevato nelle sentenze della Corte di Cassazioneprima richiamate, attiene in ultima analisi alla regolamentazione degli oneri processuali tra le parti in giudizio, le quali devono farsi carico delle spese per gli importi riconosciuti al c.t.u. (“in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese”; cfr. Cass. nn. 6199/1996; 22962/2004; 23586/2008; 25179/2013); al contrario, la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (cfr. Cass. n. 1539/2015), di tal che le parti rimangono totalmente estranee agli esborsi che dovranno essere corrisposti all’avvocato; a riprova di ciò, mentre nel procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico sono litisconsorti necessari tutte le parti processuali (cfr. Cass. 7528/2006), nel procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso del difensore è controparte necessaria solamente ilMinistero della Giustizia, quale unico titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (Cass. S.U. n. 8516/2012);

d) oltre ai predetti rilievi normativi, giurisprudenziali e strutturali, ragioni di economia processuale consigliano di rifiutare la richiamata interpretazione preclusiva poiché, aderendo a tale prospettazione, ove dovesse emergere la necessità di disporre gli accertamenti di cui agli artt. 79, co. 3, e 127, co. 4, D.P.R. n. 115/2002 per verificare l’effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio, il giudice, per non perdere il potere di delibare sull’istanza di liquidazione, dovrebbe attendere l’esito di tali indagini (spesso di non poco momento) prima di pronunciare la sentenza, con probabili dilatazioni dei tempi decisori; oppure, nel caso in cui invece il giudice non intendesse procrastinare la definizione del giudizio, esaurendo così il potere di conoscere dell’istanza di liquidazione, il difensore potrebbe sì far valere comunque le proprie pretese con gli strumenti di tutela ordinari e generali (cfr. Cass. n. 7633/2006), ma si arriverebbe alla spiacevole conseguenza per cui tutte le richieste di liquidazione ritenute bisognevoli di accertamenti finanziari si trasformerebbero in altrettanti procedimenti ordinari o di ingiunzione idonei ad aggravare la già critica situazione dei ruolidel contenzioso civile;

ritenuto, pertanto, che l’unica interpretazione valida sia nel senso di intendere il nuovo co. 3-bis dell’art. 83 come una disposizione tesa ad accelerare e semplificare il procedimento di liquidazione, senza però prevedere termini di decadenza per la presentazione dell’istanza né la perdita di potestas decidendi del giudice una volta che sia stato pronunciato il provvedimento che definisce la fase giudiziale di riferimento;

premesso che il difensore ha presentato richiesta di liquidazione con apposita nota;

posto che possono essere liquidate solo le attività difensive coeve e successive al deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

rilevato che con sentenza del 29.09.2016 il Tribunale di Paola ha definito il giudizio;

osservato inoltre che non può essere liquidata la redazione dell’istanza di gratuito patrocinio perché è atto personale della parte;

ritenuto che non ricorrano i presupposti per la revoca dell’ammissione al beneficio ai sensi del secondo comma dell’art. 136 del T.U. delle spese di giustizia;

visto, in particolare, l’art. 82, comma 1, D.P.R. n.115/2002, a norma del quale “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, nonrisultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità”;

tenuto conto della natura dell’impegno professionale espletato dal difensore istante successivamente alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per il procedimento in considerazione;

ravvisata l’applicabilità del D.M. n. 55/2014 in considerazione della data alla quale risale l’ultimo atto compiuto dall’istante nell’esercizio del mandato;

tenuto conto del valore della causa;

considerato inoltre che le spese di lite poste a carico della parte soccombente sono state liquidate nella misura di euro 2.400,00, a seguito di riduzione della metà in virtù dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002;

ritenuta congrua la liquidazione già svolta dal Tribunale in sede di definizione della controversia;

ritenuto pertanto che, in base agli atti di causa ed all’attività svolta, al difensore debbano essere riconosciuti i seguenti valori: euro 4.800,00 per compensi di avvocato;

considerato che ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. 30/5/2002, n. 115 gli importi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà;

LIQUIDA

il compenso spettante all’istante per l’attività prestata nella misura già ridotta ex 130 D.P.R. n. 115/2002, di euro2.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e contributi previdenziali come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi.

Paola, 14 ottobre 2016

Il Giudice

Franco Caroleo

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