ARRIVA LA CASSAZIONE: PER L’OPPOSIZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME DEL GRATUITO PATROCINIO NON E’ COMPETENTE IL GIUDICE DI PACE
La sentenza della Corte di Cassazione n. 10395/2016 pone la parola fine ai dubbi sulla competenza del Tribunale in sede di opposizione al titolo esecutivo per la restituzione delle somme a seguito di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nella specie il Presidente del Tribunale di Spoleto, dopo un provvedimento di liquidazione degli onorari di patrocinio a spese dello Stato, aveva ritenuto di emettere un provvedimento di revoca di esso e nel contempo un ordine di restituzione delle somme, affidando poi all’esattore la riscossione.
La controversia sulla ravvisabilità in tale provvedimento di un titolo esecutivo è certamente tale da integrare, una volta che l’esattore ha manifestato con la cartella la pretesa di riscossione, una controversia di opposizione ad esecuzione minacciata e, quindi, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Poiché la pretesa esecutiva si fonda su un credito di restituzione di una somma che è stata pagata in forza di un provvedimento liquidatorio soggetto alla competenza del tribunale e che trova giustificazione nell’esercizio di un potere di revoca da parte della stessa autorità che aveva emesso il detto provvedimento, la lite nel “merito” vede competente il tribunale per materia.
Medesima competenza vi sarebbe anche nel caso che il provvedimento liquidatorio concernesse il patrocinio prestato preso il giudice di pace, atteso che in tal caso l’opposizione è di competenza per materia del tribunale.
Dis eguito riportiamo il testa integrale della sentenza.
Avv. Alberto Vigani
Ass. Art. 24 Cost.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 febbraio – 20 maggio 2016, n. 10395
Presidente Armano – Relatore FrascaFatto e diritto
Ritenuto quanto segue:
p.1. Con ordinanza del 12 gennaio 2015 il Tribunale di Spoleto ha elevato conflitto di competenza d’ufficio riguardo alla controversia dinanzi ad esso riassunta dall’Avvocato M.A. contro l’Ufficio Campione Penale del Tribunale di Spoleto e la s.p.a. Equitalia Centro, a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice di Pace di Spoleto il 14 febbraio 2014.
p.2. Detta controversia era stata introdotta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dalla M. avverso le cartelle esattoriali notificategli dalla detta società in relazione alla pretesa di riscossione di somme che la M. aveva in precedenza ricevuto in due procedimenti a titolo di liquidazione di compensi per l’assistenza prestata come difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La pretesa di riscossione si fondava su provvedimenti del Presidente del Tribunale di Spoleto, che, dopo precedenti missive che avevano invitato la M. alla restituzione delle due somme incassate, avevano ordinato alla medesima il loro pagamento entro trenta giorni dalla notificazione e, quindi, in mancanza disposto la riscossione mediante
iscrizione a ruolo.p.2.1. Il Giudice di Pace, nella costituzione dell’Avvocature dello Stato per l’Ufficio del Campione penale e nella contumacia dell’esattore, nell’ordinanza di dismissione della competenza rilevava che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Spoleto che aveva disposto il pagamento a carico dell’opponente a titolo di restituzione e che era alla base delle cartelle esattoriali era “un atto atipico, anche se inerente la liquidazione di onorari professionali a spese dello Stato”. Osservava, quindi, “che comunque, detto provvedimento” non aveva “natura tributaria”, onde l’opposizione ex art. 615 c.p.c. andava proposta “all’autorità giudiziaria ordinaria competente per materia o valore e per territorio”. Rilevava, di seguito “che la competenza per materia del giudice di pace è estranea all’oggetto del procedimento suddetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 c.p.c. e dell’art. 22-bis l. 689/81” e “che competente residualmente è quindi il Tribunale di Spoleto ex art. 9 c.p.c. anche territorialmente competente”.
Sulla base di tali rilievi dichiarava “la propria incompetenza per materia in ordine alla svolta opposizione essendo competente il Tribunale di Spoleto”.p.3. Nell’ordinanza di elevazione del conflitto il Tribunale diSpoleto (che è stata pronunciata all’esito di riserva assunta nella prima udienza di comparizione in riassunzione) sostiene in prima battuta – sulla premessa che i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Spoleto non potrebbero considerarsi legittimi i quanto l’ordinamento non prevede la revocabilità o modificabilità dei provvedimenti di liquidazione di compensi a difensore per il patrocinio a spese dello Stato e che, dunque, si sarebbe in presenza di contestazioni sull’esistenza del titolo esecutivo – che sulla controversia si configurerebbe la competenza per valore del Giudice di Pace di Spoleto, avro riguardo alla circostanza che la somma dei due importi di cui alle cartelle rientra nella competenza per valore generale del giudice di pace.
In seconda battuta il Tribunale di Perugia ha sostenuto che, “se si dovesse invece ritenere la riconducibilità dei provvedimenti de quibus nell’alveo dei decreti di liquidazione e l’astratta esperibilità nei confronti dei medesimi dei rimedi di cui all’art. 15 d.lgs. 150/2011 per affermare – al di là della fondatezza o meno di tale impostazione – la sussistenza di una competenza per materia del Tribunale anche nella presente causa di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., tale competenza non apparterrebbe comunque a questo Ufficio ma, ex art. 25 c.p.c., essendoparte in causa un’amministrazione dello Stato, al Tribunale di Perugia, quale “giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”. E “ciò in quanto le regole ordinarie di competenza non subiscono la deroga prevista da tale norma, nonché dall’art. 6 R.D. 1611/1933, nelle cause dinanzi al Giudice di Pace, ex art. 7 stesso R.D., mentre, laddove la competenza fosse attribuita al Tribunale, rivivrebbe il c.d. “foro erariale”.
p.4. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
p.5. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’odierna adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
p.1. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha chiesto dichiarasi la competenza del Giudice di Pace di Spoleto.
All’uopo, ha evocato in primo luogo Cass. (ord.) n. 23387 del 2011, secondo cui: “In tema di spese di giustizia, il destinatario del precetto con il quale viene richiesto il pagamento delle spese di giustizia anticipate dallo Stato (nella specie, il querelato nel procedimento archiviato perremissione di querela), qualora intenda contestare l’ammontare delle singole voci di spesa, deve propone opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., e non attivare la procedura di opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sperimentabile, invece, per impugnare il decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del magistrato ed il decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato”. Ha, quindi, evocato Cass. n. 13757 del 2002 siccome affermativa del principio secondo cui nelle cause di opposizione all’esecuzione la competenza per valore e per territorio si distribuisce in senso verticale fra tribunale e giudice di pace, secondo i criteri generali del valore del territorio. Ha, poi, soggiunto che nella specie non verrebbe in rilievo il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale ha liquidato o ingiunto alla parte la restituzione del compenso, in quanto sarebbe stata impugnata solo la cartella di pagamento, che è stata emessa successivamente.
Su queste premesse il Pubblico Ministero ha concluso che la competenza spetterebbe al Giudice di Pace di Spoleto secondo le ordinarie regole della competenza per valore e per territorio ex art. 7, 27 e 615 c.p.c..p.2. Le conclusioni del Pubblico Ministero non possono esserecondivise, mentre sono condivisibili quelle prospettate dal Tribunale confliggente in seconda battuta, sebbene per ragioni diverse da quelle da esso enunciate.
p.2.1. In tanto si deve rilevare che nella prospettiva articolata in prima battuta dal Tribunale e in quella del Pubblico Ministero, se la controversia di opposizione all’esecuzione i esame fosse regolata da un criteri di competenza per valore, il conflitto sarebbe da dichiarare inammissibile in quanto l’art. 45 c.p.c. legittima il giudice che riceve in riassunzione un processo a sollevare conflitto e, dunque, ad interloquire sulla competenza nonostante che, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito le parti abbiano riassunto il processo e non s siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza ad istanza di parte, soltanto se la controversia è effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o di territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad un terzo giudice.
Viceversa, se il giudice che ha declinato la competenza lo abbia fato sull’erroneo presupposto che la controversia fosse regolata da u criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che l’attribuirebbe algiudice della riassunzione ed invece ed invece la controversia fosse in realtà regolata solo da un criterio di competenza per valore o per territorio derogabile, che radichi la competenza davanti al giudice declinante o ad un diverso giudice, il giudice della riassunzione non può, nel presupposto della negazione del criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile postulare l’intervento della Corte di cassazione perché sia affermata l’esistenza di una competenza per valore o per territorio derogabile e, dunque, non può elevare conflitto (in termini Cass. 4077 del 2005; (ord.); n. 19792 del 2008; (ord.) n. 728 del 2015; con specifico rifermento all’ipotesi in cui venga in rilievo solo una competenza del giudice di pace per valore, si vedano Cass. (ord.) n. 17811 del 2012 e (ord.) n. 19167 del 2012).
Ne segue che, se veramente la controversia fosse regolata da un criterio di competenza per valore, il conflitto sarebbe inammissibile nella prima delle prospettive postulate dal Tribunale confliggente.p.2.2. Resterebbe da verificare la seconda delle prospettive indicate dal detto Tribunale ed essa giustificherebbe invece l’ammissibilità del conflitto perché tende a rivendicare l’affermazione di una competenza territoriale inderogabile, qual è quella del foro erariale: una volta consolidatasi la competenza in senso verticale del tribunale,quello di Spoleto bene potrebbe postulare che secondo quel foro è competente Perugia.
Il conflitto dovrebbe, dunque, essere accolto seguendo la seconda prospettiva indicata dal confliggente e dichiararsi la competenza per ragioni di territorio inderogabile del Tribunale di Perugia, secondo il foro erariale.p.2.3. Peraltro, nella specie ragioni nomofilattiche giustificano la precisazione, nell’esercizio dei poteri di statuizione sulla competenza di questa Corte, che la controversia di opposizione all’esecuzione diretta a contestare l’esistenza del titolo esecutivo, che venga introdotta contro una cartella esattoriale emessa, come nella specie, su richiesta di iscrizione a ruolo, pervenuta all’esattore da un ufficio giudiziario e relativa ad una pretesa di restituzione di somme ricevute a titolo di pagamento di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato rese da un avvocato e manifestatasi con un provvedimento dispositivo del pagamento in restituzione emesso dal presidente del tribunale, con concessione di un termine e avvertimento in mancanza di rispetto di volersi procedere alla iscrizione a ruolo, spetta nel merito alla competenza per materia del tribunale e non può, nemmeno ratione valoris, spettare mai al giudice di pace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa ipoteticamente posta in esecuzione rientrerebbe nellacompetenza per materia del tribunale“.
Queste le ragioni.
Il comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 attribuisce le controversie ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia, sebbene sull’opposizione contro il decreto di liquidazione, al capo dell’ufficio che ha emesso il provvedimento.
Nella specie il Presidente del Tribunale di Spoleto, dopo un provvedimento di liquidazione degli onorari di patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto di emettere un provvedimento di revoca di esso e nel contempo un ordine di restituzione delle somme, affidando poi all’esattore la riscossione.
La controversia sulla ravvisabilità in tale provvedimento di un titolo esecutivo è certamente tale da integrare, una volta che l’esattore ha manifestato con la cartella la pretesa di riscossione, una controversia di opposizione ad esecuzione minacciata e, quindi, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. (ma in non diversa guisa ai sensi dell’art. 616 c.p.c.), poiché la pretesa esecutiva si fonda su un credito di restituzione di una somma che è stata pagata in forza di un provvedimento liquidatorio soggetto alla competenza ex comma 2 dell’art. 15 citato e che sarebbe giustificato dall’esercizio di un potere di revoca da parte della stessa autorità che aveva emesso il dettoprovvedimento, la lite nel “merito” (impregiudicata naturalmente, ogni valutazione circa la legittimità e configurabilità di una revoca del provvedimento liquidatorio, che inerisce il merito dell’opposizione all’esecuzione, cioè la contestazione dell’esistenza del titolo esecutivo) riguarda la materia cui allude l’art. 15 quando stabilisce i modi in cui il provvedimento liquidatorio può essere opposto con un criterio di competenza che è per materia. Ne segue che sulla controversia di opposizione all’esecuzione è competente il tribunale per materia. Lo sarebbe anche nel caso che il provvedimento liquidatorio concernesse patrocinio prestato preso il giudice di pace, atteso che i tal caso l’opposizione è di competenza per materia del tribunale.
p.3. Giusta le considerazioni svolte il conflitto va accolto perché sulla controversia si configura la competenza per materia del tribunale ed essa si radica, per l’applicazione del foro erariale, presso il Tribunale di Perugia.P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Perugia.