GRATUITO PATROCINIO: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SU COMPENSAZIONE TARDIVA

INTERROGAZIONE: COME FAR FUNZIONARE LA COMPENSAZIONE NEL GRATUITO PATROCINIO?

COMPENSAZIONE TARDIVA GRATUITO PATROCINIO

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La compensazione è uno strumento utilissimo, ma sta funzionando come dovrebbe?

Purtroppo, NO. L’introduzione della possibile compensazione dei crediti professionali con i crediti degli avvocati non sta offrendo gli esiti attesi a causa dei tempi di accesso alla medesima.

A seguito della circolare ministeriale del 3 ottobre 2016, la compensabilità delle tasse con l’importo liquidato a credito dell’avvocato sembrerebbe infatti  rinviata al momento in cui l’ufficio competente è pronto a svolgere l’ultima attività necessaria al pagamento: insomma si può dire che la compensazione diventa fruibile praticamente a pochi istanti dalla possibilità di ottenere il pagamento.

La contestualità di pagamento e compensazione  rischia perciò di vanificare la ratio sottesa alla misura della compensazione dal momento che la stessa parrebbe essere fruibile solo laddove si sia giunti alla pagabilità dell’importo maturato.

Sul punto è stata presentata un’interrogazione da parte dell’onorevole Andrea Colletti che chiede al ministero di intervenire in chiarimento e miglioramento della detta disciplina.

Eccone il testo integrale.

Alessio Alberti

Associazione Art. 24 Cost.

 

***

Ministero destinatario: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 12/01/2017

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10259

presentato da

COLLETTI Andrea

testo di

Venerdì 13 gennaio 2017, seduta n. 723

COLLETTI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:

il patrocinio a spese dello Stato è uno strumento volto al rispetto dei principi costituzionali del diritto alla difesa e dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, in quanto consente ai meno abbienti di accedere alla giustizia a spese dello Stato;
a causa della crisi economica, tale istituto ha assunto una maggiore rilevanza dovuta all’aumento del numero dei soggetti aventi diritto a farvi ricorso;

per ovviare ai ritardi nel pagamento agli avvocati delle competenze liquidate dallo Stato in forza dell’ammissione al patrocinio gratuito, e per rafforzare l’effettività e l’efficacia dello strumento, la legge di stabilità 2016 ha introdotto all’articolo 1, comma 778, la misura della compensazione crediti/tasse-imposte a favore degli avvocati;
tale misura è stata resa operativa (con ritardo) dal decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, del 15 luglio 2016 che stabilisce «criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure di cui al comma 778»;

in particolare, l’articolo 3 del decreto attuativo citato stabilisce che: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, i crediti sono utilizzabili per le finalità di cui all’articolo 1, comma 778, della legge, quando soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 4» (relativi alla liquidazione, al pagamento, all’emissione della fattura elettronica, etc.);
il decreto, inoltre, rinvia all’articolo 82 del Testo unico in materia di spese di giustizia per l’identificazione del titolo dei crediti compensabili, ossia quelli liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento; tale prescrizione è stata confermata dalla modifica dell’articolo 83 del Testo unico in materia di spese di giustizia intervenuta con l’articolo 1, comma 783, della legge di stabilità 2016;

i requisiti oggettivi previsti dalla norma primaria e secondaria per la richiesta di compensazione delle imposte e dei contributi dipendenti appaiono pertanto consistere in: 1) esistenza di un credito per compensi da patrocinio a spese dello stato liquidato con decreto dal giudice; 2) non opposizione dell’avvenuta liquidazione;

la successiva circolare del Ministero di giustizia del 3 ottobre 2016 (dipartimento per gli affari di giustizia – direzione generale della giustizia civile ufficio I – affari civili interni) coerentemente con le norme sopra richiamate precisa che: «…le uniche fatture per le quali l’avvocato può esercitare l’opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti; mentre però le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima, le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore (seguendo le istruzioni reperibili in raccolta guide utente creditore, al paragrafo 6 dedicato alle modalità di trasmissione dei dati): essendo le funzionalità per l’invio delle fatture nella piattaforma già disponibili, si raccomanda di procedere al loro inserimento (ove non già presenti) fin da subito, appena terminate le procedure di accreditamento; al momento dell’inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all’avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM…»;

in forza di quanto stabilito dalla circolare, la compensabilità delle tasse con l’importo liquidato a credito dell’avvocato sembrerebbe rinviata al momento in cui l’ufficio competente è pronto a svolgere l’ultima attività necessaria al pagamento;

tale previsione rischia di vanificare la ratio sottesa alla misura della compensazione dal momento che la stessa parrebbe essere fruibile solo laddove si sia giunti alla pagabilità dell’importo maturato –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e, in particolare, della coincidenza dei tempi dell’emissione del mandato di pagamento e dell’autorizzazione a compensare;
se non si ritenga di modificare la circolare citata permettendo la compensazione dal momento della mancata opposizione del decreto di pagamento liquidato dal giudice. (5-10259)

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/10259&ramo=C&leg=17

 

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