In queste ipotesi i redditi dei coniugi, o del figlio con i genitori, non si computano più.
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Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 luglio – 21 dicembre 2016, n. 54484
Presidente D’Isa – Relatore IzzoRitenuto in fatto
1. Con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Genova, G.P.W. veniva ammesso al gratuito patrocinio, nel procedimento penale a suo carico iniziato per tentato omicidio in danno della figlia minore G.V. ed altro (fatti acc. in (omissis)).
2. Con informativa del 18/10/2012 l’Agenzia delle Entrate comunicava alla A.G. che il reddito del nucleo familiare del G. era stato, per l’anno 2010, di Euro 17.451,00, superiore al limite consentito per ottenere il beneficio.
3. Con ordinanza del 29/11/2012 la Corte di appello di Genova revocava l’ammissione al patrocinio gratuito dell’imputato.
4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la erronea applicazione della legge. Infatti la corte di merito, indotta dall’Agenzia delle Entrate, aveva erroneamente calcolato il reddito familiare, computando anche quello della convivente, persona offesa nel processo che lo vedeva imputato.Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Invero dagli atti richiamati nell’ordinanza e nel ricorso, emerge che nel 2010 il reddito familiare del ricorrente era così
composto: Euro 3.187,00 riferibile al G. ; Euro 14.264,00 riferibile alla convivente O.B. . Orbene va osservato che nel decreto di giudizio immediato, emesso dal G.i.p di Genova il 2/3/2011, la O. figura, unitamente alla figlia, persona offesa. Ne consegue che l’indagato non poteva fare affidamento sul reddito della convivente per far fronte alle spese della difesa in un processo nel quale la stessa convivente era persona offesa. Va pertanto affermato il seguente principio: nella determinazione del reddito complessivo familiare, previsto dall’art. 76 del d.P.R. 115 del 2002, ai fini del riconoscimento del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente, quando quest’ultimo è persona offesa del reato in ordine al quale si procede. In considerazione di quanto detto, si impone l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova.