APPROVATO ALLA CAMERA L’ESTENSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO ALLE VITTIME DELL’UXORICIDA
Supera il varco della Camera dei Deputati la proposta dell’onorevoli Capelli, sostenuta dalla Presidente Boldrini, per la tutela delle vittime di violenza domestica. Si da finalmente sostegno alla voce dei più deboli.
Emblematico il commento del deputato Franco Vazio: “Il testo approdato ieri nell’Aula della Camera affronta e risolve le criticità e le aberrazioni di una legislazione penale e civile a cui erano sottoposti gli orfani vittime di crimini domestici”.
Con la presente proposta di legge si interviene sul codice di procedura penale anche per attenuare gli oneri che incombono sulla parte civile: si interviene sulla normativa che disciplina il patrocinio a spese dello Stato, per ammettere sempre al beneficio i figli della vittima, minori, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all’età di ventisei anni. Infine, si interviene sull’istituto dell’indegnità a succedere per evitare che, nonostante il grave crimine commesso, il genitore colpevole possa concorrere all’eredità del coniuge, a danno dei figli.
La proposta di legge mira, quindi, a rafforzare, già nelle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli, consentendo loro l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito. Con l’introduzione del comma 4-quater dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, l’istituto del gratuito patrocinio è esteso tanto al procedimento penale relativo all’omicidio del coniuge, quanto a tutti i procedimenti civili derivanti dal grave reato.
David Del Santo
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CAMERA DEI DEPUTATI | N. 3772-2780-3775-A |
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 23 febbraio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 3772. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 2780 e 3775 si vedano i relativi stampati.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3772 Capelli ed abb., recante «Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici»;
rilevato che la proposta di legge all’esame mira a rafforzare le tutele per i figli – minorenni o maggiorenni non autosufficienti – rimasti orfani a seguito di un crimine domestico commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell’unione civile, anche se l’unione è cessata, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;
valutato che l’articolo 1 della proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima – minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti – modificando l’articolo 76 del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per consentire loro l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito;
osservato che gli articoli 2 e 3, modificando la disciplina processuale in materia di sequestro conservativo e provvisionale, intendono rafforzare la tutela dei figli della vittima – minorenni e maggiorenni non autosufficienti – rispetto al loro diritto al risarcimento del danno;
preso atto che l’articolo 5, che inserisce tre ulteriori commi nell’articolo 1 della legge n. 125 del 2011, mira a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità del soggetto indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti del coniuge o della parte dell’unione civile, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato;
considerato che, in base alla legislazione vigente, vengono esclusi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza;
rilevato poi che il campo di applicazione del nuovo articolo 1 della legge n. 125 del 2011, comma 1-bis – comma introdotto dall’articolo 5 in esame – riguarderebbe, come soggetto indagato, il coniuge, anche separato, il coniuge divorziato – se titolare di un assegno alimentare – la parte di un’unione civile, anche cessata – se la parte è titolare di un assegno alimentare;
considerato che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il
coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge n. 898 del 1970, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza; rilevato che il citato articolo 5 della legge n. 898 del 1970, al comma 6, fa riferimento all’obbligo – disposto con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio – per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive;
valutata l’opportunità di specificare se l’assegno alimentare a cui fa riferimento il nuovo comma 1-bis dell’articolo 1 della legge n. 125 del 2011, introdotto dal provvedimento in esame, coincida con l’assegno di cui al richiamato articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970;
osservato che, ai sensi del nuovo comma 1-bis.1 dell’articolo 1 della legge n. 125 del 2011 – comma introdotto dall’articolo 5 del provvedimento in esame – in caso di sospensione della pensione di reversibilità subentrerebbero nella titolarità della quota del genitore rinviato a giudizio i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima;
rilevata l’esigenza di chiarire la natura della condizione di non autosufficienza richiesta ai fini del riconoscimento delle tutele a favore dei figli maggiorenni, considerato che gli articoli 1, 5 e 5-quinquies fanno riferimento ad una condizione di non autosufficienza economica, mentre gli articoli 2 e 3 si limitano a fare riferimento a figli maggiorenni non autosufficienti;
osservato inoltre che la proposta non precisa se, nel caso di proscioglimento, debba essere recuperata la quota del genitore già attribuita ai figli;
considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «previdenza sociale», che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione, sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia «assistenza sociale», di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione,
esprime
a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di uniformare la definizione di non autosufficienza richiesta ai fini del riconoscimento
delle tutele a favore dei figli maggiorenni, tenuto conto della diversità di formulazione tra gli articoli 2 (comma 1, capoverso 1-bis) e 3 (comma 1, capoverso 2-bis) e gli articoli 1 (comma 1, capoverso 4-quater), 5 (comma 1, capoverso 1-bis.1) e 5-quinquies (comma 1); b) all’articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, si valuti l’opportunità di specificare se l’assegno alimentare a cui fa riferimento tale disposizione coincida con l’assegno di cui all’articolo 5 della legge n. 898 del 1970;
c) al medesimo articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, valuti la Commissione di merito l’opportunità di valutare la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità dell’indagato alla luce delle considerazioni svolte in premessa in ordine a quanto previsto attualmente dalla legislazione vigente;
d) all’articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis.1, dopo le parole «comma 1-bis», aggiungere le seguenti: «primo periodo,»;
e) al medesimo articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis.1, valuti la Commissione di merito di specificare gli effetti dell’eventuale proscioglimento, ai fini del recupero della quota del genitore già attribuita ai figli.
esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge atto Camera n. 3772, recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, come risultante a seguito dell’esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;
condivisi le finalità e i contenuti del provvedimento, che reca misure volte a rafforzare il contrasto degli omicidi in ambito familiare, nonché a consolidare e ampliare le tutele per gli orfani di tali crimini sia sul piano processuale sia su quello della loro assistenza sociale, psicologica e sanitaria;
osservato che l’articolo 5 modifica la legge 27 luglio 2011, n. 125, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza;
rilevato che tale disposizione, anticipando gli effetti della sentenza di condanna, prevede una sospensione, per l’indagato, del diritto alla prestazione previdenziale, che opera fino al decreto di archiviazione
o alla sentenza definitiva di proscioglimento, stabilendo che, in tal caso, all’indagato siano dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto; evidenziato che il medesimo articolo 5 prevede che i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrino nella titolarità della quota di pensione ovvero dell’indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro genitore;
considerato che l’articolo 5-quinquies, nell’ambito delle disposizioni di carattere finanziario relative all’attuazione del provvedimento, prevede, tra l’altro, il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento degli orfani per crimini domestici nell’attività lavorativa,
esprime
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3772 Capelli e abbinate, recante «Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici», quale risultante dagli emendamenti approvati;
evidenziato che il provvedimento in esame reca diverse misure in favore, oltre che dei figli minori, anche dei figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti, rimasti orfani a seguito di crimini domestici;
segnalato, al riguardo, che il requisito ivi previsto non sembra essere abbastanza determinato né di per sé sufficiente, rilevando l’opportunità di inserire, accanto a quello della non autosufficienza economica, anche la presenza di una disabilità che annulli o comprometta la capacità lavorativa del soggetto rimasto orfano;
rilevato, altresì, che le disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater, pur essendo condivisibili in via di principio, appaiono tuttavia troppo generiche nella presente formulazione e non in grado di consentire concretamente l’attivazione dei servizi sociali in favore
degli orfani di crimini domestici, non essendo individuati in maniera chiara i presupposti e le modalità di affidamento a tali servizi, esprime:
1) negli articoli del provvedimento in esame che prevedono misure in favore, oltre che dei figli minori, anche dei figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti, rimasti orfani a seguito di crimini domestici, si inserisca, accanto al requisito della non autosufficienza economica, anche quello della presenza di una disabilità che annulli o comprometta la capacità lavorativa del figlio;
2) si introduca una disposizione volta a prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri della salute e del lavoro e politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia predisposto un progetto-obiettivo volto all’individuazione delle modalità per il coinvolgimento dei servizi sociali, di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater, al fine di assicurare un’adeguata assistenza ai soggetti orfani di crimini domestici.
TESTO | TESTO |
1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: | 1. Identico: |
«4-quater. I figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all’età di ventisei anni, del coniuge vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata». | «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata». |
1. All’articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»; | |
b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata». | |
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente: | 1. Identico: |
«1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell’articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero accerta la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all’età di ventisei anni e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime». | «1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime». |
1. All’articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: | 1. Identico: |
«2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, il giudice, accertata la presenza di figli della vittima minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all’età di ventisei anni, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata». | «2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata». |
2. Al comma 1 dell’articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 539». | 2. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 539». |
1. Dopo l’articolo 463 del codice civile è inserito il seguente: | 1. Identico: |
«Art. 463-bis. – (Sospensione della successione). – È sospeso dalla successione il coniuge indagato per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Si applica l’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice». | «Art. 463-bis. – (Sospensione dalla successione). – Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Si applica l’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice. |
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella». | |
2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: | 2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: |
«Art. 537-bis. – (Indegnità a succedere). – 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere». | «Art. 537-bis. – (Indegnità a succedere). – Identico». |
3. Al comma 2 dell’articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si l’applica l’articolo 537-bis». | 3. Identico. |
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti: | 1. Identico: |
«1-bis. È altresì sospeso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum il coniuge indagato per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. | «1-bis. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum il coniuge, anche legalmente separato, o divorziato quando sia titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell’unione civile, anche cessata quando la parte stessa sia titolare di assegno alimentare, indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Dal decreto di archiviazione ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. |
1-ter. Nel caso di cui al comma 1-bis, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell’indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro genitore. | |
1-ter. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell’articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all’istituto di previdenza l’imputazione, ai fini della sospensione dell’erogazione della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell’indennità una tantum». | 1-quater. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all’istituto di previdenza l’imputazione, ai fini della sospensione dell’erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell’indennità una tantum». |
1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l’assistenza pronta e gratuita delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, assicurando loro le informazioni necessarie nonché il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, assistenziale, legale e finanziario, prestato da personale specializzato appositamente formato. | |
2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni: | |
a) promuovono e sviluppano presìdi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell’entità del danno subìto, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore; | |
b) favoriscono l’attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici; | |
c) incentivano sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani di cui alla presente legge; | |
d) predispongono misure di sostegno allo studio e all’avviamento al lavoro per gli orfani di cui alla presente legge; | |
e) acquisiscono dati e monitorano l’applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi. | |
1. In favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all’articolo 575, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un’assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. | |
1. All’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti: | |
«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, dal convivente o da persona allo stesso legata, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi. | |
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l’accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l’inserimento nell’attività lavorativa». | |
1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017. Tale somma è destinata all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti. | |
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l’accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. | |
3. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. | |
4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici». |