GRATUITO PATROCINIO: LA COMPENSAZIONE COSI’ NON GIRA!
Come far funzionare meglio la compensazione nel gratuito patrocinio? Ecco una proposta.
Nuova interrogazione alla Camera dei Deputati per far sì che il pagamento del compenso del gratuito patrocinio trovi finalmente tempestività e smetta di essere a carico dell’avvocato. I tempi eterni delle effettive liquidazioni trasformano infatti la difesa in un onere a carico esclusivo dei difensori e si deve porre rimedio a tale difficoltà accelerando i tempi delle medesime compensazioni limitate dalla circolare del ministro di Giustizia del 3 ottobre 2016.
In merito è stata svolta interrogazione dell’onorevole Tancredi Turco, che segue quella similare dell’onorevole Andrea Colletti di qualche settimana fa, che chiede di anticipare il momento in cui la compensazione può essere svolta rispetto ai tempi attuali che la permettono solo in epoca coeva al pagamento.
Riportiamo di seguito il testo del quesito parlamentare.
Avv. Victor Rampazzo
***
Interrogazione a risposta in commissione 5-10792
presentato daTURCO Tancredi
testo di
Giovedì 9 marzo 2017, seduta n. 756
TURCO, BALDASSARRE, BECHIS, ARTINI, MATARRELLI, SEGONI, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI e PASTORINO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
il patrocinio a spese dello Stato, previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi, garantisce il diritto alla difesa e all’uguaglianza dei cittadini 8 (articoli 24-3 Cost.) in quanto consente l’accesso alla giustizia ai non abbienti;
in questi ultimi tempi l’istituto è stato quanto utilizzato da un crescente numero di persone schiacciate dalla crisi economica, tuttavia, gli avvocati guardano con sfavore a questo istituto a causa della lentezza del rimborso, (anche 24 mesi);
la legge di stabilità 2016 n. 208 del 2015, ha introdotto a favore degli avvocati la misura della compensazione crediti/tasse-imposte, attraverso l’articolo 1, comma 778, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, gli avvocati che vantano crediti dal patrocinio a spese dello Stato non ancora pagati possono compensarli con imposte e tasse, IVA, e contributi previdenziali (CPA);
il comma 780, precisa la misura della compensazione in attuazione dal decreto ministeriale 15 luglio 2016, Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia-16A05512-GU-SerieGenerale-n.174-27 luglio 2016, ove si statuiscono «criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure di cui al comma 778»;
il decreto rinvia all’articolo 82 del testo unico in materia di spese di giustizia (Tusg) nell’identificazione del titolo dei crediti compensabili definendoli come quelli liquidati d’all’autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
la legge di Stabilità 2016 n. 208 del 2015, all’articolo 1, comma 783, aggiunge il comma 3-bis dell’articolo 83 del testo unico in materia di spese di giustizia che definisce i requisiti oggettivi:
1. esistenza di un credito per compensi da patrocinio a spese dello Stato liquidato con decreto dal giudice;
2. non opposizione dell’avvenuta liquidazione;
la circolare del Ministro della giustizia del 3 ottobre 2016 (Dipartimento per gli affari di giustizia-direzione generale della giustizia civile ufficio I — affari civili interni) precisa due ulteriori requisiti di compensabilità:
3. i crediti compensabili devono essere registrati con fatturazione elettronica nel sistema di interscambio (SDI);
4. perché sia inoltrata efficacemente la richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all’avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal Sistema informativo dell’amministrazione (SIAMM);
l’attribuzione del numero SIAMM avviene presso gli uffici giudiziari che utilizzano la piattaforma SIAMM – spese di giustizia per inoltrare la richiesta online di pagamento delle prestazioni rese a favore dell’erario utilizzando il sistema liquidazioni spese di giustizia;
il numero SIAMM di fatto rinvia la compensabilità dell’importo fatturato all’emissione del mandato di pagamento da parte del cancelliere dell’ufficio spese di giustizia di ciascun singolo tribunale, compensabilità che è quindi destinata a dipendere dalla disponibilità dei tempi nei quali questo ufficio è pronto a svolgere l’ultima attività necessaria per provvedere al pagamento tenendo conto delle disponibilità finanziarie di cassa presenti presso ogni tribunale;
l’istituto della compensazione pare quindi essere fruibile proprio – e solamente – quando si è giunti alla pagabilità dell’importo maturato, così svuotando almeno parzialmente il fine medesimo della norma che era l’evitare le lungaggini appunto correlate agli adempimenti burocratici per il pagamento medesimo –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa ed, in particolare, della coincidenza dei tempi dell’emissione del mandato di pagamento e dell’autorizzazione a compensare;
se non ritenga di modificare la circolare ed il decreto ministeriale citati, permettendo la compensazione dal momento della mancata opposizione del decreto di pagamento liquidato dal giudice;
verso quale altro percorso valuti più opportuno operare per consentire la fruizione tempestiva della compensazione a partire dal momento della mancata opposizione del decreto di pagamento liquidato dal giudice. (5-10792)
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5%2F10792&ramo=C&leg=17