DA QUANDO VALE LA DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO SE VA RIPRESENTATA AL GIUDICE DOPO CHE IL COA LA HA RIGETTATA?
Nel processo civile, in caso di previo rigetto della domanda da parte del COA, ha effetto retroattivo la successiva ammissione al gratuito patrocinio pronunciata dal giudice a seguito di riproposizione dell’istanza avanti il magistrato del merito
In un recente provvedimento, la Corte di leggittimità ha finalmente fugato ogni dubbio: gli effetti della domanda di ammissione al beneficio di Stato nel processo civile vedono la decorrenza retroattiva al momento dalla presentazione dell’istanza al consiglio dell’ordine.
Questo accade anche quando l’istanza medesima è accolta dal successivo giudice del merito perchè in origine la domanda era stata rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati competente a valutarla in via provvisoria.
Pertanto, dopo aver presentato la domanda al COA ed averne visto l’esito negativo, si ripropone la domanda al giudice competente per decidere il merito della causa e la sua decisione di ammettere il richiedente al gratuito patrocinio produrrà i suoi effetti a partire da quanto la domanda era stata appunto presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Così ha deciso la seconda sezione sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza numero 20710/2017 del 4 settembre (qui sotto allegata) partendo dalla necessità di garanzia dell’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente: per questo si ritiene che la riproposizione, senza soluzione di continuità, della stessa domanda al giudice non sia altro che un riesame della domanda originaria che aveva già prodotto i suoi effetti con il deposito avanti il COA.
Avv. Victor Rampazzo
per Associazione Art. 24 Cost.
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