COME CALCOLARE L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?
Chi ha diritto al gratuito patrocinio?
Per ottenere l’accesso al gratuito patrocino bisogna fare una apposita domanda dove si precisa di rientrare nei parametri che regolano l’ammissione al beneficio.
Si deve quindi specificare che si ha un reddito inferiore ad un certo importo determinato in aggiornamento biennale dal ministro di Giustizia. Oggi il tetto reddituale per essere ammessi è, nel processo civile, pari a € 11.493,82 (dopo la riduzione del gennaio 2018) mentre, nel penale, esso deve essere aumentato di € 1.032,00 per ogni familare convivente con il richiedente.
Vale per tutti?
Questo importo pare sufficiente per molti contribuenti italiani che hanno un reddito annuale inferiore appunto a € 11.528,41: ma se è il tetto è facilmente rispettabile da parte di un solo contribuente (molti non hanno la fortuna di guadagnare nemmeno mille euro al mese), la cosa diventa invece difficile se si calcolano in cumulo al reddito dell’interessato anche quelli dei familiari conviventi.
Infatti, per il calcolo utile all’ammissione, vanno computati in sommatoria tutti i redditi di ogni familiare, anche non consaguineo, effettivamente convivente. Si devono perciò sommare tutti gli stipendi e le pensioni del nucleo familiare. Il senso della norma che prevede il cumulo, l’art. 76 II comma del DPR 115/2002, è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 25 ottobre – 14 dicembre 2017, n. 30068, è ritornata a confermare come avviene il calcolo della soglia di reddito per il gratuito patrocinio.
Chi si esclude dal cumulo?
Si parte dalla previsione del Testo Unico Spese di Giustizia (art. 76, comma IV): “si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi“. Ovvero solo quando c’è un conflitto di interessi fra le posizioni dei familiari si può escludere il reddito delle parti avversarie.
Ciò detto, si è chiarito quando non si possono escludere alcuni redditi dal cumulo, anche con riferimento ai figli conviventi.
In particolare, risulta che “nelle cause di separazione con il gratuito patrocinio – che non hanno per oggetto diritti della personalità – vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che è convenuto, non anche con i figli conviventi, processualmente privi di ogni legittimazione a fronte dell’azione di natura strettamente personale coinvolgente i soli coniugi, a nulla comunque rilevando un eventuale dissenso o consenso dai figli manifestato per l’iniziativa del genitore che ha domandato la separazione, posto che tale dissenso o consenso non incide sulle condizioni di diritto per l’accoglimento della domanda giudiziale”
Vediamone il testo integrale qui sotto.
Avv. Alberto Vigani
Ass. Art. 24 Cost.
***
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
SENTENZA sul ricorso proposto da:
B.S. – ricorrente
– contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – intimato
-avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato il 12 dicembre 2014; Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SERVELLO
Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.Fatto
FATTI DI CAUSA
1.
– B.S. in R. è stata ammessa dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione personale tra coniugi promosso nei suoi confronti da parte del marito R.E..
Con decreto in data 12 dicembre 2014, il Giudice del Tribunale di Trento – a seguito della nota dell’Agenzia delle entrate che comunicava i redditi complessivi del nucleo familiare dell’istante – ha revocato l’ammissione della predetta al patrocinio a spese dello Stato, dato che il reddito del nucleo familiare del 2011, anno successivo alla domanda, superava quello stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92, anche senza considerare, stante l’interesse confliggente, il reddito del marito.2.
– Avverso il decreto di revoca la B. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato
al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato il 7 gennaio 2015.
L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Con ordinanza interlocutoria 22 giugno 2016, n. 12970, della 6^ Sezione civile è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato.
La ricorrente vi ha provveduto rinnovando la notificazione in data 5 agosto 2016.Il Ministero è rimasto intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
– Con il primo motivo (violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92) la ricorrente sostiene che, nelle cause per separazione dei coniugi, in specie quelle giudiziali, debba essere considerato ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocini o a spese dello Stato il solo reddito del soggetto istante: sia perchè il procedimento avrebbe ad oggetto diritti della personalità, sia perchè gli interessi del richiedente sarebbero in conflitto con tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i figli (i quali, “laddove ancora conviventi, se pur maggiorenni”, potrebbero “avere o interesse all’unità familiare, oppure comunque un interesse alle condizioni di separazione”).
1.1.
– Il motivo è infondato.
In tema di condizioni per l’ammissione al patrocinio, al fine della determinazione dei limiti di reddito che segnano il requisito della non abbienza, il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92, prevede che, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
In questo contesto, il comma 4, della stessa disposizione stabilisce che “si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
Si tratta di stabilire se nelle cause di separazione personale tra i coniugi, al fine di valutare le condizioni per l’ammissione dell’istante al patrocinio a spese dello Stato, si debba escludere dal cumulo il solo reddito dell’altro coniuge o vadano esclusi anche i redditi dei figli, conviventi con il genitore richiedente il beneficio. L’alternativa va sciolta nel primo senso.
Infatti, nelle cause di separazione – che non hanno per oggetto diritti della personalità – vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che è convenuto, non anche con i figli conviventi, processualmente privi di ogni legittimazione a fronte dell’azione di natura strettamente personale coinvolgente i soli coniugi, a nulla comunque rilevando un eventuale dissenso o consenso dai figli manifestato per l’iniziativa del genitore che ha domandato la separazione, posto che tale dissenso o consenso non incide sulle condizioni di
diritto per l’accoglimento della domanda giudiziale (cfr. Cass. pen., Sez. 4^, 29 aprile 2015, n. 18039).Pertanto, nelle cause di separazione personale dei coniugi va cumulato il reddito dei figli
conviventi con il genitore richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.2.
– Con il secondo mezzo si lamenta l’erronea valutazione delle circostanze di fatto poste a sostegno del provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Deduce la ricorrente che il procedimento per separazione è iniziato nel 2013, laddove il figlio dell’istante, R.F., il cui reddito ha determinato il superamento del limite di legge, avrebbe cessato la convivenza con il nucleo familiare in data (OMISSIS), uscendo di casa e costituendo un nucleo familiare autonomo. D’altra parte, R.F. avrebbe fatto parte del nucleo familiare nell’anno 2011 solo per un periodo limitato (otto mesi e cinque giorni), sicchè “la sua partecipazione di reddito dovrebbe essere modulata sul tempo effettivo di partecipazione al nucleo familiare”.
2.1.
– Il motivo è inammissibile, non essendo formulato nel rispetto della prescrizione
dettata dall’art. 366 c.p.c., n. 6. La censura lamenta infatti l’errata valutazione, da parte del Tribunale di Trento, di circostanze di fatto risultanti da documenti, ma non indica specificamente quando tali documenti siano stati precisamente prodotti nel corso del procedimento dinanzi al giudice del merito (Cass., Sez. U., 13 ottobre 2017, n. 24145).3.
– Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulla spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede.
4.
– La ricorrente – essendo stata ammessa, con delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento del 26 gennaio 2015, al patrocinio a spese dello Stato per promuovere il
ricorso per cassazione – non è tenuta, nonostante il rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (Cass., Sez. lav., 2 settembre 2014, n. 18523; Cass., Sez. VI – 5, 22 marzo 2017, n. 7368).P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera
di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 ottobre
2017.Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017
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Buonasera, Avrei bisogno di un consulto per gratuito patrocinio. ho una retribuzione nell'anno 2017 di euro 11727 , calcolata sommando gli importi LORDI delle buste paga. E' corretto il calcolo? O devo farlo sul NETTO? Inoltre posso decurtare da questo importo spese come interessi di mutuo o spese mediche ed altro?
Scusate le maiuscole, non so cosa abbia il PC :-D
Grazie in anticipo
B.M.
Salve, Max.
La somma deve essere quella netta, tolte le deduzioni fiscale di legge (interessi sul mutuo prma casa, prima casa, figli etc...)
Cordialità.
Alessio
Staff
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Salve Staff.
Posso fare una domanda? Volendo separarsi dal convivente con figlio minore vorrei sapere questo: entrambi versiamo una quota mensile su un conto intestato a me per la Casa di famiglia che è intestata a me. Lui non risulta residente. Fa reddito valido per il calcolo del gratuito patrocinio? Se agisco ora ho unico 2018 su redditi 2017. Più avanti devo aggiornarlo con dichiarazione 2019? E se supero soglia con quello nuovo decade il patrocinio? Grazie di nuovo
Grazie.
Cordialmente.
Davina.
Salve Davina,
la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato può esssere svolta in presenza dei requisiti reddituali. Il cumulo dei redditi è con quello di tutti i conviventi salvo che non siano in conflitto, ad esempio il coniuge in caso di richesta di separazione.
Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione. Ogni anno va comunicato il nuovo livello reddituale se questo supera il tetto di legge, perchè in tal caso si perde l'ammissione al beneficio.
Se poi cerchi un avvocato abilitato puoi contattare uno degli avvocati che hanno dato disponibilità e sono indicati nell'elenco diviso per città indicato a questo link: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
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