TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA: COMPENSO DEL GRATUITO PATROCINIO VA LIQUIDATO ANCHE SE L’ISTANZA E’ TARDIVA
Il compenso va liquidato anche se la domanda è depositata dopo la fine del giudizio.
Lo prevede l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 6 dicembre 2017.
Secondo il tribunale reggiano l’artt. 83 comma 3bis DPR n. 115/2002 prevede la possibilità per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di domandare la liquidazione della parcella al Giudice del procedimento, pur dopo la definizione dello stesso, perché non è prevista una decadenza per la parte od una preclusione per il Giudice (come diversamente accade per l’ausiliario del Giudice).
Conformi
Sul punto concordano anche ragioni pratiche, logiche e sistematiche, ben argomentate in provvedimento e del tutto convincenti. Con l’occasione si riepiloga la recente giurispudenza conforme: Trib. Verona est. Vaccari dec. 4/10/2017, Trib. Milano est. Consolandi ord. 12/10/2017, Trib. Arezzo ord. 23/2/2017, Trib. Gorizia ord. 10/11/2016, Trib. Paola dec. 14/10/2016, Trib. Mantova dec. 29/9/2016.
Si viene così a superare la posizione di alcuni giudici del merito, da ultimo si veda decisione del Tribunale di Taranto del 9/11/2017 riportata in calce, che – pur con decisioni meno sostenute – si arrocano nell’affermare la perdita della “potestas decidendi” dopo la definizione del giudizio. La posizione tarantina era seguita in precedenza da: App. Catania 19 ottobre 2016; Trib Milano, sez. IX, ordinanza 17 settembre 2016; Trib. Firenze 9 marzo 2017 (che richiamavano principi enunciati in Cass. 3 luglio 2008, n. 18204, e Cass. 22 luglio 2003, n. 11418). Ne abbiamo parlato qui e qui,
Per ricorrere avverso provvedimenti di rigetto avevamo riportato un esempio impugnativa che trovate qui.
Come fare se il giudice rileva la tardività?
In entrambi i filoni giuriprudenziali si ritiene comunque che l’avvocato con il gratuito patrocinio non sia decaduto dal diritto al pagamento del proprio compenso seppur abbia depositato l’istanza dopo la fine del giudizio. In tal caso, il diritto al pagamento può essere azionato con separato procedimento ordinario o con decreto ingiuntivo (vedi anche Trib. Milano, decreto 22 marzo 2016).
Segue il testo integrale dei provvedimenti di Reggio Emilia e Taranto
Avv. Alberto Vigani
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Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 6/11/2017; Giud. Morlini; R.G. 4151/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA – SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4151/2016
tra B.V. (avv. B. VAINER) ATTORE
e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/O AVVOCATURA DELLO STATO
(avv. AVVOCATURA DELLO STATO) CONVENUTO
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Oggi, 06/12/2017,
innanzi al Giudice dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi per l’attore l’avv. Federica Taddei per avv. B. VAINER, mentre nessuno compare per il convenuto.
L’avv. Taddei discute la causa con il Giudice e sui riporta al proprio ricorso.
Il Giudice pronuncia la presente ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
Il Giudice,
- rilevato che, l’avvocato V.B., nell’ambito di un giudizio di se parazione personale, ha difeso una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con apposita delibera del COA di Reggio Emilia. Solo dopo la definizione del giudizio con sentenza depositata il 4/5/2016, il 23/6/2016 l’avvocato ha depositato l’istanza di liquidazione del compenso, ritualmente corredata da tutti i necessari documenti; ma il Collegio, con decreto del 27/6/2016, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza, in quanto depositata dopo il termine posto dall’articolo 83 comma 3 bis DPR n. 115/2002, e cioè dopo la “pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
- In particolare, il Collegio ha evidenziato che la modifica normativa ha inciso sulla natura del decreto di liquidazione, trasformandolo in atto endoprocessuale, con la conseguenza che il Collegio stesso, dopo la definizione del giudizio, ha perso la potestas iudicandi e non può più provvedere sulla richiesta di liquidazione, ferma restando la possibilità del legale di fare ricorso ad un giudizio ordinario, ad un giudizio sommario ovvero alla procedura monitoria, per ottenere dal Ministero della Giustizia il pagamento del compenso.
- Avverso il provvedimento del Collegio, l’avvocato B. propone reclamo, ritualmente agendo con il procedimento sommario ricognizione ex art. 702 bis c.p.c., ai sensi degli articoli 84 e 170 DPR n. 115/2002.
- Resiste il Ministero della Giustizia, sul presupposto della correttezza dell’impugnato provvedimento;
- ritenuto che, come noto, il comma 3 bis introdotto nell’art. 83 del DPR n. 115/2002 dall’art. 1 comma 783 della L. n. 208/2015, prevede che il decreto di pagamento con il quale devono essere liquidati gli onorari e le spese spettanti al difensore ed al consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nonché all’ausiliario del giudice nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa a tale beneficio, “è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
- Ciò posto, secondo una tesi, fatta propria anche dal provvedimento qui gravato, la disposizione in parola preclude al giudice che abbia già pronunziato il provvedimento che ha definito la fase od il grado del processo in relazione al quale la parte era stata ammessa al patrocinio, l’emissione del decreto di pagamento dei compensi e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa a tale beneficio, essendo ciò una conseguenza della perdita da parte del giudice della necessaria potestas decidendi, ferma restando per la parte la possibilità di richiedere il compenso con un giudizio ordinario, un giudizio sommario od un procedimento monitorio (non constano infatti provvedimenti editi che abbiamo ritenuto inammissibile la domanda di pagamento anche in un nuovo giudizio, ciò che invece era stato paventato da alcuni interpreti al momento di entrata in vigore della norma).
- Altra tesi, invece, ritiene che la norma non abbia introdotto un termine di decadenza per il difensore, né un termine invalicabile per il giudice, essendo al riguardo necessario, stante il carattere restrittivo di una simile esegesi, una formulazione esplicita, che all’evidenza manca, ed essendo quindi necessario considerare la norma come meramente indicativa, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia, senza però sanzioni in caso di violazione;
- considerato che, questo Giudice, anche a seguito di apposita riunione ex art. 47 quater O.G. recentemente tenuta sul punto dalle due sezioni del Tribunale, e pur dando atto dell’oggettiva opinabilità della questione, ritiene di aderire a quest’ultima tesi.
- Non pare infatti di potersi argomentare che l’art. 83 comma 3 bis DPR n. 115/2002 abbia introdotto un onere per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza. Tali conseguenze non sono infatti espressamente previste, risultando quindi palese la differenza rispetto all’istanza di liquidazione del compenso per l’ausiliario del giudice, per la quale l’art. 71 dello stesso DPR dispone che vada presentata “a pena di decadenza” entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni. Né può operarsi una applicazione analogica di quest’ultima previsione, atteso che la stessa, prevedendo una ipotesi di decadenza, va interpretata restrittivamente in ragione del disposto di cui all’articolo 14 disp. prel. c.c. e stante il pacifico principio della tassatività delle decadenze.
- Pertanto, in mancanza dell’espressa menzione di conseguenze processuali anche per l’istanza di liquidazione del compenso dell’avvocato, deve ritenersi che, con la norma sopra citata, il legislatore abbia semplicemente inteso raccomandare la liquidazione del compenso, al fine di accelerare le procedure di erogazione a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
- Oltre che le evidenziate ragioni strettamente giuridiche e di natura processualcivilistica, militano poi a favore della soluzione prescelta anche ragioni di natura pratica, di natura sistematica e di natura logica. Infatti, dal punto di vista pratico, in alcune situazioni può non sapersi se il provvedimento definirà o meno il giudizio, ad esempio nel caso di decisione su questioni preliminari, ciò che rende non sempre agevole sapere se è necessario o meno presentare la domanda di liquidazione (così Trib. Milano, est. Consolandi, ord. 12/10/2017).
- Per altro verso e dal punto di vista sistematico, l’unico interesse tutelato dalla norma non può che essere quello del difensore ad una possibile maggiore celerità nella liquidazione, ciò che rende incongrua la sanzione della decadenza nel caso di mancato esercizio della possibilità di ottenere una tale tempestiva liquidazione.
- Da un punto di vista logico, poi, non pare revocabile in dubbio che sia più coerente con il sistema che la liquidazione del compenso sia posta in essere dal giudice che ha trattato e deciso la controversia nella quale il patrocinio è stato esercitato, e non già da un giudice diverso e distinto, e ciò anche al fine di meglio calibrare tale liquidazione in relazione alla qualità e quantità dell’attività svolta.
- Infine, deve osservarsi che la ricostruzione qui avversata, e cioè quella per cui la liquidazione deve necessariamente essere fatta prima della decisione della controversia, così come evidenziato da acuta Dottrina, comporterebbe la sostanziale tra sformazione del decreto in un atto endoprocessuale, mentre difetta qualsivoglia dato letterale che supporti una siffatta mutazione e la collocazione di un simile evento sul piano logico-sistematico si porrebbe in un contrasto con le altre disposizioni che regolano l’istituto del patrocinio a spese dello Stato.
- Infatti, sotto il profilo della carenza di qualsiasi elemento letterale, basta considerare che la norma in esame esige sempre un atto distinto dal provvedimento che definisce il giudizio (“il decreto di liquidazione è emesso contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta ”); mentre sotto il profilo della collocazione logico sistematica, non è stata apportata alcuna modifica delle altre disposizioni che riguardano il decreto di liquidazione (artt. 83 comma 2, 84-170, 116 e 118), dalle quali si evince che detto provvedimento conserva autonoma esistenza e non risente della disciplina tipica degli atti realmente endoprocessuali;
- osservato che, sulla base di quanto sopra, deve concludersi nel senso della possibilità per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato di domandare la liquidazione della parcella al giudice del procedimento, anche dopo la definizione dello stesso (così Trib. Verona est. Vaccari dec. 4/10/2017, Trib. Milano est. Consolandi ord. 12/10/2017, Trib. Arezzo ord. 23/2/2017, Trib. Gorizia ord. 10/11/2016, Trib. Paola dec. 14/10/2016, Trib. Mantova dec. 29/9/2016).
- Discende allora la fondatezza del reclamo, con liquidazione del patrocinio a spese dello Stato così come da dispositivo, non essendovi contestazione in ordine alla nota presentata ed essendo la stessa conforme ai parametri normativi.
L’assoluta novità della questione trattata, nonché il mutamento di giurisprudenza operato daquesto Tribunale a seguito della già citata riunione ex articolo 47 quater O.G., integrano i motivi di quell’articolo 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
visto l’articolo 702 ter c.p.c.
- in accoglimento del reclamo ed in relazione all’attività prestata nella causa RG n. 5726/2012, liquida a carico dell’Erario ed a favore dell’avvocato V.B. € 2.780,13, somma già comprensiva di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA ed oltre interessi legali dalla domanda del 23/6/2016 al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Reggio Emilia, 6/12/2017
Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO – Ordinanza n. cronol. 12997/2017 del 09/11/2017 –R.G. 2017/3915
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Il Presidente del Tribunale
Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. r.g. 3915/2017 promosso da:
FABRIZIO NASTRI (C.F. NSTFRZ63P23L049B) con il patrocinio dell’avv. NASTRI FABRIZIO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIALE VIRGILIO , 71 74121 TARANTO presso il difensore avv. NASTRI FABRIZIO
ATTORE/I
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587) con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Il Presidente dott. Franco Lucafo’,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 09/10/2017,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.
Art. 170 D.P.R. n. 115/2002
letto il ricorso proposto avverso il decreto del 4.4.17 del Tribunale di Taranto con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione degli onorari di difensore dì Benvenuto Rosaria, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento previdenziale n. 5425/15 RG;
rilevato che il primo giudice ha posto a fondamento della revoca della ammissione in oggetto la tardività dell’istanza di liquidazione in oggetto, in relazione all’art. 83 co. 3 dpr n. 115 del 2002 come modificato dalla L. n. 208/15, che prevede la contestualità dell’emissione del decreto di pagamento rispetto al provvedimento del giudice che chiude la fase cui si riferisce la richiesta;
rilevato che, sulla base della normativa vigente (art. 83 comma 3 bis DPR 115/02), “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, fase che nella specie si chiude col decreto di omologa;
ritenuto che, essendo stata formulata solo in data 31.3.17 la richiesta di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cioè quando il procedimento previdenziale di ATP si era concluso con il provvedimento di omologa), il giudice procedente aveva già perso la relativa “potestas decidendi” (ferma restando la possibilità di richiedere il compenso con procedimento ordinario) anche con riguardo all’autonomo decreto di liquidazione, che va infatti emesso in stretto collegamento temporale col provvedimento decisorio del merito;
ritenuto che, conformemente al suddetto principio generale, la lettera e la “ratio legis” della norma in esame richieda che l’istanza di liquidazione venga comunque depositata prima dell’emissione del provvedimento finale di chiusura del procedimento a cui si riferisce, in tal modo Pagina 1
tempestivamente investendo il giudicante anche della decisione sul compenso del difensore della parte ammessa al beneficio;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in oggetto. Nulla per le spese.
Taranto, 9 novembre 2017
Il Presidente del Tribunale
dott. Franco Lucafo’
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