Accolta la richiesta di liquidazione del gratuito patrocinio in opposizione al diniego originario motivato dalla presunzione di rinuncia.
Talvolta può capitare che, nella fase iniziale del procedimento, il procuratore – magari ancora non in patrocinio a spese dello Stato – abbia richiesto la distrazione delle spese quale procuratore antistatari. Nel caso di specie, il giudice aveva dedotto una implicita rinuncia alla all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rintracciando nell’atto costitutivo la richiesta di distrazione del procuratore antistatatrio.
A sostegno della declaratoria di inammissibilità il Giudicante così motivava:
Al diniego così seguiva il gravame che contestava ampiamente le deduzioni del giudicante di prime cure.
Oggi, in sede di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 a mezzo ricorso ex art. 702 c.p.c., il tribunale di Taranto ha accolto l’impugnativa che si era opposta ad intendere la pregressa richiesta di distrazione delle spese quale rinuncia alla richiesta di liquidazione del patrocino a spese dello stato.
Il Giudice di secondo grado ha accolto i motivi della non fruibilità dell’unico precedente citato e delle questioni sistematiche non considerate nel provvedimento gravato.
In particolare si rileva che l’istituto della distrazione delle spese costituisce eccezione al principio secondo cui il rimborso delle spese giudiziali spetta al vincitore ed è strutturato a vantaggio del difensore, presupponendo la condanna alle spese della parte soccombente ed operando soltanto in ipotesi di esito positivo della lite.
Invero, nelle potesi di soccombenza o di compensazione delle spese di lite, come è avvenuto nel caso di specie, non può mai aversi distrazione ex art. 93 c.p.c. Per queste ragioni il Giudice dell’appello, dato atto del potere d’interpretazione della domanda e di accertamento se l’istanza di distrazione debba intendersi proposta solo per il caso di esito favorevole della lite, o se debba invece considerarsi rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Il Giudice evidenzia che, mancando altri elementi di segno contrario, alla detta istanza di distrazione delle spese non può attribuirsi di per sè sola implicito valore di rinuncia alla già ottenuta ammissione.
Di seguito riportiamo per esteso il provvedimento del presidente tarantino.
Avv. Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
***
Il Presidente del Tribunale
Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. r.g. 2987/2017 promosso da:
FABRIZIO NASTRI (C.F. NSTFRZ63P23L049B) con il patrocinio dell’avv. NASTRI FABRIZIO e dell’avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NASTRI FABRIZIO
ATTORE/I
contro
MINISTERO DI GIUSTIZIA (C.F. 97591110586) con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Il Presidente dott. Franco Lucafo’,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 09/10/2017,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.
Art. 170 D.P.R. n. 115/2002
- letto il ricorso proposto dall’avvocato Fabrizio Nastri avverso il provvedimento del 24.02,17 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro di rigetto dell’istanza di liquidazione degli onorari di difensore di VESPUCCIA ROSSI, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di atp obbligatorio previdenziale n. 9244/14 RG, previa revoca di detta ammissione per ritenuta inammissibilità della stessa;
- rilevato che il primo giudice ha posto a fondamento della revoca della ammissione in oggetto l’incompatibilità della richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore e l’ammissione al gratuito patrocinio;
- ritenuto che se il difensore, dopo aver chiesto ed ottenuto l’ammissione del suo cliente al patrocinio a spese dello stato, abbia concluso per la distrazione delle spese, spetta al giudice del merito, nell’esercizio del suo potere d’interpretazione della domanda, accertare se tale istanza, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui viene formulata e dei comportamenti emergenti dagli atti del processo, debba intendersi proposta solo per il caso di esito favorevole della lite, o se debba invece considerarsi rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello stato, ipotesi, questa, che va verificata con estremo rigore, considerate le più ampie garanzie di soddisfacimento dei diritti del procuratore, che l’attribuzione di detto patrocinio comporta (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 2535 del 18/04/1984; Cass. SS.UU. n.1012/14);
- considerato che l’istituto della distrazione delle spese costituisce eccezione al principio secondo cui il rimborso delle spese giudiziali spetta al vincitore, e trova il suo fondamento nell’opportunità di una maggiore garanzia per il difensore;
- rilevato che esso presuppone, come noto, la condanna alle spese della parte soccombente (art. 93 c.p.c.: “Il difensore… può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo… gli onorari… e le spese…“), ed opera, tecnicamente, soltanto in ipotesi di esito positivo della lite;
- considerato che, al di fuori di tali casi, vale a dire nelle ipotesi di soccombenza o di compensazione delle spese di lite, come è avvenuto nel caso di specie, non può mai aversi distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- ritenuto in definitiva che, in assenza di altri elementi di segno contrario, all’istanza di distrazione delle spese non può attribuirsi di per sè sola implicito valore di rinuncia al beneficio in parola; ritenuto adeguato all’attività svolta un compenso complessivo di €1567,00, al netto della riduzione per gratuito patrocinio; spese del presente procedimento a carico dell’amministrazione soccombente;
P.Q.M.
in riforma del decreto opposto, liquida in favore dell’Avv. Fabrizio Nastri il compenso onnicomprensivo di €1567,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Pone a carico dell’Erario le spese del presente procedimento liquidate in €481,50 (di cui €76,00 per esborsi) oltre IVA e CAP come per legge.
Taranto, 9 novembre 2017
Il Presidente del Tribunale
dott. Franco Lucafo
Gentile staff,
una nota a margine: inserire la distrazione nell’ambito del GP non significa necessariamente ottenere la liquidazione dimezzata? La distrazione in favore del procuratore a carico del soccombente non avrebbe consentito di ottenere il doppio se fuori dal campo “gratuito”?
Cordialmente.
Lanfranco.
Gentile Lanfranco,
la distrazione può magari esser richiesta quando non si ha ancora richiesto l’ammissione oppure può essere una strategia alternativa in caso di mancato accoglimento dell’ammissione.
Certamente ha ragione nel dire che la distrazioen consente di ottenere una liquidazione non ddimezzata, ma purtroppo tale scelta è opportuna per il solo caso di vittoria, e non per quello di compensazione o soccombenza.
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.
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