GRATUITO PATROCINIO: NIENTE REVOCA SE MANCA CERTIFICAZIONE CONSOLARE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: NIENTE REVOCA SE MANCA IL CERTIFICATO CONSOLARE DEI REDDITI

GRATUITO PATROCINIO: NIENTE REVOCA SE MANCA CERTIFICAZIONE CONSOLARE

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La Corte di Cassazione torna sulla revoca del gratuito patrocinio per mancanza della certificazione consolare dei redditi del cittadino straniero richiedente l’ammissione al benficio. Nuovamente si precisa che non vi è revocabilità se vi è autocertificazione.

lI giudice del merito aveva pronunciato un’ordinanza di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi dovuti per prestazioni professionali. Il giudice di legittimità chiarisce che, qualora in sede di ammissione al gratuito patrocinio venga presentata da parte di un cittadino straniero la dichiarazione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, il beneficio non può essere revocato per il solo fatto che non venga successivamente prodotta la certificazione consolare.

In sede di ricorso avanti la Cassazione era stata dedotta la violazione dell’art. 79, co. 2, d.p.r. 115/2002 e d altresì eccepità l’erroneità interpretativa del Tribunale.

In effetti, la mancata produzione della certificazione dell’autorità consolare relativa ai redditi prodotti all’estero dal beneficiario, richiesta dall’art. 79, co. 2, era stata superata dalla già ottenuta ammissione al gratuito patrocinio giusta dichiarazione sostitutiva allegata dal richiedente, in conformità a quanto disposto dall’art. 94, co. 2, d.p.r. 115/2002 (vedi sotto i testi normativi o clicca il link per consultare il TESTO UNICO).

Il ricorrente aveva rilevato che proprio l’art. 94, co. 2, d.p.r. 115/2002 non preveda alcuna causa di inammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio ove non venga depositata la  certificazione consolare da parte del cittadino straniero (ne avevamo parlato anche qui).

Peraltro, nella vicenda di cui si scrive, la certificazione consolare non era stata nemmeno richiesta e, per l’effetto, la mancata produzione non avrebbe potuto quindi causare la revoca del beneficio.

Avv. Alberto Vigani




 

Associazione Art. 24 Cost.

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Riferimenti normativi

Art. 79 d.p.r. 115/2002

Art. 94 d.p.r. 115/2002

Art. 112 d.p.r. 115/2002

 

ART. 79 (L)
(Contenuto dell’istanza)

1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

ART. 94 (L)
(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall’articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea è detenuto, internato per l’esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell’autorità consolare, prevista dall’articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.

ART. 112 (L)
(Revoca del decreto di ammissione)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione :

a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione;
c) se, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare;
d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. (1)

2. Il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all’interessato con le modalità indicate nell’articolo 97.

***

Cassazione penale, sezione IV, sentenza 6 dicembre 2017, n. 54840

 
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

[omississ]

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS);
avverso il provvedimento del G.I.P. presso il TRIBUNALE di ROMA in data 24/03/2017;

visti gli atti;

fatta la relazione dal Cons. Dott. CAPPELLO Gabriella;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. GAETA Piero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni consequenziale provvedimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24/03/2017, il G.i.p. presso il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso in opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 99, avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione del cittadino extra comunitario (OMISSIS), persona offesa del reato, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, adottata dal giudice al quale era stata avanzata richiesta di liquidazione degli onorari dall’avv. (OMISSIS).

2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del (OMISSIS), avv. (OMISSIS), deducendo violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 2. In particolare, parte ricorrente contesta la lettura della norma operata dal giudicante, rilevando che la revoca del beneficio era conseguita al mancato deposito della certificazione dell’autorita’ consolare di cui all’articolo citato, laddove l’ammissione era avvenuta sulla scorta della sola autocertificazione, rilevando che la norma non prevede alcuna causa di inammissibilita’ dell’istanza per mancata produzione della certificazione consolare circa il reddito del cittadino extra comunitario richiedente, altresi’ osservando che, nel caso di specie, non era stata richiesta alcuna documentazione, cosicche’ l’omessa produzione non poteva comportare la revoca del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre.

2.

Con l’ordinanza di rigetto dell’opposizione il giudice ha avallato la decisione adottata, rilevando che la parte interessata non aveva provveduto a depositare, nel termine di cui all’articolo 94, comma 3 stesso D.P.R., la certificazione di cui al citato articolo 79, comma 2 e che il beneficio poteva essere revocato anche nel caso di accertamento successivo della mancanza originaria dei requisiti.

3.

Il motivo e’ fondato.

3.1.

Devono, preliminarmente, chiarirsi i termini normativi in cui va inquadrata la fattispecie all’esame.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 2 stabilisce che l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato e’ inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati al comma 1, lettera a), b), c) e d) della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all’estero, che “il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorita’ consolare competente, che attesta la veridicita’ di quanto in essa indicato”. Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano “…sono tenuti, a pena d’inammissibilita’ dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita’ di quanto in essa indicato”.

L’articolo 94 dello stesso D.P.R., poi, disciplina le ipotesi di impossibilita’ per tutti gli interessati (comma 1, con riferimento all’articolo 79, comma 3) e per i cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea (comma 2, con riferimento all’articolo 79, comma 2), a presentare la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicita’, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell’interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato dell’Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell’istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.

Quanto alla decisione dell’istanza di ammissione e al relativo procedimento, ivi compresi i connessi poteri istruttori del giudice, gli stessi sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 95, e s.s., laddove la revoca del beneficio gia’ concesso e’ invece disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 112 che, ai fini qui d’interesse, prevede alla lettera c) il caso in cui, nei termini di cui all’articolo 94, comma 3 or ora richiamato, non sia stata prodotta la certificazione consolare; e, alla lettera d), l’ipotesi in cui, d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario, in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.

3.2.

Fatta tale premessa, deve anche chiarirsi che, nel caso di specie, la revoca del beneficio e’ intervenuta per mancata produzione della sola certificazione consolare, poiche’ l’ammissione, secondo quanto affermato dal giudice nel provvedimento impugnato, era stata disposta in base alla autocertificazione sostitutiva prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 3. Cosicche’, deve anche concludersi nel senso che tale autocertificazione fosse stata tempestivamente prodotta dalla parte in conseguenza di un’allegata impossibilita’ di produrre la certificazione consolare, debitamente scrutinata dal giudice competente (circostanza sulla quale, invero, nulla e’ in contrario affermato nell’ordinanza impugnata).

4.

Cio’ posto, questa sezione ha gia’ affermato che l’istanza presentata dall’imputato straniero detenuto non puo’ essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all’estero, ma il decreto di ammissione al beneficio puo’ essere successivamente revocato se entro i termini di legge tale certificazione non venga prodotta (cfr. sez. 4 n. 17003 del 15/01/2009, Rv. 243477). In quella sede, peraltro, questa Corte ha precisato che, ove il giudice non abbia provveduto alla revoca, il decreto non puo’ essere successivamente revocato da altro giudice se la certificazione sia stata poi prodotta, tale tardiva produzione non avendo carattere invalidante della dichiarazione sostitutiva (cfr. sez. 4 n. 43312 del 28/10/2008, Rv. 242035).

Peraltro, nei precedenti teste’ richiamati, la S.C. ha puntualmente ricostruito i termini della questione, partendo da un rinvio a quanto incidentalmente affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 369 del 2007, a proposito della mancata produzione della certificazione consolare, che comporta l’inammissibilita’ della domanda soltanto in difetto (non anche in presenza) della dichiarazione sostitutiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 94, comma 2.

Ne’ puo’ ritenersi previsto, a pena di inammissibilita’ della domanda, il rispetto del termine, decorrente dalla data di presentazione della stessa, entro il quale, a norma dell’articolo 94, comma 3, il detenuto puo’ produrre la certificazione, atteso che, in caso di omessa produzione, il decreto di ammissione va revocato, a norma dell’articolo 112, comma 1, lettera c), del citato D.P.R., a cura del giudice che procede al momento della scadenza dei termini (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 112, comma 3).
La revoca intervenuta nel caso in esame non va neppure confusa con quella disciplinata dall’articolo 112, comma 1, lettera d) che va disposta, anche se il processo e’ ormai definito (purche’ non oltre cinque anni dalla sua definizione), qualora risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. Nel caso di specie, infatti, non risulta tale presupposto di fatto (vale a dire l’accertato difetto, originario o sopravvenuto, delle condizioni di reddito), ma unicamente la mancata produzione della certificazione consolare, necessaria al fine di consentire al giudice di verificare la veridicita’ dei redditi dichiarati, situazione che rileva esclusivamente con riguardo al caso di revoca di cui all’articolo 112, comma 1, lettera c) (in cui, cioe’, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione consolare).

Va, peraltro, considerato che il Giudice per le indagini preliminari aveva la possibilita’, attribuitagli dall’articolo 96, comma 2, in presenza di fondati motivi per ritenere che l’interessato non versasse nelle indicate condizioni di reddito, di respingere l’istanza, non essendo neppure emerso che, prima di provvedere, quel giudice abbia trasmesso l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.

5.

Nel caso all’esame, poiche’ il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso il (OMISSIS) al patrocinio dei non abbienti sulla base della sola dichiarazione sostitutiva della certificazione, l’attenzione deve spostarsi sull’articolo 94, comma 2, che consente detta sostituzione in caso di impossibilita’ a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2. Poiche’ non consta il contrario, deve pure ritenersi che quel giudice abbia accertato la sussistenza di detta impossibilita’.

Cosicche’ deve affermarsi che, nel caso in cui l’interessato, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, abbia allegato all’istanza l’autocertificazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 94, comma 2, egli si trova gia’ nelle condizioni di godere del beneficio (fatti salvi i poteri istruttori e di verifica di cui all’articolo 96, e s.s., stesso D.P.R.), senza che occorra una ulteriore produzione documentale.

La eventuale tardiva presentazione della certificazione consolare, peraltro, non potra’ inficiare la validita’ e l’efficacia delle autocertificazioni tempestivamente prodotte, la stessa non essendo piu’ necessaria perche’ legittimamente sostituita dalla dichiarazione personale (cfr. in motivazione sez. 4 n. 21999 del 26/02/2009).

Nell’ordinanza impugnata non si da’ atto, come opportunamente evidenziato da parte ricorrente, che la produzione della certificazione sia stata sollecitata dal giudice che ha disposto l’ammissione del (OMISSIS) al beneficio e, se si considera che neppure e’ emerso che il provvedimento ammissivo sia stato impugnato, non puo’ che ritenersi preclusa ogni ulteriore valutazione in merito, anche se incidentale, da parte del giudice chiamato a decidere sull’istanza di liquidazione del compenso al difensore.

6.

Tale lettura delle norme e’, peraltro, conforme agli articoli 3, 24 e 111 Cost.: se e’ ragionevole, infatti, la diversita’ delle modalita’ e dei limiti di ammissione previsti per i cittadini non appartenenti a paese dell’Unione Europea, contenuta in questi termini (cfr. sez. 4 n. 4647 del 04/12/2008 Cc. (dep. 03/02/2009), Rv. 243704 sulla manifesta infondatezza della q.l.c. del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 2 e articolo 94, comma 3), lo stesso non potrebbe dirsi ove le norme in questione fossero interpretate nel senso che sia richiesto a tale categoria di richiedenti di produrre, anche, la certificazione consolare, nel caso di ammissione al beneficio decretata sulla scorta dell’allegazione dell’auto certificazione, per ritenuta impossibilita’ di produrre la prima.

7.

La decisione impugnata, siccome affetta dal vizio denunciato, va quindi annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma.

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