La gestione dei flussi delle immigrazioni impattano anche sul gratuito patrocinio. Infatti, qualche settimane fa abbiamo scoperto che l’aumento delle pratiche dei richiedenti asilo, per i ricorsi al rigetto della domanda di asilo, ha esaurito nel novembre 2017 il budget disponibile per la difesa assistita con il patrocinio a spese dello stato.
Per questa ragione, dopo l’intervento del Movimento 5 Stelle, anche la Lega aveva chiesto di al Governo di intervenire per accelerare la definizione dei contenziosi aventi ad oggetto i ricorsi al giudice in caso di diniego della richiesta di asilo. Il boom di sbarchi ha infatti causato il moltplicarsi delle domande di ammissione ed i correlati ricorsi in avversione ai rigetti delle richieste di asilo. Con il crescere dei richiedenti è seguito l’intasamento del sistema, così manifestando la necessità di migliorare il procedimento.
Per questa ragione si era chiesto di impegnarsi per introdurre un’autonoma disciplina del gratuito patrocinio per i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di asilo. Invero, prima che si intervenisse privando di un grado di difesa i richiedenti asilo (con una manovra dalla dubbia costituzionalità) era stato rilevata la necessità di razionalizzare la procedura di ammissione al patrocinio dello Stato per la detta materia, ma senza pregiudicare il diritto alla difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione.
La scelta della Lega, a nome del deputato Alessandro Pagano, è però rimasta inascoltata, non vedendo alcuna risposta alla richiesta di risoluzione depositata ancora alla fine del 2016.
A fronte del persistere dell’emergenza rifugiati, pare quindi necessario che anche il governo che verrà adotti i necessari provvedimenti.
Riportiamo di seguito la richiesta di risoluzione della Lega.
Avv. Victor Rampazzo
Associazione ARt. 24 Cost.
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ATTO CAMERA
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00867Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 537 del 16/12/2015Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 11/12/2015Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Stato iter: IN CORSO
Atto CameraRisoluzione in commissione 7-00867
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Mercoledì 16 dicembre 2015, seduta n. 537La II Commissione,
premesso che:
- lo straniero perseguitato nel suo Paese di origine può trovare asilo e protezione in Italia a seguito di una specifica domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica;
- il numero dei richiedenti asilo in Italia, per limitarci al primo semestre dell’anno, ammonta a 30.150 (dati Eurostat del 18 settembre 2015);
- nel 2014 le domande presentate sono state 64.886 a fronte delle 26.620 del 2013;
- il forte incremento è collegato alla notevole ripresa dei flussi migratori motivati sempre di più dalla situazione socio-politica dei Paesi di provenienza;
- nel nostro Paese agli oneri connessi all’aumento del numero dei richiedenti asilo si è fatto fronte con numerosi provvedimenti: da ultimo la legge di stabilità 2015 ha incrementato di ulteriori 187,5 milioni di euro il fondo per i richiedenti asilo. È stato aumentato numero delle commissioni territoriali (passate da 10 a 20) per il riconoscimento della protezione internazionale;
- le stesse sono state insediate presso le prefetture, le quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico. Le commissioni territoriali, in effetti, esaminano le domande di chi arriva in Italia; a seguito dell’istruttoria possono riconoscere lo status di rifugiato e in questo caso rilasciano un provvedimento che consente al richiedente di ritirare in questura il permesso di soggiorno per asilo;
- le commissioni, se ritengono che sussista il rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese di origine, possono anche non riconoscere lo status di rifugiato ma concedere la protezione sussidiaria. In tal caso il soggetto interessato può ritirare il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria negli uffici della questura. Qualora non possa essere riconosciuto lo status di rifugiato, le commissioni, eventualmente ritenendo che sussistano gravi motivi di carattere umanitario chiedono alla questura che venga concesso al richiedente un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- le commissioni, peraltro, possono non riconoscere lo status di rifugiato e rigettare la domanda per manifesta infondatezza. Contro le decisioni della commissione territoriale si può ricorrere al tribunale chiedendo la sospensione quando ricorrano gravi e fondati motivi. Dunque chi riceve il diniego può ricorrere all’autorità giudiziaria naturalmente assistito da un legale messo a disposizione dallo Stato;
- infatti, l’articolo 24 della Costituzione recita che: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai meno abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi di riparazione degli errori giudiziari»;
- lo Stato italiano garantisce, in effetti, ai cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, di avvalersi della tutela legale senza farsi carico delle spese processuali. Il patrocinio a spese dello Stato per tutti, italiani e stranieri, comunitari e non appartenenti all’Unione europea è previsto nei processi penali, civili, amministrativi, contabili e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali, alle corti d’appello, alla corte di Cassazione, ai magistrati ed ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato;
- durante il complesso procedimento di richiesta dell’asilo, ai migranti è consentito di rimanere negli specifici centri continuando a percepire il contributo previsto dal sistema di accoglienza. Lo Stato deve altresì erogare agli avvocati parcelle per il gratuito patrocinio con relativo esborso di somme consistenti, che può arrivare a somme molto consistenti; più in generale la legge obbliga i giudici ad emettere la sentenza, contro la decisione delle commissioni territoriali, entro un tempo definito tempo che, normalmente supera di gran lunga i termini fissati per legge;
- contro la decisione del giudice si può ricorrere in appello ed anche in Cassazione;
- nel 2015 le statistiche pubblicate dal Ministero dell’interno parlano di un aumento della percentuale di dinieghi che salito al 50 per cento delle domande valutate;
- attualmente il sistema previsto per la concessione del diritto di asilo ha una capacità di esame di circa 50 mila domande all’anno;
- quello dell’asilo è un diritto costituzionalmente riconosciuto, pertanto non vi è una competenza, come negli altri Stati europei di un giudice speciale o di un giudice amministrativo, ma semplicemente la competenza esclusiva del giudice ordinario: con tutte le conseguenze procedurali e temporali che la cosa comporta;
- a seguito degli accordi e dello stesso rispetto delle norme internazionali, il nostro Paese ha obbligo (fino a quando non risulti completata la procedura giudiziaria) di assicurare ai migranti le migliori condizioni di vita e di permanenza nel, nostro Paese. Si ricorda anche che la proposizione del ricorso giurisdizionale sospende automaticamente l’esecutività del diniego, tranne i casi predeterminati dalla legge, in cui è necessaria la convalida da parte del magistrato;
- va anche sottolineato che il percorso per il riconoscimento del diritto di asilo risulta molto complesso, e lo straniero ha il diritto di esercitarlo al momento stesso dell’ingresso nel nostro Paese;
- la richiesta deve essere formalizzata presso la questura competente o in un altro qualsiasi posto di polizia con la presentazione del cosiddetto modello C3 che viene compilato con assistenza linguistica dalle forze di polizia. Questo costituisce il momento di formalizzazione della domanda attraverso la quale la persona fa il suo ingresso nel sistema del diritto di asilo;
- il suo caso, quindi, viene caricato automaticamente nel sistema informatico Vestanet ed attribuito alla commissione territorialmente competente. I tempi medi per l’espletamento della pratica sono, attualmente, di 215 giorni;
- si può comunque rilevare che non esiste un quadro di riferimento omogeneo in tutto il Paese: ci sono zone nelle quali le procedure vengono espletate definitivamente in 60/80 giorni ed altre (ci si riferisce alle grandi aree metropolitane) in cui occorre molto più tempo per pervenire a risultati definitivi;
- si rileva, peraltro, come l’articolo 16 comma 2, del decreto-legislativo n. 25 del 2008 preveda che nel caso di impugnazioni delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero venga assistito da un avvocato ed ammesso al gratuito patrocinio (articolo 16, comma 2,del decreto legislativo n. 25 del 2008);
- è del tutto evidente come il ricorso contro il diniego da parte delle commissioni territoriali, oltre a provocare (specie in considerazione dell’entità del fenomeno) l’«intasamento» dei tribunali, determini, anche un ulteriore, e preoccupante aumento di costi per la collettività: lo Stato deve, infatti, farsi carico delle parcelle degli avvocati e del mantenimento dei migranti che, in attesa del giudizio definitivo, continuano ovviamente a risiedere nel territorio italiano,
impegna il Governo:
- ad adottare iniziative, eventualmente di natura normativa, al fine di accelerare la definizione dei contenziosi aventi ad oggetto i ricorsi al giudice in caso di diniego della richiesta di asilo;
- ad assumere iniziative per introdurre una specifica disciplina del gratuito patrocinio in relazione, ai contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di asilo, al fine di razionalizzare e ridurre, senza pregiudicare il diritto alla difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione, le spese a carico dello Stato.
(7-00867) «Pagano».