Le vicende documentate dai TG ogni giorni danno conto delle necessità delle migliaia di extracomunitari che si approcciano alla giustizia italiana: molti di questi chiedono l’ammissione al gratuito patrocinio ed incontrano le difficoltà di gestione della burocrazia italica in merito alla certificazione da produrre.
Spesso, infatti, per gli stranieri non è facile ottenere la certificazione consolare dell’indagato/imputato non italiano richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio prima del compimento delle necessarie attività processuali in sua difesa. Capita così che si causi una compressione del diritto di difesa che non può essere pregiudicato per effetto di comportamenti omissivi o negligenti di soggetti diversi dallo straniero richiedente, ovvero delle medesima autorità consolare non collaborante con le richieste del soggetto istante l’ammissione al gratuito patrocinio.
In tal frangente è quindi sorta questione circa l’ammissibilità del Gratuito Patrocinio in difetto, temporaneo, di certificazione reddituale.
La Cassazione era già intervenuta sul punto statuendo che l’istanza presentata dall’imputato straniero non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare. In detto caso la Corte di Legittimità aveva affermato che il decreto di ammissione al beneficio poteva invece essere successivamente revocato se entro i termini di legge tale certificazione non viene prodotta. Su questo poi la Corte è tornata recentemente affermando che la revoca non può essere disposta quando vi è stata l’autocertificazione da parte del richiedente (ne avevamo parlato qui).
Talvolta, però, si subisce comunque la revoca anche in difetto dei requisiti. Per questa ragione può servire avere una traccia per stendere il ricorso ex art. 99 DPR 115/2002 contro la revoca illegittima.
Di seguito, riportiamo un esempio di ricorso completo della più recente giurisprudenza (da integrare con quanto riportato qui).
Avv. Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
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Ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato in materia penale
– Artt. 99 DPR 115/2002 e 702bis e ss CPC –
Ill.mo Signor Presidente, il signor IB (__________), nato a ____ (Nigeria) il 1.01.1983 (cfr. copia carta di identità e permesso di soggiorno all.01) solo formalmente residente in Castelfranco Veneto (TV), Via XXVIII Aprile n. 4 ma di fatto senza fissa dimora;
imputato nel procedimento penale: n. 0000/15 RGNR Procura di Treviso – PM dr.ssa ____________; n. 0000/15 RGGIP Tribunale di Treviso – GUP ____________ con udienza preliminare celebratasi in data 07.12.2017 avanti il GUP di Treviso Dr.ssa _________, ad esito della quale è stato disposto il rinvio a giudizio avanti il Tribunale di Treviso in composizione monocratica per l’udienza del prossimo 15.06.2018;ivi difeso di fiducia dall’Avv. Matteo Maccagnani (MCCMTT75B24D548M) del Foro di Treviso giusta nomina depositata in data 29.11.2017 (all.02);
nella presente procedura rappresentato e difeso dallo scrivente Avv. Matteo Maccagnani (MCCMTT75B24D548M) del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato telematicamente presso la casella pec del nominato difensore matteomaccagnani@pec.ordineavvocatitreviso.it e per quanto altro occorra presso il suo studio di 31100 Treviso (TV), Vicolo del Gallo n. 13 (Tel. 0422.578024 Fax 0422.557065 pec matteomaccagnani@pec.ordineavvocatitreviso.it) – il quale difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti la procedura ai recapiti fax 0422.557065 e pec matteomaccagnani@pec.ordineavvocatitreviso.it – giusta procura versata nel fascicolo telematico depositato in Cancelleria e quindi da considerarsi in uno con il presente atto (all.03);
ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 DPR 115/2002 e 702bis e ss CPC
RICORRE
avverso il decreto n. 000/17 Patr. a Spese dello Stato, n. 0000/17 NR GIP, datato 07.12.2017 del GUP di Treviso Dr.ssa ____________ di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal signor IB, comunicato all’interessato via pec in data 11.12.2017 stante l’elezione di domicilio presso il nominato difensore di fiducia (all.04)
NEI CONFRONTI DI:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;
- AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore;
PREMESSO
- che il signor IB presentava in data 29.11.2017 l’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si allega (all.05);
- che nella medesima, per quanto qui interessa, egli dichiarava ed autocertificava di aver “percepito nel 2016 un reddito pari ad € 0,00 (ZERO/00); nel 2015 un reddito pari ad € 0,00 (ZERO/00); nel 2017 NON ha percepito redditi” (cfr. pagina 2 istanza all.05);
- che in data 07.12.2017 si svolgeva l’udienza preliminare del procedimento a carico dell’IB (cfr. verbale udienza preliminare all.06), al momento della celebrazione della quale sull’istanza di ammissione di cui sopra non si era ancora provveduto;
- che l’istanza di ammissione veniva poi successivamente dichiarata inammissibile con decreto n. 6457/17 NR GIP, n. 331/17 Patr. a Spese dello Stato datato 07.12.2017 del GIP Dr.ssa _________________i, comunicato all’interessato, stante l’elezione di domicilio presso il nominato difensore di fiducia, via pec in data 11.12.2017 (cfr. decreto e pec all.04);
- che la motivazione del rigetto era la seguente: “rilevato che il richiedente, cittadino non appartenente all’Unione Europea, quanto ai redditi prodotti all’estero, non ha provveduto a corredare l’istanza di ammissione con la certificazione dell’autorità consolare competente ai sensi dell’art. 79 co. 2 D.P.R., né il medesimo ha fornito prova dell’impossibilità a produrre la documentazione su indicata, sostituendola nel caso, a pena d’inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 94 co. 2 D.P.R. 115/2002)”;
- che ad avviso dello scrivente tale motivazione è erronea e non condivisibile sotto plurimi profili: la mancata allegazione della certificazione consolare non è causa di inammissibilità dell’istanza di ammissione e nell’istanza presentata dall’IB egli aveva debitamente autocertificato l’assenza anche di redditi esteri;
- che l’art. 79 comma 2 DPR 115/2002 stabilisce che l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è inammissibile in tutti i soli casi in cui difettino i requisiti elencati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del medesimo articolo, laddove invece il comma 2 prevede che “il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”; il successivo comma 3 inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il Giudice procedente o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano “sono tenuti, a pena d’inammissiblità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”;
- che l’art. 94 dello stesso DPR, poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1, in riferimento all’art. 79 comma 3) e per i cittadini di Stato non appartenente alla UE (comma 2, in riferimento all’art. 79 comma 2), a presentare la documentazione necessaria ai fini della verifica della veridicità, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell’interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato della UE che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell’istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato;
- che la decisione dell’istanza di ammissione ed il relativo procedimento, ivi compresi i connessi poteri istruttori del Giudice, sono disciplinati dagli artt. 95 e seguenti DPR 115/2002;
- che tale ricostruzione normativa è fatta propria nella recente sentenza Cass. Pen., Sez. 4, n. 54840/2017, la quale ha esplicitamente affermato, richiamando l’ordinanza Corte Cost. n. 369/2007 e la sentenza Cass. Pen., Sez. 4 n. 21999/2009, che “nel caso in cui l’interesssato, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, abbia allegato all’istanza l’autocertificazione prevista dall’art. 94 comma 2 DPR 115/2002, egli si trova già nelle condizioni di godere del beneficio (fatti salvi i poteri istruttori e di verifica di cui agli artt. 96 e ss., stesso DPR), senza che occorra una ulteriore produzione documentale. La eventuale tardiva presentazione della certificazione consolare, peraltro, non potrà inficiare la validità e l’efficacia delle autocertificazioni tempestivamente prodotte, la stessa non essendo più necessaria perchè legittimamente sostituita dalla dichiarazione personale” (cfr. sentenza integrale all.07);
- che infatti “Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, commi 1 e 3, indica le modalità di compilazione ed i contenuti dell’istanza d’ammissione al gratuito patrocinio, che deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio; gli stessi commi prevedono che l’incompleta compilazione della domanda e l’omessa allegazione di detta dichiarazione sostitutiva determinano l’inammissibilità della richiesta. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 2, prevede che, per i redditi prodotti all’estero, il cittadino extracomunitario corredi l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto dallo stesso affermato; la mancanza di tale certificazione, tuttavia, non risulta sanzionata in termini di inammissibilità della domanda” (così in motivazione Cass. Pen., Sez. IV, (ud. 11-06-2008) 02-10-2008, n. 37510);
- che tale principio ha trovato ampia conferma anche nella Giurisprudenza di merito: “la presentazione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, in relazione ai redditi prodotti all’estero, della certificazione dell’autorità consolare competente che confermi la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79 comma 2 del D.P.R. n. 115/02) attestanti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio, non è prevista a pena d’inammissibilità. Tale sanzione, invero, è prevista solo nel primo comma della citata norma, che specifica le modalità di compilazione ed i contenuti della domanda di ammissione al beneficio, e nel terzo comma, con riguardo alla produzione documentale necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, ove richiesta. Anche l’art. 94 del citato D.P.R. che disciplina i casi di “impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità”, sanziona d’inammissibilità non la mancanza di documentazione attestante i redditi dei cittadini comunitari o della certificazione consolare per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, bensì solo la mancanza della dichiarazione sostitutiva di tali certificazioni, la cui produzione, in alternativa a queste, la legge consente agli interessati, cittadini o meno che siano. D’altra parte, come condivisibilmente sostiene il PG di legittimità, il concetto di “impossibilità” a produrre la documentazione in questione, di cui al richiamato art. 94, comma 2 del citato D.P.R. non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l’onere della relativa prova, come ha fatto il giudice del merito. Tale rigorosa interpretazione appare, in realtà, in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di difesa. Tenuto conto delle peculiarità che il procedimento penale presenta nelle sue fasi d’avvio, spesso di natura cautelare, e della tempistica che lo caratterizza, il concetto di impossibilità può anche riferirsi in termini meno assoluti, nel senso da ricomprendervi i casi in cui il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazione; non potendosi certamente farglisi carico di inadempienza e lungaggini burocratiche che riguardino ufficio appartenenti a Paesi esteri”. (così Trib. Trento, ord. 07.02.2010 reperibile sul sito internet http://www. canestrinilex.com/risorse/attestazione-consolare-estero/);
- che lo stesso Giudice delle Leggi, nella propria pronuncia n. 369/2007 già richiamata in precedenza, ha affermato che la mancata produzione della certificazione consolare comporta l’inammissibilità della domanda soltanto in difetto (e non in presenza) della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 94 comma 2 DPR 115/2002;
- che nel caso di specie la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal signor IB era corredata della prescritta dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche con riferimento ai redditi esteri;
- che infatti la dichiarazione sostitutiva resa dall’odierno ricorrente (“percepito nel 2016 un reddito pari ad € 0,00 (ZERO/00); nel 2015 un reddito pari ad € 0,00 (ZERO/00); nel 2017 NON ha percepito redditi” come indicato in precedenza), non specificando trattarsi di redditi prodotti in Italia e/o all’estero, è chiara nell’autocertificare l’assenza di qualsivoglia reddito, sia nel territorio della Repubblica che altrove, non potendo tale dichiarazione essere altrimenti interpretata;
- che pertanto deve ritenersi l’istanza depositata in data 29.11.2017 corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 94 comma 2 DPR 115/2002, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali in capo all’IB per la sua ammissione al patrocinio dei non abbienti;
- che sotto altro profilo, al momento della presentazione dell’istanza in esame, il signor IB haria si trovava nella concreta impossibilità di produrre la certificazione consolare;
- che infatti l’intervenuta nomina dello scrivente difensore iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato solo pochi giorni prima del 07.12.2017, data dell’udienza preliminare, non consentiva comunque ed in ogni caso, dati i tempi burocratici connessi, la richiesta e l’ottenimento della certificazione de quo dal Coonsolato Nigeriano in tempo utile per la presentazione dell’istanza di ammissione al “gratuito patrocinio” prima dello svolgimento dell’udienza preliminare;
- che tali circostanze emergevano ictu oculi dalla domanda di ammissione e dalla documentazione ad essa allegata e comunque costituiscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ex art. 115 CPC;
- che attendere il rilascio della attestazione consolare avrebbe comportato il deposito dell’istanza di ammissione successivamente alla celebrazione dell’udienza preliminare, con la conseguenza
- che l’attività difensiva da svolgersi in quella sede (peraltro caratterizzata da indubbi risultati positivi come si evince dal verbale di udienza sub all.06), anche in caso di ammissione, sarebbe stata esclusa dal beneficio, con grave danno del signor IB;
- che in ogni caso il concetto di “impossibilità” a produrre la documentazione consolare di cui al richiamato art. 94 comma 2 DPR 115/2002, come chiarito dalle pronunce citate in precedenza, non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l’onere della relativa prova, come ha fatto il GUP nel provvedimento qui impugnato;
- che ogni diversa e più rigorosa interpretazione di tale concetto di “impossibilità” apparirebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di Difesa, come chiarito da ultimo da Trib. Trento, ord. 07.02.2010 citata in precedenza;
- che ad ogni buon conto, in data 19.12.2017 per il tramite dello scrivente difensore di fiducia, veniva richiesta la certificazione consolare al Consolato nigeriano, con pec e peo che si allegano in copia (all.08);
- che tale richiesta non è stata ad oggi nemmeno riscontrata, a riprova dei lunghi tempi di rilascio della certificazione richiesta;
- che in ragione di tutto quanto fin qui esposto, l’istanza del signor IB , contrariamente a quanto ritenuto dal GUP di Treviso, deve quindi considerarsi ammissibile ed essere conseguentemente accolta, con ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 29.11.2017, data di deposito dell’istanza;
- che ai sensi dell’art. 99 comma 3 DPR 115/2002 al presente processo si applica il rito speciale previsto per gli onorari di avvocato, ora regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702bis e seguenti CPC in base al combinato disposto degli artt. 28 L 794/1942 e 14 DLT 150/2011 e conseguentemente il Giudice dovrà provvedere alla pronuncia sulle spese di lite in base al disposto dell’art. 91 CPC;
- che nel caso di opposizione ex art. 99 DPR 115/2002 avverso il diniego di ammissione al c.d. “gratuito patrocinio” è espressamente previsto che il ricorso sia notificato anche all’Ufficio Finanziario, parte necessaria del relativo processo, da identificarsi nell’Agenzia delle Entrate;
- che in caso di accoglimento della presente istanza dovrà pertanto condannarsi la Parte Pubblica alla refusione delle spese di lite, caratterizzate dal notevole importo – considerato la materia e la presumibile non certo elevata complessità delle questioni giuridiche e dell’attività processuale – del contributo unificato e delle altre spese esenti, anticipate dallo scrivente difensore.
* * *
Tutto ciò premesso, il signor IB ut supra rappresentato difeso e domiciliato
RICORRE
alla S.V. Ill.ma, affinché, ai sensi degli artt. 28 L 794/1942, 14 DLT 150/2011 e 702bis e seguenti CPC, voglia fissare con decreto l’udienza di comparizione delle Parti, assegnando ai convenuti MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, congruo termine per la loro costituzione, invitando i convenuti medesimi a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702bis comma 3 CPC ed a comparire all’udienza che sarà fissata dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 702bis comma 2 CPC, con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto, e comunque oltre dieci giorni prima dell’udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702bis CPC; e, che, comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in loro dichiarata contumaciaper ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
in via principale: in accoglimento del presente ricorso:
- annullare e dichiarare di nessun ulteriore effetto il decreto n. 000/17 Patr. a Spese dello Stato, n. 0000/17 NR GIP, datato 07.12.2017 del GUP di Treviso Dr.ssa ____________ comunicato al difensore in data 11.12.2017 che rigettava l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato preentata dal signor IB e per l’effetto
- ammettere il signor IB (_____________________), nato a ______ (Nigeria) il 27.06.1983, imputato nel procedimento penale n. 0000/15 RGNR Procura di Treviso (PM dr.ssa ______________) al patrocinio a spese dello Stato con l’Avv. Matteo Maccagnani del Foro di Treviso con ogni ulteriore statuizione e/o autorizzazione di legge.
- Con vittoria di compensi e spese della presente procedura.
In via istruttoria: si allega:
- copia carta di identità e permesso di soggiorno signor IBl;
- nomina a difensore di fiducia e procuratore speciale proc. pen. 0000/15 RGNR;
- procura alle liti del presente procedimento;
- decreto di rigetto datato 07.12.2017 e relativa pec di comunicazione del 11.12.2017;
- istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 29.11.2017 dal signor IB;
- verbale udienza preliminare 07.12.2017;
- sentenza integrale Cass. Pen., Sez. 4, n. 54840/2017;
- pec e peo di richiesta certificazione al Consolato della Nigeria.
Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 e successive integrazioni e/o modificazioni, si precisa che il valore del presente procedimento (derivato dagli onorari medi liquidabili in caso di ammissione al gratuito patrocinio per l’attività resa – udienza preliminare) è contenuto nello scaglione da € 1.100 ad € 5.200 e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 98,00.
Treviso, li 27.12.2017
AVV. MATTEO MACCAGNANI