Per la prima volta il tribunale torinese accerta l’ammissione al gratuito patrocinio di un richiedente la composizione della crisi da sovraindebitamento. La domanda era stata rigettata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati al momento dell’introduzione della procedura ex legge n. 3 del 2012 ed il richiedente si è rivolto al Giudice competente nel merito.
Anche in sede di procedura concursuale si da così conferma all’esigenza di assicurare il diritto, costituzionalmente protetto dall’art. 24 Cost., all’assistenza tecnica per i non abbienti.
Un consumatore in stato di sovraindebitamento che voglia accedere alla gestione della crisi avvalendosi di un organismo di composizione della crisi (il c.d. O.C.C.) ex art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, può chiedere l’ammissione patrocinio a spese dello Stato con istanza al Consiglio dell’ordine degli avvocati per ottenere l’ammissione – in via provvisoria, e la nomina di un professionista con funzioni di O.C.C..
Lo ha confermato il Tribunale di Torino – Sez. VI, Sent., 16-11-2017 – intervenendo, ai sensi dell’art. 126 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115– TUSG, sulla richiesta di decisione su un provvedimento di diniego reso dal Consiglio dell’ordine appunto sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la procedura di sovraindebitamento: il Giudice riforma il rigetto pronunciato dal COA e ammette l’istante ai benefici previsti per i non abbienti.
Pertanto, il Giudice del Tribunale torinese ha ammesso il consumatore al gratuito patrocinio sia in relazione al procedimento avviato ex art. 15 della L. n. 3 del 2012 per la nomina di un professionista con funzioni di Occ sia con riferimento alla presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Resterà da approfondire in sede di liquidazione dei compensi se il medesimo Giudice riterrà che quanto verrà richiesto dall’Organismo di Composizione della Crisi debba intendersi da rifondere in via anticipata dall’erario o porti, invece, ala sola prenotazione a debito di quanto da imputarsi in decreto di quantificazione.
Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza di merito: Trib. Torino Sez. VI, Sent., 16-11-2017
per Associazione Art. 24 Cost.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il g.i.
visto il ricorso proposto dal signor Yyy ai sensi dell’art. 126 tu spese di giustizia avverso il diniego da parte del Consiglio dell’Ordine di Torino di ammettere il predetto al gratuito patrocinio con riferimento a due diverse istanze, ossia a quella avente ad oggetto il procedimento avviato ex art. 15 della L. n. 3 del 2012 per la nomina di un professionista con funzioni di Occ e ad una seconda avente ad oggetto la presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
premesso
Il Consiglio dell’Ordine di Torino ha rigettato in data 12.11.2016 entrambe le istanze di ammissione al gratuito patrocinio con la seguente motivazione: “visto che si è avuta indicazione che il Tribunale di Torino non ritiene concedibile il beneficio per la fase iniziale della procedura di cui all’art. 7 e se. della L. n. 3 del 2012 e visto che vi è già stata nomina del professionista dott. Zzz da parte del Tribunale di Torino sez. fall in data 10.5.2016.”
Il ricorrente afferma l’erroneità della citata decisione sia perché esamina solo la prima e non la seconda istanza sia per ragioni di merito.
Afferma infatti il signor Yyy di essere titolare dei requisiti per l’ammissione relativamente ad entrambe le procedure e che, comunque, anche ad ammettere la correttezza della decisione che precede con riguardo alla prima fase, ossia al procedimento di nomina, è evidente che essa risulterebbe certamente errata in riferimento alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento vera e propria.
Afferma il signor Yyy tra l’altro che il diritto all’ammissione deriva dagli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115 del 2002 e che a sostegno della necessità per i non abbienti di poter accedere al gratuito patrocinio nelle procedure regolate dalla L. n. 3 del 2012 depone la constatazione della necessità/obbligatorietà della difesa tecnica in tale procedimento.
Il reclamo merita accoglimento.
La questione oggetto del presente procedimento è ampiamente dibattuta.
A favore della tesi contraria all’ammissione del gratuito patrocinio dei soggetti che accedono alla procedura di sovraindebitamento vengono svolte argomentazioni sia relative alla natura concorsuale dei relativi istituti che tratte dall’art. 15 comma 4 della L. n. 3 del 2012.
In merito alla prima argomentazione si è affermato che la soluzione al problema deve essere negativa in considerazione della natura concorsuale delle procedure e della loro funzionalità al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole, appunto, del concorso, il che implicherebbe la necessità che il debitore abbia un patrimonio che possa essere consolidato, al momento dell’apertura del concorso dei creditori, con lo scopo esclusivo di assicurare la realizzazione della garanzia ex art. 2740 c.c..
Dalla necessaria esistenza di una consistenza patrimoniale discenderebbe un’incompatibilità tra la funzione assolta dall’istituto del gratuito patrocinio (assicurare al non abbiente la tutela giurisdizionale dei sui diritti) e quella cui risponde la procedura concorsuale, del tutto diversa.
Le spese legali costituirebbero nella sostanza delle spese prededucibili, che in quanto tali dovrebbero trovare soddisfacimento, nel concorso con gli altri crediti prededucibili, da parte del debitore sovraindebitato.
Quanto alla seconda, essa si basa sull’assunto che il disposto dell’art. 15 comma 4 l.f., laddove afferma che “dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi e diversi oneri a carico della finanza pubblica..” troverebbe applicazione anche alle spese derivanti allo Stato dall’ammissione dei sovraindebitati al gratuito patrocinio.
Le tesi sopra esposte non possono essere condivise.
L’argomentazione che si basa sulla natura concorsuale parte dal presupposto che la struttura e il fine dei diversi istituti regolati dalla L. n. 3 del 2012 siano mutuati dalla struttura e dai fini dei procedimenti regolatori dell’insolvenza previsti dalla legge fallimentare e che conseguentemente debbano applicarsi ad essi le regole base ivi previste.
Ora, se pure le procedure di esdebitazione hanno certamente carattere concorsuale (così come anche peraltro, sia pure con regole meno stringenti, le mere procedure esecutive) si deve ritenere che esse hanno all’interno dell’ordinamento autonomia sistematica e di obiettivi.
Il riconoscimento dell’autonomia sistematica deriva dal fatto che il legislatore ha scelto di normarle al di fuori della legge fallimentare; ciò ben si comprende considerando che l’incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni riguardante i soggetti interessati dalla L. n. 3 del 2012, per la maggior parte persone fisiche, è fenomeno totalmente diverso dall’insolvenza dell’imprenditore che esercita nella grandissima parte dei casi l’attività in forma societaria e con i requisiti ex art. 1 l.f., e accede o viene attinto dagli istituti previsti dalla legge fallimentare stessa.
Quanto agli obiettivi, la L. n. 3 del 2012, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si è posta l’obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria dei soggetti che si trovano nelle condizioni dalla stessa previste, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita, finendo frequentemente in mano agli usurai, venendo a trovarsi in condizioni di grave degrado personale con conseguente imposizione alla collettività dei costi assistenziali, ed offrendo alla stessa la cd “seconda chance”, secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti d’America, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.
Trattasi evidentemente di obiettivi del tutto diversi da quelli contenuti nella legge fallimentare.
Né requisito richiesto per il sovraindebitato è quello di avere un patrimonio immediatamente “spendibile”, ben potendo lo stesso ottenere un finanziamento da terzi per pagare i debiti, ovvero proporne il pagamento utilizzando il proprio stipendio mensile ovvero liquidando dei beni; occorre solo che il debitore non superi i limiti di reddito al momento della proposizione della domanda.
Quanto al contenuto dell’art. 15 L. n. 3 del 2012 citato, trattasi di disposto contenuto nella sezione terza della L. n. 3 del 2012, che riguarda esclusivamente gli organi di composizione della crisi, e non può pertanto trovare applicazione al sovraindebitato.
E’ opportuno infatti ricordare che l’art. 24 della Costituzione italiana garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale quale diritto fondamentale e inviolabile di ciascun individuo.
Il diritto di ciascuno di agire in giudizio (art. 24, co. 1, Cost.) deve essere letto in connessione con il diritto di difesa di cui al secondo comma dell’art. 24 Cost., che si sostanzia tra l’altro nel diritto alla cd difesa tecnica.
Come tutti i diritti inviolabili anche quello di cui all’art. 24 Cost. deve essere riconosciuto e garantito ad ogni individuo ed è perciò che l’art. 24, co. 3, della Cost. sancisce poi che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, garantendo dunque l’effettività ed il concreto esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto alla difesa anche ai soggetti che non dispongono delle risorse economiche necessarie, diversamente verificandosi un grave vulnus dei diritti costituzionalmente garantiti.
La disposizione costituzionale ha trovato attuazione nel cd. Dpr spese di giustizia che prevede all’art. 74 comma 2 che “E”, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate e all’art. 75 comma 2 che “La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.”
Dunque la legge sancisce in via generale il diritto del cittadino che abbia i requisiti di reddito ad essere assistito da un difensore a spese dello Stato in tutti i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, senza eccezione alcuna tranne quella prevista dall’art. 121 t.u..
La chiara dizione della legge (debba o possa essere assistito) esclude ogni rilevanza alla questione dell’obbligo di assistenza legale nelle procedure di sovraindebitamento, dovendosi peraltro osservare che vi sono parti del procedimento in cui certamente è obbligatoria la presenza del difensore (quali i reclami ex artt. 737 c.p.c.).
Va peraltro osservato che i procedimenti regolati dalla L. n. 3 del 2012, ancorché coinvolgano nella maggior parte dei casi valori economici estremamente bassi, sono tecnicamente molto complessi (richiedendo tra l’altro sia al giudice che al legale una preparazione specifica) e comportano perciò la necessità di una difesa tecnica del sovraindebitato, difesa che non può certamente essere svolta dall’Occ per la differenza di funzione dello stesso.
Poiché il procedimento è sostanzialmente unitario, in quanto la fase di nomina dell’Occ è prodromica alla seconda fase, e stante il fatto che la legge prevede il gratuito patrocinio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, l’istituto si deve applicare anche a tale prima fase.
Pur in presenza di problemi complessi quali poi evidenziatisi nel contraddittorio con i creditori, al momento della presentazione delle domande di ammissione al gratuito patrocinio le ragioni del reclamante non si presentavano quali infondate, trovandosi lo stesso in stato di sovraindebitamento e offrendo un piano di pagamento parziale ai creditori.
Il signor Yyy, avendo i limiti di reddito previsti dalla normativa sul gratuito patrocinio al momento della domanda, ha quindi diritto alla relativa ammissione, in riforma del provvedimento impugnato; si precisa che l’immobile di cui il predetto è proprietario è considerato nell’ultima dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata secondo i valori fiscali di legge.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dal signor Yyy avverso il diniego all’ammissione al gratuito patrocinio di cui al provvedimento del Consiglio dell’Ordine di Torino;
conseguentemente ammette il signor Yyy al gratuito patrocinio sia in relazione al procedimento avviato ex art. 15 della L. n. 3 del 2012 per la nomina di un professionista con funzioni di Occ sia con riferimento alla presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
manda la Cancelleria per la trasmissione all’ufficio finanziario competente nonché al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
Così deciso in Torino, il 16 novembre 2017.
Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2017.