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GRATUITO PATROCINIO: CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA 10 GENNAIO 2018

ECCO LA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE PRECISA I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

CIRCOLARE DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA SUL GRATUITO PATROCINIO

Cosa dice la circolare?

Si ribadisce così – in via di interpretazione autentica – che la necessità di una liquidazione più celere dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività svolta a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio.

Si precisano i termini:

  • a) per depositare l’istanza di liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva in gratuito patrocinio;
  • b) per il giudice affinchè provveda a liquidare il compenso del difensore in gratuito patrocinio;
  • c) sull’istanza di alcuni giudici per avere riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali del richiedente prima di provevdere alla liquidazione del gratuito patrocinio.

Ovvero:

Per il deposito

a) non vi è termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liquidazione dei compensi ma, se l’istanza è tardiva, graveranno sul difensore gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione.

Per la liquidazione

b) non vi un “termine a provvedere” per il magistrato, che può chiedere accertamenti o integrazioni. In ogni caso, la liquidazione deve avvenire con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio.

Per gli accertamenti

c) i difensori possono essere onerati di depositare, contestualmente all’istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento, anche al fine di evitare prassi non condivisibili che chiedono acquisizioni ullteriori in sede di liquidazione finale..

Avv. Alberto Viganiper Associazione Art. 24 Cost.



***

Circolare 10 gennaio 2018 – Articolo 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – Indicazioni operative

10 gennaio 2018

Dipartimento per gli Affari di giustizia
Direzione gnerale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione

al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
(rif. note prot. GAB n. 49638.E dell’11.12.2017 e n. 349.U del 5.1.2018)

e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale
(rif. nota prot. GAB n. 349.U del 5.1.2018)

e, p.c., al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

Oggetto: articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – Indicazioni operative.

INDICE:

  1. Esame dei quesiti e quadro normativo di riferimento

  2. Istanza del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato 

  3. Provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato 

  4. Gestione delle istanze di liquidazione 

  5. Risposte ai quesiti

Pervengono a questa Direzione generale diverse segnalazioni in ordine all’interpretazione e conseguente applicazione dell’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, con riferimento agli aspetti che così possono essere riassunti:

  • a) entro quale termine l’avvocato deve depositare l’istanza di liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
  • b) entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
  • c) se sia corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

1. Esame dei quesiti e quadro normativo di riferimento.

In ordine al quesito di cui al punto a) si riscontrano in sostanza tre diversi orientamenti interpretativi:

  1. per un primo orientamento, la norma in esame avrebbe implicitamente introdotto un termine per il deposito dell’istanza di liquidazione degli onorari relativi all’attività difensiva prestata in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che dunque dovrebbe avvenire prima della definizione del procedimento, con la conseguenza che, per le istanze depositate oltre tale termine, il magistrato sarebbe tenuto a dichiarare il “non luogo a provvedere” in quanto, in virtù della predetta norma, il giudice si sarebbe spogliato della potestas decidendi e l’avvocato, per ottenere il compenso dell’attività svolta, dovrebbe azionare un procedimento ordinario ovvero richiedere un’ingiunzione di pagamento;
  2. per un secondo orientamento, la preclusione in parola sarebbe da qualificare in termini di decadenza, cosicché le relative istanze, se tardive, sarebbero da dichiarare inammissibili;
  3. secondo altra parte della giurisprudenza, l’art. 83, comma 3-bis, del d.P,R. n. 115 del 2002 dovrebbe essere interpretato nel senso di aver inserito un referente temporale “meramente indicativo, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia”, da parte del giudice, del decreto di liquidazione. La funzione di tale norma sarebbe dunque più che altro “acceleratoria” della decisione, avendo lo scopo di favorire liquidazioni del compenso tempestive: da ciò consegue che il giudice conserverebbe la potestas decidendi anche ove la richiesta di liquidazione fosse presentata dopo il deposito della definizione del processo.

Per quanto invece concerne il quesito di cui al punto b), si richiede a questo Ministero di chiarire se la modifica normativa introdotta dall’art. 1, comma 783, legge 28 dicembre 2015, n. 208, comporti per il giudice (a decorrere dal 1° gennaio 2016) un obbligo di provvedere collegato al momento di definizione del procedimento, attesa l’inclusione dell’avverbio “contestualmente” nel comma 3-bis dell’articolo 83 d.P.R. 115 del 2002.

Con riguardo, infine, al quesito di cui al punto c), l’Ispettorato generale di questo Ministero ha evidenziato che, presso alcuni uffici giudiziari, è invalsa la prassi di subordinare l’emanazione del provvedimento di liquidazione degli onorari in esame alle risultanze delle verifiche reddituali svolte dagli uffici finanziari a ciò delegati, e ha ritenuto che ciò si ponga “in contrasto con il dettato normativo dell’articolo 83, comma 3-bis, del testo unico sulle spese di giustizia che prevede la contestualità del decreto di liquidazione con la pronuncia del provvedimento che chiude la fase processuale cui si riferisce la richiesta…”.

Ciò posto, nel tentativo di individuare un modus operandi che, nell’osservanza delle norme vigenti, consenta di addivenire ad una celere liquidazione dei compensi degli avvocati, senza incidere sull’autonomia interpretativa dell’Autorità giudiziaria destinataria delle istanze di liquidazione in esame, si ritiene opportuno compiere una disamina delle norme del testo unico sulle spese di giustizia che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato.

Il Titolo I, parte III, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, contiene le “Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”. In particolare, l’articolo 76 fissa le condizioni generali per poter essere ammessi al beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicando i limiti reddituali e le voci che concorrono alla determinazione del reddito di riferimento. L’articolo 82, comma 1, dispone che “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, mentre il successivo articolo 83, secondo comma, prevede che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto… In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”, specificando poi, al comma 3-bis che “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”. Il successivo articolo 88 dispone che “Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari”.

Il Titolo II contiene le norme di carattere speciale relative al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale. La competenza a decidere sull’istanza di ammissione spetta al “magistrato davanti al quale pende il processo” ovvero al “magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione…” (articolo 96, comma 1). Il magistrato “ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata” (articolo 96, comma 1, seconda parte), ovvero “respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche” (articolo 96, comma 2). Il magistrato può richiedere apposite verifiche reddituali alla Guardia di finanza anche “quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione” (articolo 96, comma 3); in ogni caso, “il magistrato decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3” (articolo 96, comma 4). L’articolo 98 dispone poi che “1. Copia dell’istanza dell’interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio del predetto magistrato. 2. L’ufficio finanziario verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e degli altri soggetti indicati nell’articolo 76. 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell’articolo 112”. Il magistrato può revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi previste dal successivo articolo 112, tra le quali, alla lettera d), figura proprio “la revoca … su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92”.

Il titolo IV disciplina, invece, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo contabile e tributario. Diversamente da ciò che accade nel processo penale, per il processo civile competente ad esaminare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il Consiglio dell’Ordine degli avvocati (articolo 124), che decide “Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione”, trasmettendo poi il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza all’interessato e al magistrato (articolo 126). Anche in questo caso è previsto un controllo da parte dell’Agenzia delle entrate sulle condizioni reddituali del richiedente: infatti, l’articolo 127 dispone che “1. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l’istanza è trasmessa anche all’ufficio finanziario competente. 2. Questo verifica l’esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall’articolo 79, dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e dei conviventi. 3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere, l’ufficio finanziario richiede la revoca dell’ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all’articolo 125. 4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza”. Il magistrato può comunque revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato “se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio” (articolo 136, comma 1).

2. Istanza del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Con riguardo al primo quesito, dalla lettura delle norme sopra riportate emerge che nel testo unico sulle spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Se infatti, di regola, l’avvocato percepisce il compenso dal proprio assistito e il pagamento è disciplinato dalla relativa legge professionale (mentre invece i mezzi posti a tutela del credito professionale dell’avvocato si rinvengono nel codice di procedure civile e in alcune norme speciali), nell’ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a carico dello Stato tale compenso è anticipato dallo Stato (articoli 107 e 131) e le regole per ottenere il relativo pagamento sono quelle contenute nel medesimo testo unico sulle spese di giustizia, fatti salvi i principi generali relativi alla prescrizione del credito e alla sua tutela.
Di conseguenza, in conformità con quanto sostenuto anche da parte della giurisprudenza di merito, si ritiene maggiormente condivisibile l’opzione interpretativa secondo la quale “l’art. 83, co. 3 bis, d.P.R. 115/02, come introdotto dall’art. 1 comma 783, L. 28.12.2015 n. 208 … non può interpretarsi nel senso che abbia introdotto un termine di decadenza del difensore, né un termine invalicabile per il giudice, essendo al riguardo necessario, stante il carattere restrittivo di una simile esegesi, una formulazione esplicita, che all’evidenza manca; essendo invece preferibile considerare la norma come meramente indicativa, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia, senza però sanzioni in caso di violazione”.
Non si ritiene invece condivisibile la tesi che predica la sussistenza di un termine di decadenza, in quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente.
Nemmeno però si condivide la tesi che ipotizza una preclusione per la potestas decidendi del giudice: a tale proposito si evidenzia che l’Ufficio studi, massimario e formazione del Consiglio di Stato, in un atto di ricognizione sulla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, ha affermato che il mancato rispetto, per qualsiasi ragione, della prescrizione temporale introdotta nel comma 3-bis dell’articolo 83 del d.P.R. n. 115 del 2002 “non dovrebbe determinare alcuna decadenza in capo al difensore (vuoi che questi non abbia ottenuto la liquidazione richiesta, vuoi che non l’abbia neppure richiesta) dal potere di richiederla e di ottenerla con provvedimento successivo”, con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna perdita di potestas decidendi da parte del giudice nei confronti delle istanze depositate in un momento successivo alla definizione del giudizio. Tanto del resto si desume anche dal dettato dell’articolo 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.

3. Provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato.

Proprio con riferimento alla “potestas decidendi” del magistrato viene poi in rilievo il secondo dei quesiti ricordati in apertura della presente nota, volto a verificare se l’articolo 83, comma 3-bis, abbia introdotto un vero e proprio termine a provvedere anche per il magistrato.
In adesione a questo già affermato da una parte della giurisprudenza, si evidenzia che “il giudice, anche se ha emesso il provvedimento di fase, non si è spogliato della potestà di procedere alla liquidazione, tenuto conto che ai sensi dell’art. 136 D.P.R. n. 115/2002 il giudice deve sempre verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendo le integrazioni documentali che ritiene necessarie prima di procedere alla liquidazione…. È evidente, pertanto, che, a prescindere dalla tempestività dell’istanza, il giudice del procedimento possa posticipare la liquidazione in esito agli accertamenti richiesti, senza, per ciò solo, rimanere privato della potestà di procedere alla liquidazione”.
Allo stesso modo, il magistrato può posticipare l’emanazione del provvedimento di liquidazione all’esito delle verifiche svolte dall’ufficio finanziario sulle condizioni reddituali dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge, infatti, che l’ufficio finanziario è tenuto a “verifica(re) l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato” (articolo 98, comma 2, e articolo 127, comma 2). Nel testo unico, tuttavia, non si rinvengono disposizioni che prevedono un termine entro il quale l’ufficio finanziario debba effettuare tale verifica, anche se – come visto – per il solo processo penale la revoca dell’ammissione può essere disposta dal magistrato d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario “non oltre cinque anni dalla definizione del processo” (articolo 112, comma 1, lettera d), mentre analoga disposizione non si rinviene per il processo civile. Di conseguenza, se il provvedimento di revoca dell’ammissione può essere emesso dal giudice ben oltre la definizione del procedimento, deve ritenersi che, allo stesso modo, possa essere differito il provvedimento di liquidazione quando il magistrato, dalle risultanze documentali, abbia motivo di ritenere che vi siano dubbi sulla permanenza delle condizioni reddituali richieste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale proposito si rammenta che l’articolo 172 dispone che “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”.
Preme, infine, compiere un’ultima considerazione in ordine alla finalità della norma di cui al comma 3-bis dell’articolo 83 in esame: essa infatti – a parere di questa Direzione generale – non ha solo lo scopo di rendere più celere la liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività difensiva svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (altrimenti sarebbe una mera ripetizione del disposto del secondo comma del medesimo articolo, in base al quale – come detto –la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto”), ma ha la precipua finalità di chiarire in via definitiva che il decreto di pagamento deve essere un atto separato dal provvedimento che definisce il giudizio, in modo da contrastare la prassi invalsa presso alcuni uffici di inserire il provvedimento di liquidazione nella sentenza, con conseguente difficoltà per il personale di cancelleria a procedere al pagamento delle spettanze (si veda in proposito la nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 124745.U dell’8 ottobre 2009, che si allega alla presente come allegato 1); prassi che, peraltro, è già stata considerata non conforme al dato normativo anche dalla Suprema Corte di cassazione che, ad esempio, ha affermato che il compenso spettante alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può essere liquidato in sentenza dovendo intervenire la liquidazione a mezzo di decreto di pagamento (cfr. Cass. civ., 31 marzo 2011, n. 7504, obiter dictum a pag. 11).
Al riguardo preme soltanto aggiungere che, con l’introduzione del processo civile telematico, l’ufficio è tenuto ad accettare celermente il deposito telematico dell’istanza di liquidazione affinché sia immediatamente inserita nel fascicolo telematico e, così, posta a disposizione del magistrato.

4. Gestione delle istanze di liquidazione.

Alla luce dei rilievi fin qui illustrati, questa Direzione generale è dell’avviso che il comma 3-bis dell’articolo 83 d.P.R. n. 115 del 2002 abbia una finalità essenzialmente acceleratoria, avendo disegnato un procedimento in cui, in linea di principio, a fronte di una istanza presentata prima della chiusura del processo, il decreto di pagamento è depositato “contestualmente” al deposito del provvedimento decisorio. L’avverbio “contestualmente”, dunque, delinea un modus procedendi che pare poco compatibile con quelle prassi in virtù delle quali, sistematicamente e in tutte le occasioni, a fronte dell’istanza di liquidazione vengono richiesti accertamenti all’ufficio finanziario, rimandando all’esito degli stessi (e dunque anche a distanza di molto tempo) l’adozione del decreto di pagamento.
Con ciò, beninteso, non si intende certo mortificare l’esigenza di svolgere i dovuti accertamenti prima dell’emissione del decreto di pagamento. Tale esigenza, però, appare debitamente salvaguardata da quelle prassi virtuose introdotte da alcuni uffici giudiziari in virtù delle quali, tramite protocolli, linee guida o comunicazioni dell’ufficio giudiziario, si richiede ai difensori di depositare, contestualmente all’istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento. In particolare, tra l’altro, vengono in tali occasioni richieste: le dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure altra documentazione per il computo del reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc.); in mancanza di dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito o la mancanza di reddito; la documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione; il provvedimento di ammissione in originale; il certificato di stato di famiglia aggiornato).
In virtù di tali prassi, dunque, il magistrato, almeno per una buona percentuale di casi, è in grado di provvedere al decreto di pagamento in modo contestuale alla decisione, disponendo le verifiche finanziarie solo per quelle ipotesi in cui la documentazione prodotta risulti carente o contraddittoria.
Restano peraltro fermi gli strumenti a disposizione dell’ufficio finanziario (art. 127), che, come noto, è tenuto anche a chiedere la revoca del beneficio se risulta che esso è stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere ed è titolare di autonomo potere di iniziativa, anche successivamente all’ammissione, per verificare la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio.

5. Risposte ai quesiti.

Orbene, riassumendo, si può rispondere ai quesiti in esame come a seguire:

Quesito 1:

entro quale termine l’avvocato deve depositare l’istanza di liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Risposta:

l’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza però che, in caso di istanza presentata dopo la definizione del procedimento, graveranno sul difensore gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione.

Quesito 2:

entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Risposta:

L’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un “termine a provvedere” per il magistrato, essendo ben possibile che quest’ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare l’emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all’ufficio finanziario. Detta norma chiarisce, però, che il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio.

Quesito 3:

è corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato?

Risposta:

L’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 delinea un modus procedendi che pare poco compatibile con quelle prassi in virtù delle quali, sistematicamente e senza alcun filtro, a fronte dell’istanza di liquidazione vengono richiesti accertamenti all’ufficio finanziario,
rimandando all’esito degli stessi (e dunque anche a distanza di molto tempo) l’adozione del decreto di pagamento. Al contrario, si pongono in linea con questa disposizione quelle prassi virtuose introdotte da alcuni uffici giudiziari in virtù delle quali si richiede ai difensori di depositare, contestualmente all’istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 10 gennaio 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati

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Alessio Alberti:

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