Le cancellerie degli uffici giudiziari giudicanti di primo grado (tribunale e giudice di pace) costituiscono sicuramente l’osservatorio privilegiato dell’istituto del patrocinio a spese dello stato, in quanto raccolgono tutte le ipotesi reali, anche quelle che il legislatore non ha immaginato e quindi che non risultano disciplinate, almeno non in maniera esplicita.
Diventa quindi sempre più necessario esaminare la normativa in materia di spese di giustizia unitamente al codice di procedura civile per riuscire a gestire l’istituto che comporta l’esborso (e l’eventuale recupero) di denaro pubblico all’interno di un procedimento civile, in maniera da garantire il contemperamento degli interessi in gioco. In questa nota ci occuperemo delle ipotesi, sempre più frequenti, in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato sia il creditore ricorrente nel procedimento di ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss del codice di procedura civile .
Ai sensi dell’articolo 641 C.P.C., se esistono le condizioni previste nell’articolo 633 C.P.C. , il giudice, con decreto motivato , su richiesta del creditore , ingiunge al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa; nel decreto con il quale accoglie il ricorso il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento 1.
Se il ricorrente non è ammesso al patrocinio a spese dello stato, il giudice liquida le spese e gli onorari del difensore del ricorrente disponendo che il debitore le paghi, unitamente alla somma ingiunta, al creditore ovvero all’avvocato anticipatario.
Nelle ipotesi in cui il ricorrente sia ammesso al patrocinio a spese dello stato sarà invece necessario che il decreto ingiuntivo disponga che le spese prenotate ed anticipate dall’erario siano pagate – da parte del debitore ingiunto – all’erario, ai sensi dell’articolo 133 del DPR 115 /2002 2. In tal modo, se il debitore ingiunto non pagherà spontaneamente queste somme 3 , l’ufficio dovrà procedere al recupero ex articoli 133 e 134 DPR 115/2002 tramite Equitalia giustizia 4.
Il debitore ingiunto dovrà però essere messo in condizione di conoscere la somma da pagare per spese ed onorari, per cui il giudice dovrà condannare l’ingiunto al pagamento sia delle spese prenotate e già indicate nel foglio notizie (contributo unificato, spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio ) sia di quelle che saranno prenotate in seguito ( diritti di copia , imposta di registro ) sia delle spese che saranno in seguito anticipate ( onorari del difensore) .
Il giudice dovrà quantificare gli onorari 5e quindi ingiungere il pagamento degli onorai ridotti della metà perché quegli onorari saranno poi pagati al difensore della parte ammessa 6.
Ai sensi dell’articolo 83 comma 3 -bis DPR 115/2002 7, il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Nel caso dei decreti ingiuntivi, il difensore del ricorrente depositerà l’istanza di liquidazione contestualmente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, per consentire al giudice di liquidare gli onorari, indicando la medesima somma nell’ingiunzione e disponendo che la stessa sia posta – a carico del debitore ingiunto – in favore dell’erario ex articolo 133 TU spese di giustizia .
Dopo la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, ai sensi dell’articolo 647 C.P.C. (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente), se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.
Il titolo esecutivo, nel caso di ammissione a patrocinio, sarà sostanzialmente diviso in due parti : una parte , contenente l’ordine di pagare la somma ingiunta , sarà messo in esecuzione dal creditore ricorrente , la parte relativa alle spese processuali costituirà titolo per il recupero per l’erario tramite Equitalia giustizia 8 .
La cancelleria si troverà nella impossibilita di attivarsi per il recupero delle spese prenotate a debito9 per contributo unificato e spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio in almeno due casi:
Nel primo caso, se il giudice rigetta la domanda con decreto motivato, lo stato si troverà ad aver prenotato a debito il contributo unificato senza poterlo recuperare: ci troviamo infatti in una ipotesi assimilabile a quella della parte ammessa soccombente , in cui lo stato non ha titolo per il recupero. Il giudice potrebbe però , in questi casi , revocare l’ammissione al beneficio ex articolo 136 DPR 115/2002 10 considerando la domanda manifestamente infondata 11 e quindi la cancelleria dovrebbe attivarsi per il recupero .
Più complessa è la situazione nel secondo caso, allorquando ci troviamo di fronte ad un decreto emesso ma non notificato, o per negligenza della parte (che nel frattempo potrebbe essere stata soddisfatta nel suo credito) o perché il creditore, pur tentando la notifica, per qualche motivo non dipendente dalla sua volontà non riesce a notificare (ad esempio perché il debitore si rende irreperibile).
L’articolo 643 comma 3 C.P.C. stabilisce che solo la notificazione determina la pendenza della lite e quindi, ai sensi dell’articolo 644 C.P.C. , il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di legge. Una soluzione ,in caso di mancata notifica ,potrebbe essere quella di recuperare dalla parte ammessa le spese prenotate, assimilando l’ipotesi a quella della rinunzia all’azione 12 almeno nelle ipotesi in cui la mancata notifica sia imputabile alla stessa parte ammessa.
Naturalmente, per poter effettuare il recupero , la cancelleria dovrebbe avere a disposizione un titolo idoneo, che è costituito solo da un apposito provvedimento del giudice e che forse potrebbe essere inserito nello stesso decreto ingiuntivo sin dall’inizio .
La problematica esaminata non è di poco conto in quanto i creditori, sapendo che tutta l’attività sarà “gratuita“13,si avventurano sempre più di frequente in richieste di decreti ingiuntivi “azzardate “, cosa che probabilmente non farebbero se dovessero almeno anticipare le spese di contributo unificato e di notifica .
Dirigente del Giudice di pace di Taranto
1 Art. 641 comma 3 c.p.c. 2 Art. 133 DPR 115/2002 (Pagamento in favore dello Stato) Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. 3 Trattasi praticamente di una ipotesi di scuola, in questo caso si ritiene che il debitore possa versare le spese con modello F23 in favore dell’ufficio giudiziario o applicare il contributo unificato mediante marche . 4 In base alla Convenzione tra Ministero giustizia ed Equitalia giustizia S.p.a. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 23 settembre 2010 5 ART. 82 DPR 115/2002 (Onorario e spese del difensore) L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 6 ART. 130 DPR 115/2002 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotto della metà 7 Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 783, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. 8 In base alla Convenzione tra ministero giustizia ed Equitalia giustizia S.p.a. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 23 settembre 2010 9 Non consideriamo al momento l’ipotesi che ci siano in questi casi anche spese anticipate, nel senso che riteniamo che l’avvocato si asterrà in questi casi dal richiedere il pagamento all’erario degli onorari 10 ART. 136 DPR 115/2002 (Revoca del provvedimento di ammissione) comma 2 . Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 11 ART. 126 DPR 115/2002 (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati) 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. ( omissis )
1