NIENTE PRESUNZIONI NELLA REVOCA DEL GRATUITO PATROCINIO SE NON CI SONO DATI CERTI DA CUI PARTIRE
Riportiamo interessante pronuncia del tribunale altoatesino in materia revoca della revoca all’ammissione al gratuito patrocinio e contestuale liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice di Bolzano precisa che la sua revoca interviene su provvedimento di revoca che risulta in sè contraddittorio e, pertanto, non fondato su presunzioni precise e concordanti (ne avevamo parlato anche qui).
Da dove ricavare una presunzione?
In particolare si rileva che il giudice redattore del provvedimento impugnato, dopo aver spiegato di essere ricorso a ragionamento meramente presuntivo, non da indicazione di alcuna cifra né di un superamento cospicuo e consistente e pertanto certo dei limiti di legge per l’ammissione al beneficio ed ancor meno della certa disponibilità, all’epoca della presentazione dell’istanza e della revoca, di importi superiori ai limiti di legge da parte della famiglia composta da cinque persone. Peraltro, è agli atti el’agenzia delle entrate non lo contesta il fatto che la famiglia del richiedente l’ammissione percepisce contributi pubblici necessari per la sopravvivenza, concessi e mai revocati dall’ente pubblico.
Nessun reddito in provenienza
In chiusura si rileva che non sussistono nemmeno una serie di reati dalla cospicua valenza economica, da cui desumersi la disponibilità da parte della medesima di redditi superiori ai limiti stabiliti per la fruizione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, o qualunque altro elementio probatorio certo, anche in via presuntiva, in tal senso.
La revoca della revoca
Il provvedimento di revoca del beneficio originariamente concesso è stato perciò a sua volta revocato ed in riforma dello stesso è stata quindi disposta la liquidazione dell’onorario in favore dell’Avv.ocato che ha assitito il richiedente.
Si può quindi trarre una lezione: per poter verificare se vi sono i presupposti per una revoca del provvedimento di ammissione vi deve essere l’esistenza di elementi che possono portare al computo, seppur presuntivo, di un maggior reddito e non solo un indizio di un comportamento proteso a procurarsi altri reditti che, solo potenzialmente, sia in incremento di quanto risultante dagli atti e dalle verifiche svolte.
Avv. Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost. – Gratuito patrocinio
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TRIBUNALE DI BOLZANO
ORDINANZA ex art. 99 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e contestuale
DECRETO LIQUIDAZIONE COMPENSI al difensore
Con decreto d.d. 11/9/2012 il giudice del Tribunale di Bolzano – sezione distaccata di Brunico, nel processo n. 6507/99 R .G. pendente dinanzi allo stesso giudice nei confronti di Majer Malaguena, nata il 25 dicembre 1970 a Rovato (BS), imputata di delitto di furto in concorso di cui agli artt. 11 O,624bis c.p. (sottrazione di 416,50€), ritenuta ammissibile l’istanza e sussistenti i presupposti di legge, ammetteva la predetta imputata al patrocinio a spese dello Stato;
con decreto d.d. 23/8/2013, successivamente alla definizione del procedimento conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., in seguito alla richiesta di liquidazione del compenso presentata dal difensore di fiducia di Majer Malaguena, il medesimo giudice revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e respingeva l’istanza di liquidazione, motivando la revoca con il fatto che l’imputata prima della sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento di riferimento, aveva riportato n. 5 condanne per delitto di furto, tutte irrevocabili prima della sentenza di patteggiamento in argomento e dovendosipertanto presumere che disponesse di profitti illeciti;
avverso il decreto di revoca propone ricorso l’interessata MAJER Malaguena, rappresentata e difesa dal difensore di fiducia, deducend:
- inammissibilità del provvedimento di revoca per violazione dell’art. 112, co. 1, lett. d) D.P .R. n. 115/2002 ed illegittimità dello stesso provvedimento di revoca per violazione degli artt. 24 e 11 Costituzione, ed esponendo, a sostegno del motivo, che la revoca era intervenuta sulla base di elementi tutti già esistenti e valutati dal giudice al momento dell’ammissione e che la revoca lederebbe il diritto di difesa avendo l’imputata legittimamente fatto affidamento, sulla base del proprio reddito dichiarato e reale, sull’assistenza del proprio difensore;
- infondatezza nel merito del provvedimento di revoca, in quanto il giudice avrebbe costruito in capo all’imputata una sorta di “professionalità delinquenziale quale fonte di reddito” senza in alcun modo avere riguardo alle singole condanne subite, all’oggetto dei delitti, alla idoneità, sia per il tempus commissi delicti sia per l’esiguità o insussistenza del profitto, degli stessi a costituire fonte di reddito nel senso inteso dalla giurisprudenza posta dal giudicante a base della decisione di revoca; i precedenti per furto citati nel detto provvedimento di revoca non avrebbero invece prodotto alcun provento illecito qualificabile nel senso inteso dal giudice, e non potrebbe né presumersi né sussisterebbe alcuna prova del fatto che l’imputata in forza dei proventi illeciti di cui alle sentenze di condanna riportate e prese in considerazione nonché già valutate superasse i limiti previsti dalla legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; Majer Malaguena sarebbe invece priva di risorse patrimoniali accantonate e di possibilità economiche tali da poter sostenere le spese del patrocinio.
Il difensore ricorrente chiede pertanto di dichiarare inammissibile l’impugnato provvedimento di revoca, ovvero rispettivamente revocare il detto provvedimento e provvedere alla liquidazione del compenso come da istanza presentata dal difensore in data 11/04/2013.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bolzano, rappresentata e difesa dal!’ Avvocatura dello Stato di Trento, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta in data 12/12/2013, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad azione volta a contestare la revoca della concessione del patrocinio a spese dello Stato e pertanto imputabile ali’ amministrazione della Giustizia, chiede che il Tribunale dichiari il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso avversario siccome infondato.
Con vittoria di spese, competenze, onorari;
- Considerato che il ricorso è stato ritualmente presentato nei termini di legge e pertanto ammissibile;
- ritenuta la propria competenza;
- ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio e sussistente la legittimazione passiva in capo a parte convenuta, in forza del dettato normativo (art. 99 D.P.R . n. 115/2002) ed alla luce anche della sentenza della Suprema Corte di cassazione, S.U. 29/5/2012, n. 8516 ma altresì della sentenza Cass. n. 18071/2012;
il ricorso appare fondato nei termini che seguono.
Il giudice basa il provvedimento di revoca sulla esistenza di una sentenza di condanna dell’imputata Majer Malaguena – ulteriore rispetto ad altre quattro riportate sempre per delitti di furto negli anni precedenti – per delitto furto in concorso commesso il 16/02/201O, divenuta irrevocabile il 30/9/2011, dopo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decretata in data 11/9/2012, e risultante dal certificato penale acquisito soltanto in esito al procedimento nel quale Majer Malaguena è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
ritenuto pertanto, in via presuntiva che l’interessata al momento dell’ammissione non versasse nelle condizioni di reddito previste dagli artt. 76 e 92 D.P.R. . 115/2002, in quanto la sentenza di per di furto commesso il 16/02/2010, alle quattro precedentemente per delitti di furto, “autorizza a ritenere, almeno in via presuntiva -considerati anche i sopra menzionati modesti finanziari a disposizione della numerosa famiglia, come tali senz’altro inidonei a garantire il suo mantenimento – che la Majer disponesse – nel periodo rilevante per la decisione sull’ammissione dell’interessata al patrocinio a spese dello Stato nel processo oggetto dell’istanza in esame – senz’altro di profitti illeciti nei termini di cui alla sopra riportata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, e ciò sicuramente in misura tale da superare nel complesso il limite di reddito legalmente previsto per l’ammissione al beneficio” e che le condizioni patrimoniali di Majer Malaguena fossero ab initio incompatibili con l’ammissione della predetta al patrocinio a spese dello Stato.
Va tuttavia osservato quanto segue.
L’imputata, all’atto della presentazione in data 25/8/2012 dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato che il reddito percepito dal proprio nucleo familiare, composto da cinque persone, sulla base della documentazione prodotta, è inferiore al tetto massimo previsto dalla legge per l’ammissione al benefico (€ 7.691, 54, così composto: € 5.25,01 per ” reddito minimo di inserimento” ed € 2.666,53 per “contributo locazione è spese accessorie”, corrisposti al marito di Majer Malaguena dall’ente pubblico).
L’agenzia delle Entrate non ha mai contestato la veridicità del dato reddituale.
La revoca non è avvenuta su richiesta dell’ ufficio finanziario competente.
È noto l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, ai fini del diniego dell’ammissione al patrocinio, rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 e.e.
Nel caso concreto in esame tuttavia il giudice, nel richiamare semplicemente le cinque condanne per delitto di furto risultanti dal certificato penale, ha dedotto automaticamente la cospicua valenza economica degli stessi, dimostrativa della circostanza che l’interessata aveva disponibilità reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge per la :fruizione del beneficio.
Tale ragionamento probatorio presuntivo non appare condivisibile laddove si considerano in concreto i reati commessi, posti a fondamento del provvedimento di revoca.
Trattasi di delitti di furto (furto tentato in concorso commesso nel 1989; furto artt. 110 e 624 c.p. in concorso, commesso nel 1994, patteggiamento mesi uno e giorni dieci di reclusione e 20,66€ di multa; furto commesso nel 1993, reclusione mesi sei e 103, 29€ di multa; delitto di furto commesso nel 1995, reclusione giorni 20 e 30,99 € di multa; e quindici anni dopo, il 16/2/20IO, furto in abitazione in concorso con più persone non identificate, sottrazione di 80,00€) per lo più commessi in concorso, riguardanti episodi e somme esigue nonché risalenti nel tempo rispetto al momento di presentazione della istanza di patrocinio nel 2012, a distanza di oltre due anni dal predetto ultimo furto, che non consentono in alcun modo di fondatamente ritenere che l’interessata disponesse di un reddito superiore ai limiti di legge, laddove lo stesso giudice che ha revocato l’originaria ammissione definisce espressamente i mezzi finanziari a disposizione della famiglia di entità modesta.
Il provvedimento di revoca appare contraddittorio, inoltre, anche nella parte in cui il giudice, dopo aver spiegato di essere ricorso a ragionamento meramente presuntivo, senza indicazione di alcuna cifra né di un superamento cospicuo e consistente e pertanto certo, si dice invece sicuro del certo superamento dei limiti di legge e della certa disponibilità, all’epoca della presentazione dell’istanza e della revoca, di importi superiori ai limiti di legge da parte della famiglia composta da cinque persone, che si badi bene, percepisce contributi pubblici necessari per la sopravvivenza, concessi e mai revocati dall’ente pubblico.
In definitiva, nel caso di specie riguardante Majer Malaguena, che nel momento dell’ammissione e della revoca del benefico, vive stentatamente e sbarca il lunario ricorrendo a furti di modesta entità, non sussistono né una serie di reati dalla cospicua valenza economica, da cui desumersi la disponibilità da parte della medesima di redditi superiori ai limiti stabiliti per la fruizione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, né altri elementi probatori certi, anche in via presuntiva, in tal senso.
Revoca della revoca
Il provvedimento di revoca del beneficio originariamente concesso va pertanto revocato ed in riforma dello stesso va conseguentemente disposta la liquidazione dell’onorario in favore dell’ Avv. Francesco Coran per l’ opera difensiva prestata nel procedimento penale n. 6507/11 R.G.N.R. – n. 90/2012 in favore di Majer Malaguena, che, visti gli artt. 1, 2, 9, 12 e 14 D .M. 20 luglio 2012 n. 140, tenuto conto della natura del procedimento, dell’imputazione, del pregio dell’opera prestata e dei risultati conseguiti, viene determinato in € 840,00, oltre CNPA e IVA come per legge.
Le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti, non avendo, in particolare, l’Avvocatura dello Stato coltivato ed insistito nelle propri e eccezioni né essendosi tenacemente opposta, rimettendosi alla decisione del giudice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ex artt. 99, u . c., D .P.R. n. 115/2002 e D.M. n. 140/2012.
Così deciso in
Bolzano, lì 8 gennaio 2014
Presidente del Tribunale
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