Con diverso intendimento rispetto al Giudice di secondo grado in una sentenza del Tribunale di Taranto, il CNF interviene sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in concomitanza di richiesta distrazione delle spese al Giudice ed esclude la possibilità di coesistenza dei due istituti: se si chiede il beneficio di Stato non si può essere procuratori antistatari.
Con questa recente decisione (confermata dalla sucessiva sotto citata), il CNF statuisce che l’avvocato che assiste con il patrocinio a spese dello stato non può presentare successiva richiesta di distrazione delle spese, così presentandosi quale procuratore che anticipa, perché il suo cliente ha già avuto accesso all’esenzione dalla spese (leggasi contributo unificato) da anticipare in un giudizio ordinari. Il contributo è infatti prenotato a debito e quindi anticipato dallo stesso Stato.
In questa fattispecie concreta, ma con riferimento alla contestuale domanda di entrambi gli istituti e non nella successione di distrazione prima e gratuito patrocinio poi, non risulta fondata l’applicazione dell’istituto della distrazione delle spese di cui all’art. 93 c.p.c. in difetto di un’anticipazione dello stesso (Cass. n. 9178/2013).
Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza.
Associazione Art. 24 Cost.
N. 320/15 R.G.
RD n. 76/18CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:Avv. Giuseppe PICCHIONI
Presidente f.f.– Avv. Rosa CAPRIA
Segretario– Avv. Giuseppe Gaetano IACONA
Componente
– Avv. Carlo ALLORIO
– Avv. Fausto AMADEI
– Avv. Antonio BAFFA
– Avv. Carla BROCCARDO
– Avv. Antonio DE MICHELE
– Avv. Lucio Del PAGGIO
– Avv. Angelo ESPOSITO
– Avv. Antonino GAZIANO
– Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI
– Avv. Enrico MERLI
– Avv. Carlo ORLANDO
– Avv. Arturo PARDI
– Avv. Michele SALAZAR
– Avv. Stefano SAVI
– Avv. Salvatore SICA
– Avv. Priamo SIOTTO
– Avv. Francesca SORBI
– Avv. Vito VANNUCCIcon l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 13/11/14, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani le ha inflitto la sanzione disciplinare della censura;
la ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparsa personalmente;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, è presente l’avv. [OMISSIS];
Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore del COA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso la ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato il 28/7/2015 l’avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il
[OMISSIS], C.F. [OMISSIS], impugnava la decisione n. 256 del 13/11/2014-30/12/2014 del C.O.A. di Trani, pronunciata in esito al procedimento disciplinare n. 11/2014 con la quale le era stata inflitta la sanzione della censura essendo stati ritenuti fondati i seguenti capi di incolpazione:
“A) Per aver violato gli artt. 6 e 14 (dovere di lealtà e di verità) del Codice deontologico forense poiché nel procedimento n.[OMISSIS]/2012 RGL innanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, promosso con ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 445 bis c.p.c.) – procura alle liti a margine del ricorso sottoscritta in data 20 dicembre 2012, depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2012, l’avv. [RICORRENTE], nella sua qualità di procuratore e difensore di [MEVIA] si dichiarava anticipataria delle spese, nel mentre sempre in data 20 dicembre 2012 raccoglieva istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla citata Sig.ra [MEVIA], nella quale si legge testualmente:
“intraprendere dinanzi al TRIB. TR- SEZ. LAVORO, giudizio in danno del sig. INPS …….”, istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato depositata presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Trani successivamente al deposito del ricorso e precisamente in data 6 febbraio 2013, ed assunta al Prot. N°A268/13, (G.P. n.96/2013), accolta con delibera n.1789 del 12 febbraio 2013 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani.
In Trani il 27 dicembre 2012.B) Per aver violato gli artt. 6 e 14 del Codice deontologico forense poiché nel
procedimento n. [OMISSIS]/2012 RGL innanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, promosso con ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 445 bis c.p.c.) – procura alle liti a margine del ricorso sottoscritta in data 17 dicembre 2012, depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2012, l’avv. [RICORRENTE], nella sua qualità di procuratore e difensore di [TIZIA] si dichiarava anticipataria delle spese, nel mentre sempre in data 17 dicembre 2012 raccoglieva istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla citata Sig.ra [TIZIA], nella quale si legge testualmente: “intraprendere, dinanzi al TRIB. TR SEZ. LAVORO, giudizio in danno del sig. INPS …….”, istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato depositata presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Trani successivamente al deposito del ricorso e precisamente in data 6 febbraio 2013, ed assunta al Prot. N°A270/13, (G.P. n.98/2013), accolta con delibera n.1789 del 12 febbraio 2013 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani.
In Trani il 27 dicembre 2012.C) Per aver violato gli artt. 6 e 14 del Codice deontologico forense poiché nel
procedimento n. [OMISSIS]/2012 RGL innanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, promosso con ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 445 bis c.p.c.), depositato il 30 maggio 2012, l’avv. [RICORRENTE], nella sua qualità di procuratore e difensore di [SEMPRONIO] si dichiarava anticipataria delle spese, nel mentre successivamente alla trattazione del ricorso in un’unica udienza il 5 (cinque) ottobre 2012 innanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, in data 15 novembre 2012 raccoglieva istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dal citato Sig. [SEMPRONIO], nella quale si legge testualmente: “proseguire il giudizio distinto dal n. 2882/12, intrapreso dinanzi al TRIB. TRANI – SEZ. LAVORO, in danno del sig. INPS …….”, istanza di ammissione al beneficio
del patrocinio a spese dello Stato depositata presso la Segreteria dell’Ordine degli
Avvocati di Trani successivamente all’udienza di trattazione del ricorso innanzi indicata, e precisamente in data 6 febbraio 2013, ed assunta al Prot. N°A272/13, (G.P. n.99/2013), accolta con delibera 11.1789 del 12 febbraio 2013 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani.Per aver violato, inoltre, l’avv. [RICORRENTE] Part. 50 del Codice deontologico forense, poiché, stante il provvedimento di ammissione al beneficio a spose dello stato di cui innanzi, a seguito dell’emissione del decreto ex art. 445 bis 5° co. c.p.c. in data 15 marzo 2013 da parte del Tribunale del lavoro di Trani, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. [OMISSIS], instava nella richiesta di pagamento delle spese della procedura per compensi, oltre all’IVA, CAP e al contributo integrativo nella misura di legge nei confronti dell’INPS, con consequenziale liquidazione delle competenze legali in
suo favore da parte del predetto Istituto.
In Trani sino al 9 aprile 2013.D) Per aver violato gli artt. 6 e 14 del Codice deontologico forense poiché nel procedimento n. [OMISSIS]/2012 RGL innanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, promosso con ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 445 bis c.p.c.), depositato il 20 luglio 2012, l’avv. [RICORRENTE], nella sua qualità di procuratore e difensore di [CAIA] si dichiarava anticipataria delle spese, nel mentre successivamente alla trattazione del ricorso in un’unica udienza il 28 novembre 2012 innanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, in data 1° febbraio 2013 raccoglieva istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla citata Sig.ra [CAIA], nella quale si legge testualmente: “proseguire
il giudizio distinto dal n. [OMISSIS]/12, intrapreso dinanzi al TRIB. TRANI – SEZ. LAVORO, in danno del sig. INPS …….”, istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato depositata presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Trani successivamente all’udienza di trattazione e discussione del ricorso ed al decreto ex art. 445 bis 5° co. c.p.c. emesso dal Tribunale del lavoro di Trani, in persona del giudice dott. [OMISSIS] il 15 marzo 2013, e precisamente in data 29 marzo 2013, ed assunta al Prot. N°A731ll3, (G.P. 11.244/2013), accolta con delibera n. 1797 dell’11 aprile 2013 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani.
In Trani il 29 marzo 2013.”Il fascicolo era stato rubricato con il n. 4/2014 in data 9/1/2014 a seguito del ricevimento della comunicazione in data 30/10/2013 dell’INPS (area legale di Andria) con cui si segnalava, allegando documentazione, quali fossero i provvedimenti giudiziali di condanna dell’INPS al pagamento delle spese legali a favore dell’avv. [RICORRENTE] dichiaratasi antistataria di pratiche ove la parte assistita era stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato ex D.P.R 115/2002.
Tanto il C.O.A. comunicava all’avv. [RICORRENTE] con pec 20/1/2014 e l’incolpata con lettera 22/1/2014 richiedeva la trasmissione dell’e-mail inviata dall’INPS e
successivamente in data 27/2/2014, depositava memoria difensiva allegando
documentazione, negando la sussistenza dell’illecito, sottolineando sia di non aver più attivato alcuna richiesta di liquidazione nel procedimento per gratuito patrocinio sia di aver inserito le dichiarazioni di distrazione delle spese prima del deposito della domanda di ammissione al patrocinio.Richiamava giurisprudenza a proprio favore evidenziandone la contraddittorietà sul punto segnatamente in tema di soccombenza da parte di amministrazioni statali sia in ordine ai dubbi interpretativi circa il concorso tra i due istituti.
L’incolpata veniva sentita il 28/5/2014, il procedimento era aperto il 26/6/2014 notificato il 30/6/2014 mentre il 25/8/2014 veniva rigettata l’istanza di “regressione” essendo la deliberazione di apertura del procedimento disciplinare atto insindacabile di natura endoprocedimentale e quindi inidoneo ad incidere concretamente sulla situazione giuridica protetta dell’iscritto. In sede di audizione il 28/10/2014 l’incolpata eccepiva che, a seguito dell’apertura del procedimento, erano state fatte contestazioni diverse da quelle proposte inizialmente: dapprima sarebbero stati ravvisati aspetti deontologicamente rilevanti al momento della liquidazione da parte del Giudice, mentre i capi di incolpazione successivi si sarebbero incentrati sul momento del rilascio del mandato.
All’adunanza disciplinare del 13/11/2014, l’avv. [RICORRENTE] si riportava alle note e depositava “copia del provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani. Dott.ssa [OMISSIS], in data 26/10/2013, con il quale avendo proceduto alla compensazione di spese, ha liquidato in favore dell’avv. [RICORRENTE] gli onorari per l’attività espletata nel giudizio e nulla per esborsi prenotati a debito”.Con la memoria depositata all’adunanza disciplinare l’attuale ricorrente ribadiva come nei capi di incolpazione l’addebito si fosse incentrato sulla fase iniziale ritenendosi violati gli artt. 6 e 14 del codice deontologico in quanto vi sarebbe stato il ricorso all’istituto del gratuito patrocinio nonostante la dichiarazione di anticipazione fatta nel ricorso giudiziale, e ciò diversamente da quanto era avvenuto nella fase iniziale del procedimento allorchè era stato oggetto di indagine la fase finale di liquidazione.
Argomentava diffusamente circa le modalità di applicazione dei due istituti ed osservava che nel D.P.R. 115/2002 l’art. 109, (per il processo penale) prevede che gli effetti decorrano dalla data in cui l’istanza è presentata o pervenuta all’ufficio del magistrato (o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata nei venti giorni successivi) mentre nel processo civile tale articolo era applicato in modo difforme sì da dar luogo a discussioni e a prassi distinte e contraddittorie tra loro.
L’incolpata ricordava come in alcuni casi fosse stato ritenuto che, ove il soccombente fosse un ente pubblico, non potesse esserci la condanna a pagare lo Stato, con il meccanismo dell’art. 133, perché si verificherebbe una partita di giro dovendo lo Stato pagare se stesso.
Invocava il TAR Calabria (n. 7054 del 2006) prevede espressamente che “quando la controparte è un’Amministrazione dello stato le spese possano porsi direttamente a suo carico allo scopo di evitare una partita di giro” e sottolineava di non aver ottenuto alcuna liquidazione a sensi della L. 115/2002 senza alcuna locupletazione.Nella decisione assunta all’udienza del 13/11/2014 il C.O.A. di Trani perveniva
all’affermazione di colpevolezza ripercorrendo lo svolgimento dei fatti, riportando le dichiarazioni difensive dell’incolpata e ribadendo i principi di diritto regolanti la materia alla luce dell’enunciato della S.C..
Il C.O.A. argomentava che: “il Giudice del processo penale, quando condanna l’imputato anche al pagamento delle spese di difesa sostenute da tale parte, nel medesimo dispositivo deve provvedere all’indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell’imputato, quantificandolo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 n. 82, e contestualmente provvedendo alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile, sempre ai sensi di tale norma.”.
Con l’ulteriore principio di diritto che “quando il giudice del processo penale condanna l’imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, nel dispositivo deve contestualmente sia disporre che il pagamento avvenga in favore dello stato che procedere alla liquidazione in favore del difensore”.
Il C.O.A. concludeva che il comportamento antinomico ed in violazione dei canoni di cui agli artt. 6 e 14 del C.D. emergesse dai capi di incolpazione e dalle condotte ivi descritte, apparendo prive di pregio e/o irrilevanti le deduzioni difensive sugli effetti del deposito, in un momento successivo a quello dei ricorsi ex art. 445 bis 5° co. c.p.c. al Tribunale, delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio presentato al C.O.A. di Trani. Tali comportamenti tutti riconducibili ad una scelta dell’avv. [RICORRENTE] (per i capi incolpazione di cui a lettere a e b), anche relativamente alla presentazione delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio dopo la discussione dei ricorsi in un’unica udienza (capi
di incolpazione di cui a lettere c e d).Di nessun rilievo veniva ritenuta la deduzione che la richiesta delle somme all’INPS fosse effetto della pronuncia del decreto ex art. 445 bis 5° co c.p.c. da parte del Tribunale del Lavoro di Trani, non essendovi stata la rinuncia al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con ricorso depositato al C.O.A. di Trani il 28/7/2015 insorgeva l’incolpata e, dopo aver ripercorso lo svolgimento dei fatti anche attraverso interpretazioni degli stessi e digressioni di non sicura inerenza, si affidava a quattro motivi di ordine procedurale ed a due di merito ancorchè non chiaramente articolati tra loro.Nel particolare deduceva:
1) La nullità della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare n. 1854 del 26/6/2014 e degli atti successivi e connessi, violazione dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 6, commi 1 e 3, del regolamento disciplinare del C.O.A. di Trani che richiamava asserendo di rinvenire una nullità nelle modalità di apertura del procedimento. Ciò perché i motivi dell’avvio del procedimento disciplinare relazionati dal Consigliere delegato ed i capi di incolpazione avrebbero dovuto essere contenuti nel corpo dell’atto deliberativo, la cui imputabilità all’Organo collegiale avrebbe dovuto essere chiara e indiscutibile con la sottoscrizione del verbale del Consiglio.
Essendo il separato provvedimento privo di firma del Presidente e del Segretario ne sosteneva un’inidoneità a rivestire la qualità di delibera formale tale da travolgere la validità degli atti successivi.2) L’illegittimità della deliberazione impugnata, degli atti del procedimento disciplinare e degli atti consequenziali e connessi. Violazione dell’art. 1 del regolamento per il procedimento disciplinare deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani nella seduta del 27/5/2008 (deliberazione n. 1580). Violazione degli artt. 1 e 7 della Legge n. 241/90.
Invocava il regolamento del C.O.A., deduceva la violazione del principio della tipizzazione delle fonti ivi affermata, escludeva che sussistessero nel fascicolo prove di acquisizione della notizia dell’illecito disciplinare ascritto e censurava che non le fosse stato consentito di conoscere il momento nel quale era stato formalizzato l’avvio dell’indagine.3) L’Illegittimità della deliberazione impugnata e degli atti endoprocedimentali del verbale n. 1854 del 26/6/2014 per violazione dell”art.5, comma l, del regolamento per il procedimento disciplinare deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani nellaseduta del 27/5/2008 – difetto di motivazione in ordine all’apertura del procedimento disciplinare.
Con ciò negando che il verbale del C.O.A. n. 1854 del 26/6/2014 recasse al proprio interno le motivazioni dell’incolpazione o che aiutassero in tal senso le richieste formulate dal relatore.4) L’illegittimità della deliberazione impugnata e degli atti endoprocedimentali per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 6, comma 2 del regolamento disciplinare, dell’art. 47 del R.D.
22/1/ 1934, n. 37 e del principio del giusto procedimento, dell’art. 97 e 111 della
Costituzione, e l’art. 41 della Carta dei Diritti Europei.5) L’insussistenza di fatti di rilevanza disciplinare.
6) Il difetto dell’elemento psicologico. La ricorrente negava che si fosse dato corso ad una regolare attività istruttoria, affermando che tale fase fosse stata completamente omessa, per una pluralità di motivi (notifica eseguita a ridosso delle ferie, rigetto della richiesta di proroga di accesso agli atti, esibizione parziale e insufficiente della documentazione, negazione della “retrocessione”
alla fase istruttoria contenuta nella stessa decisione), essendo stata notificata in data 2/10/2014 la citazione a comparire per la terza fase dibattimentale, prevista dal successivo art. 8 del regolamento.
Da ciò faceva ulteriormente discendere che la procedura seguita dal C.O.A. al di là di ogni ragionevolezza e correttezza e in violazione dei principi richiamati, avesse comportato una palese lesione del principio del giusto procedimento in virtù del quale ogni esercizio del potere amministrativo deve necessariamente svolgersi secondo adempimenti garantendo la partecipazione al procedimento nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.La ricorrente negava che si fosse dato corso ad una regolare attività istruttoria, affermando che tale fase fosse stata completamente omessa, per una pluralità di motivi (notifica eseguita a ridosso delle ferie, rigetto della richiesta di proroga di accesso agli atti, esibizione parziale e insufficiente della documentazione, negazione della “retrocessione” alla fase istruttoria contenuta nella stessa decisione), essendo stata notificata in data 2/10/2014 la citazione a comparire per la terza fase dibattimentale, prevista dal successivo art. 8 del regolamento.Da ciò faceva ulteriormente discendere che la procedura seguita dal C.O.A. al di là di ogni ragionevolezza e correttezza e in violazione dei principi richiamati, avesse comportato una palese lesione del principio del giusto procedimento in virtù del quale ogni esercizio del potere amministrativo deve necessariamente svolgersi secondo adempimenti garantendo la partecipazione al procedimento nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.La ricorrente eccepiva, conclusivamente, l’impossibilità di comprendere quale norma fosse stata violata e donde scaturisse l`illecito disciplinare assumendo come non fosse stata spesa “nemmeno una sillaba” per indicare specificatamente:1. dove ed in che cosa avesse sbagliato;2. quali fossero le nonne positive primarie che col suo comportamento violate che avrebbero imposto un comportamento diverso rispetto a quello tenuto;3. quali fossero stati nello specifico i presunti comportamenti “sleali o scorretti”;4. quale sarebbe stata la parte lesa di tali comportamenti;5. quali sarebbero le dichiarazioni mendaci rese in giudizio, alterando la percezione della realtà ed inducendo il Giudice in errore.Con memoria integrativa inviata l’8/9/2017 la ricorrente ribadiva le eccezioni processuali e di merito già svolte producendo ulteriore documentazione.Eccepiva l’ambiguità del dato normativo documentando come il magistrato fosse solito assumere provvedimenti imponendone la liquidazione con esigibilità diretta presso l’INPS (istituto soccombente) pur conoscendo l’avvenuta presentazione della domanda di ammissione al patrocinio per non abbienti.Osservava che solo al momento del procedimento avanti al C.N.F. potesse affermarsi che l’ammissione al patrocinio e quello della distrazione delle spese fossero tra loro incompatibili essendo peraltro da dimostrare che la contemporaneità degli stessi integri l’illecito deontologico, sottolineando come all’epoca vi fossero disomogeneità di interpretazioni.Richiamava giurisprudenza amministrativa ed eccepiva come, atteso l’effetto ex nunc dell’ammissione al patrocinio, gli obblighi di cui agli artt. 85 e 128 del T.U. decorressero solo da tale data onde, per il periodo precedente all’ammissione, l’obbligo del pagamento sarebbe rimasto a carico o del cliente o della parte soccombente.Osservava ancora di non aver tratto alcuna locupletazione dell’accaduto avendo ottenuto direttamente dall’INPS (come controparte) somme corrispondenti a quelle liquidate.DIRITTOIl reclamo deve essere accolto parzialmente procedendosi ad una riduzione dell’entità della sanzione alla luce delle considerazioni che seguono.Le evidenti carenze motivazionali della decisione del C.O.A. – che si diffonde inconsiderazioni spesso eccentriche al thema decidendum soffermandosi su richiami a principi processualcivilistici, anch’essi estranei, entrando solo minimamente, e non chiaramente, nel merito del problema – possono essere superate e non comportano la nullità del provvedimento.Il C.N.F. infatti, quale giudice di legittimità e di merito, può integrare la decisioneimpugnata ove lo stessa, come nella fattispecie, attinga comunque al minimomotivazionale costituzionale.Devono essere esaminati conseguentemente i primi quattro motivi di impugnazione che, ancorché variamente articolati e descritti, si sostanziano nella censura del mancato rispetto del regolamento disciplinare adottato dal C.O.A. di Trani che avrebbe, in tesi, portato alla nullità delibera di apertura, con conseguente illegittimità degli atti conseguenti con violazione dei principi di tipizzazione delle fonti, del giusto procedimento e difetto di motivazione.L’eventuale mancato rispetto del regolamento del C.O.A. di Trani – dispersivo nella sua diffusione e non esente da formalismi – non ha posto nel nulla o violato quei principi fondamentali che regolano il procedimento disciplinare e che, nello specifico, sono stati rispettati.Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, a’ sensi dell’art. 48 del R.D. n. 37/34, la citazione notificata all’incolpato deve contenere fra l’altro “la menzione circostanziata degli addebiti”. La contestazione formale e precisa degli addebiti, infatti, costituisce requisito indispensabile della citazione e la sua mancanza comporta nullità assoluta dell’intero procedimento disciplinare, in quanto determina violazione del diritto di difesa.Da ciò consegue che la nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità si configuri unicamente quando vi sia assoluta incertezza sui fatti contestati, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese.La nullità va invece esclusa qualora la contestazione sia tale per cui, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.Tanto premesso non si possono che definire prive di dignità argomentativa le eccezioni circa la notifica prossima al periodo feriale e il mancato accoglimento dell’istanza di regressione.Privi di pregio, e meramente declamatori, i richiami agli artt. 97 e 111 della Costituzione ed all’art. 41 della Corte dei Diritti Europei: il procedimento disciplinare è regolato dalla normativa speciale (sicuramente rispettosa di tali evocati principi) ed in ossequio alla stessa essa deve svolgersi anche alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale fattacoerentemente da questo C.N.F. e dalle SS.UU.Infondato quindi il motivo sollevato come quarto nel quale sono affastellate una pluralità dipresunte violazioni: nel procedimento disciplinare avanti al C.O.A. non si applica l’art. 111 della Costituzione con i correlati principi quanto piuttosto l’art. 97 c. 1 relativo all’imparzialità ed al buon andamento della P.A. (Cass. SS.UU n. 26182/2006 e C.N.F. n. 10/2013).Rispettato anche l’art. 47 del R.D. n. 34/37 con piena tutela dei diritti difensivi.Del tutto ovvio che il principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare sia inderogabile essendo rivolto a garantire il diritto di difesa con pienezza del contraddittorio sul contenuto dell’accusa (SS.UU. n. 2197/2005) ma da ciò, come corollario, discende il divieto di decisioni a sorpresa in relazione a nuove ipotesi di illecito in ordine alle quali l’incolpato non sia stato in grado di svolgere alcuna attività difensive.Doglianze che sicuramente non sono fondate in una fattispecie nella quale l’incolpata ha sempre, e tempestivamente, avuto conoscenza delle ragioni dell’incolpazione, degli atti che la supportavano e dei limiti fattuali della stessa.Di ciò ne è prova anche la mole degli atti difensivi che eccepiscono, ancheeccentricamente al tema, sia in punto di fatto che di diritto con amplissime disquisizioni che dimostrano una piena e compiuta conoscenza di tutto il thema decidendum proprio laddove vogliono negarla.“ E’ quindi al principio del contraddittorio – che si collega con la garanzia costituzionale del giusto processo – che trova fondamento la necessità che l’incolpato abbia la possibilità di interloquire e di difendersi…” (SS.UU. n 27200/2017).L’applicazione di tali principi impone di affermare che nella fattispecie non si sia realizzata alcuna violazione dei diritti dell’incolpata che sin dall’origine è stata in grado di avere piena conoscenza degli specifici fatti addebitati, della provenienza delle segnalazioni, delle acquisizioni probatorie nell’ambito di un procedimento ove ha sempre potuto pienamente contraddire, anche con l’assistenza tecnica di un difensore, sullo specifico e documentato addebito.Prive di pregio anche le considerazioni sull’inesistenza della notizia di illecito, sulla mancanza di elementi psicologici o sulla pretesa assenza di danni procurati a terzi.Il C.O.A. ha il potere/dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare ed il relativo esercizio non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia (da ultima, secondo la costante ed univoca elaborazione giurisprudenziale SSUU n. 25633/2016).Non si comprende poi quale avrebbe dovuto essere l’elemento psicologico carente: nella fattispecie all’avv. [RICORRENTE] è stato contestato di aver, consapevolmente, provveduto tardivamente al deposito della domanda di ammissione, di essersi dichiarata antistataria in una procedura che invece era (avrebbe dovuto essere) disciplinata dal DPR n. 115/2001.A tanto essendo indifferente come sia pervenuta la notizia di illecito o se il COA si sia attivato – come suo dovere e non facoltà – d’ufficio o se siano stati provocati danni: l’azione disciplinare è infatti ufficiosa.L’assenza di danni provocati a terzi od alla parte assistita non esclude l’illecito ma unicamente incide sulla gravità della sanzione che deve essere determinata in relazione ad una fattispecie che (come nel caso) può anche essere non tipizzata alla luce del principio di atipicità dell’illecito, ora sostituito da quello della tipicità meramente tendenziale.Sulla scorta della documentazione acquisita, come correttamente già fatto dal C.O.A. di Trani, può quindi ricostruirsi la successione cronologica dei fatti relativamente ai singoli episodi.Per il capo di incolpazione sub. a.L’avv. [RICORRENTE] ebbe a raccogliere in data 20/12/2012 sia la procura alle liti nel ricorso per A.T.P. sia la firma nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato. Il ricorso per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. venne depositato il successivo 27/12/2012, l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio depositata il 6/2/2013 ed accolta dal COA il 12/2/2013 mentre il Giudice avrebbe provveduto in data 20/2/2013 venendo celebrata l’unica udienza il 24/4/2013.In esito al procedimento giudiziale all’avv. [RICORRENTE] venne liquidata la somma di € 1.300,00 oltre accessori a titolo di spese legali.Relativamente al capo di incolpazione sub b la successione temporale risulta essere analoga: l’avv. [RICORRENTE] ebbe a raccogliere sia la procura per il ricorso per A.T.P. che la firma sull’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 17/12/2012, provvedendo poi al deposito in data 27/12/2012 del ricorso al Tribunale ed in data 6/2/2013.Il C.O.A. di Trani avrebbe accolto l’istanza il 12/2/2013 ed il Tribunale avrebbe provveduto in data 20/2/2013 fissando per la comparizione del C.T.U. l’udienza del 24/4/2013 mentre in data 17/7/2013 il Giudice del Lavoro in sede di A.T.P. avrebbe deciso liquidando la somma di € 1.100,00 a titolo di compenso oltre accessori.Entrambe le liquidazioni erano state effettuate direttamente a favore dell’avv.[RICORRENTE] essendosi la stessa dichiarata antistataria.I due capi di incolpazione devono essere oggetto di esame congiunto trattandosi di fattispecie pressochè identiche nelle quali è emerso – documentalmente – che il C.O.A. di Trani aveva provveduto all’ammissione al patrocinio due mesi prima che venisse celebrata l’udienza e che, ciononostante, l’avv. [RICORRENTE], la quale inizialmente si era dichiarata antistataria delle spese pur non essendolo, aveva determinato l’operatività dell’art. 93 c.p.c. omettendo di precisare l’intervenuta ammissione al patrocinio per non abbienti.A seguito del provvedimento di liquidazione l’avv. [RICORRENTE] aveva richiesto, con e-mail 10/9/2013 il pagamento diretto all’INPS ex art. 1 D.L. 98/2011 facendo valere l’anticipazione dichiarata.Ora non vi è dubbio, e la decisione impugnata non lo ha opportunamente sottolineato, che l’avv. [RICORRENTE] quando aveva ottenuto la liquidazione non era più antistataria delle spese (quand’anche, in negata ipotesi, lo fosse stata per pochi giorni), avendo in corsoun’assistenza professionale a favore di soggetto già ammesso al patrocinio dello stato per non abbienti.Circostanza che le avrebbe consentito di ottenere dallo stato il pagamento delle proprie prestazioni previa liquidazione del Giudice secondo le modalità e nella misura di cui all’art. 82 DPR 115/2002 e cioè con un abbattimento nella misura della metà.Ciò, peraltro, avrebbe comportato l’attesa dei tempi tecnici di erogazione da parte dell’Ufficio competente di quella somma che sarebbe stata liquidata dal Giudice secondo i parametri ma con le limitazioni di cui all’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 (liquidazione che non fosse superiore alla misura dei valori medi tariffari ora parametri).In buona sostanza: l’inedempimento censurato all’avv. [RICORRENTE] si realizza nel momento in cui, avendo ricevuto contestualmente sia il mandato giudiziale che la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, provvede al deposito immediato del solo ricorso per ATP differendo ad un’epoca successiva quello della seconda istanza.Ciò comporta che, anziché incardinare entrambe le procedura con le modalità di normativa di cui al D.P.R. n. 115/2002, l’incolpata le suddivise in due fasi: una apparentemente non assoggettata alla normativa e l’altra sicuramente assoggettata senza che ciò fosse stato dichiarato.Il tutto mutando sostanzialmente i termini del mandato professionale che, conferitole per una procedura di ATP nell’interesse di un soggetto avente titolo all’ammissione ex art. DPR n. 115/2002, è stato modificato in quello per una procedura ordinaria come avvocato antistataria solo successivamente ricondotta nei limiti in origine concordati.Non rileva a fini decisionali di individuare quali vantaggi concreti possano essere derivati all’avv. [RICORRENTE]: è sufficiente sottolineare il consapevole ritardato adempimento del mandato (per la parte attinente l’ammissione al patrocinio) determinato da ragioni che, in mancanza di prove, non è il caso ipotizzare e che comunque erano riconducibili ad una precisa scelta dell’incolpata.Costituirebbe mera illazione ritenere che su tale scelta abbiano inciso la diversa modalità di determinazione dei compensi od i più lunghi tempi della relativa liquidazione a carico dell’Amministrazione la quale poi sarebbe stata la sola legittimata al recupero nei confronti della soccombente INPS anziché consentire, come nello specifico avvenuto, un’azione diretta.Risulta però conclusione coerente e logica ritenere che, avendo rilasciato anche la firma per l’ammissione al gratuito patrocinio contestualmente a quella sul mandato giudiziale, la parte assistita fosse stata resa edotta dell’esistenza di tale diritto e che il rilascio della procura alle liti fosse ulteriore negozio che si collegava al primo.Onde l’incolpata – incontrovertibilmente – ha sia agito difformemente al mandato, sia rappresentato al Giudice una situazione di fatto non rispondente al vero: essa era stata incaricata sin dall’inizio di ricorrere al gratuito patrocinio e non di dichiararsi distrattaria delle spese.Superfluo precisare la palese pretestuosità della tesi avanzata in ricorso secondo la quale “le collazioni e le scritturazioni” (tra l’altro già soppresse come voce tariffaria sin dal settembre nel 2012) costituirebbero una spesa che legittimerebbe l’applicazione dell’art. 93 c.p.c. in pratiche esenti da bolli e contributi.Ininfluente l’argomentazione circa la contraddittorietà della fattispecie in punto di diritto a fronte anche di una cospicua giurisprudenza, precedente ai fatti, che induce a connotare di illeceità deontologica l’accaduto.Basti pensare che la richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. equivale allanegazione della sussistenza della conoscenza dei fatti necessaria per l’attribuzione del beneficio. (Così TAR Catania richiamando Cass. n. 267/1984, 1832/1983 e 9178/2009).Il difensore delle parti ammesso al patrocinio a spese dello stato non può chiedere la distrazione delle spese in proprio favore perché la parte ha già trovato chi anticipa le spese e non pretende l’onorario (lo Stato appunto), onde continua a non essere giustificata l’applicazione del meccanismo di distrazione delle spese di cui all’art. 93 c.p.c. in difetto di un’anticipazione dello stesso (Cass. n. 9178/2013) e da ciò consegue che l’ammissione al patrocinio a spese dello stato esclude la possibilità per l’avvocato difensore di richiedere la distrazione delle spese al Giudice (SSUU 1009/2014, SSUU 1012/2014, Cass. n. 9178/2009, Cass. 267/1984).La ricorrente ha scientemente evitato che si creasse quel meccanismo tale da escludere ogni rapporto tra il difensore della parte non abbiente e la parte soccombente ed ha – contrariamente al vero – fatto ricorso alla distrazione delle spese creando i presupposti per un’eventuale azione diretta: con ciò instaurando a proprio favore un doppio canale di liquidazione proporzionalmente idoneo a pregiudicare la parte assistita.Prescindendo dalla violazione di lealtà e dal non corretto espletamento del mandato ricevuto va ribadito che la giurisprudenza qualifica irrilevante l’anteriorità o meno del decreto di ammissione sul patrocinio rispetto alla data della domanda ex art. 93 c.p.c., ai fini dell’incompatibilità del sistema del patrocinio a spese dello Stato con l’istituto della distrazione delle spese (Cass. 267/194, Cass. 1832/1993, Cass. 5007/1981 nonché Cass. 9178/2009).Considerazioni – solo in parte – dissimili devono trarsi relativamente agli altri due capi di incolpazione dai quali emerge una diversa successione temporale tra i vari adempimenti.La procura alle liti conferita dal sig. [SEMPRONIO] risulta essere stata sottoscritta il 21/5/2012 e quella della sig.ra [CAIA] il 17/7/2012 mentre il deposito dei ricorsi per ATP aveva avuto luogo il 30/5/2012 per il sig. [SEMPRONIO] ed il 20/7/2012 per la sig.ra [CAIA].Le raccolte delle sottoscrizioni sulle istanze per l’ammissione al patrocinio per non abbienti sarebbero avvenute il 15/11/2012 ed il 12/2/2013 mentre solo i successivi 6/2/2013 e 29/3/2013 sarebbero state depositate le domande al C.O.A. di Trani.I provvedimenti giudiziali di liquidazione delle spese avrebbero avuto luogo il 15/3/2013 sia a favore del sig. [SEMPRONIO] che della sig.ra [CAIA].Le domande di ammissione al patrocinio per non abbienti erano quindi state redatte, e/o sottoscritte, e/o presentate a distanza di tempo dalla firma dei mandati alle liti e dei successivi ricorsi giudiziali.Alla luce del principio accusatorio che regola il procedimento disciplinare incombeva al COA di Trani fornire la prova del fatto che tale ritardo fosse dipeso da una scelta discrezionale e non corretta dell’avv. [RICORRENTE] di introdurre il ricorso senza dare atto dell’esistenza di quella procedura per l’ammissione al patrocinio la cui domanda sarebbe stata sottoscritta tempo.Le sottoscrizioni di tali istanze ebbero luogo, documentalmente, a svariati mesi di distanza dal deposito del ricorso anche se furono precedenti alla pronuncia del decreto ex art. 445 bis 5 co c.p.c. recante la condanna alle spese.In buona sostanza: la diversa valutazione dei comportamenti addebitati ai capi A e B rispetto a quelli addebitati ai capi C e D si fonda sul fatto che nei primi risultano provati gli esatti limiti dei mandati ab origine conferiti e non rispettati (di dar corso ad un ATP con ammissione al patrocinio per non abbienti) mentre per i secondi tale prova non è emersa.Ed ancorché si possono nutrire perplessità sul comportamento processuale di un’avvocata che si dichiari antistataria in un simile contesto (di serialità delle procedure ex art. 444 bis c.p.c. destinate tutte all’ammissione al patrocinio non abbienti), esse non possono costituire fondamento per una prova idonea a giustificare un giudizio di colpevolezza.Vi è da osservare, a tal proposito, come la ricorrente, pur affidandosi ad un’amplissima e reiterata contestazione, non abbia mai inteso entrare nel merito delle motivazioni che la avevano indotta a raccogliere contestualmente le due sottoscrizioni (capi A e B), differendo il deposito per la domanda di ammissione al patrocinio.Od ancora (quanto ai capi C e D) a raccogliere successivamente la firma per tali seconde domande pur avendone avuto occasione sin dall’inizio al momento del conferimento del mandato: un chiarimento fattuale sul punto non avrebbe costituito altro che onere probatorio a fronte dell’evidenza documentale accusatoria relativamente ai capi A e B.La ricorrente deve comunque essere prosciolta dai capi di incolpazione C e D e ciò a modifica della decisione del C.O.A. di Trani.Relativamente all’eccezione circa l’insussistenza dei fatti aventi rilevanza disciplinare è appena il caso di rilevare che essi non solo risultano documentalmente provati alla luce delle acquisizioni del fascicolo (ricorsi, domanda ammissione, decreti di liquidazione ecc…) ma costituiscono circostanze incontroverse per essere state ammesse dall’incolpata la quale, si noti, ha sempre avuto modo – attraverso una pluralità di corposi atti difensivi – dicontraddire ripetitivamente e compiutamente in ordine ai vari addebiti riconoscendo l’accaduto sul piano fattuale pur pretendendo di volgerlo, anche in punto di diritto, a proprio favore.Quanto all’addotta inconsistenza dell’aspetto psicologico va richiamato il consolidato principio secondo il quale è sufficiente ad integrare l’illecito la suitas, intesa come volontà consapevole di compiere un atto che avrebbe potuto essere evitato esercitando un controllo a carattere finalistico sul comportamento (C.N.F. nn. 181/2017 e 178/2017).Il proscioglimento disposto per due capi non determina automaticamente la riduzione della sanzione che non è l’effetto di un calcolo matematico ma si fonda su di una valutazione complessiva.I principi di cui agli artt. 6 e 14 del precedente C.D. (dovere di lealtà e correttezza, dovere di verità) asseritamente qui violati sono ora ripresi dall’art. 9 del nuovo C.D. e, sotto alcuni profili, anche dall’art. 26 che sanziona il ritardato compimento di atti inerenti al mandato.La pena edittale prevista per tale illecito è l’avvertimento (aumentabile in casi gravi sino alla sospensione per due mesi) ed a quella il Consiglio Nazionale ritiene di attenersi con una valutazione unitaria del comportamento (non essendo stata raggiunta la prova dell’intento dell’aver consapevolmente perseguito il proprio interesse personale ad una liquidazione più elevata o comunque diversa o più sollecita) nel quale la violazione del dovere di verità ha costituito una componente, un effetto, del non corretto adempimento del mandato professionale emerso inequivocabilmente.P.Q.M.
visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 52 e 61 L .n.247/2012;il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso, ed a modifica della decisione impugnata, ridetermina la sanzione della censura già inflitta in quella dell’avvertimento.Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2017;IL SEGRETARIOIL PRESIDENTE f.f.f.to Avv. Rosa Capriaf.to Avv. Giuseppe PicchioniDepositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,oggi 21 giugno 2018.LA CONSIGLIERA SEGRETARIAf.to Avv. Rosa CapriaCopia conforme all’originaleLA CONSIGLIERA SEGRETARIAAvv. Rosa Capria
Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, è presente l’avv. [OMISSIS];
Ininfluente, sul punto, si palesa ogni argomentazione circa la contraddittorietà dellafattispecie in punto di diritto a fronte anche di una cospicua giurisprudenza, precedente aifatti, che induce a connotare di illeceità deontologica l’accaduto.Basti pensare che la richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. equivale allanegazione della sussistenza della conoscenza dei fatti necessaria per l’attribuzione delbeneficio. (cfr. TAR Catania richiamando Cass. n. 267/1984, 1832/1983 e 9178/2009).Il difensore delle parti ammesso al patrocinio a spese dello stato non può chiedere ladistrazione delle spese in proprio favore perché la parte ha già trovato chi anticipa le spese enon pretende l’onorario (lo Stato appunto), onde continua a non essere giustificatal’applicazione del meccanismo di distrazione delle spese di cui all’art. 93 c.p.c. in difetto diun’anticipazione dello stesso (cfr. Cass. n. 9178/2013) e da ciò consegue che l’ammissioneal patrocinio a spese dello stato esclude la possibilità per l’avvocato difensore di richiedere ladistrazione delle spese al Giudice (cfr. SS.UU. 1009/2014, SSUU 1012/2014, Cass. n.9178/2009, Cass. 267/1984).Nel caso di specie, il ricorrente ha fatto ricorso alla distrazione delle spese creando ipresupposti per un’eventuale azione diretta: con ciò instaurando a proprio favore un doppiocanale di liquidazione.Prescindendo dalla violazione di lealtà e dal non corretto espletamento del mandato ricevutova ribadito che la giurisprudenza qualifica irrilevante l’anteriorità o meno del decreto diammissione sul patrocinio rispetto alla data della domanda ex art. 93 c.p.c., ai finidell’incompatibilità del sistema del patrocinio a spese dello Stato con l’istituto delladistrazione delle spese (cfr. Cass. 267/194, Cass. 1832/1993, Cass. 5007/1981 nonchéCass. 9178/2009).Relativamente all’eccezione circa l’insussistenza dei fatti aventi rilevanza disciplinare èappena il caso di rilevare che essi non solo risultano documentalmente provati alla luce delleacquisizioni del fascicolo (ricorsi, domanda ammissione, decreti di liquidazione ecc…) macostituiscono circostanze incontroverse per essere state ammesse dall’incolpato il quale, sinoti, ha sempre avuto modo di contraddire ripetitivamente e compiutamente in ordine agliaddebiti riconoscendo l’accaduto sul piano fattuale pur pretendendo di volgerlo, anche inpunto di diritto, a proprio favore.Quanto all’addotta inconsistenza dell’aspetto psicologico va richiamato il consolidato principiosecondo il quale è sufficiente ad integrare l’illecito la suitas, intesa come volontà consapevoledi compiere un atto che avrebbe potuto essere evitato esercitando un controllo a caratterefinalistico sul comportamento (cfr. C.N.F. nn. 181/2017 e 178/2017).