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GRATUITO PATROCINIO E AMMISSIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

GRATUITO PATROCINIO E PROCEDURA FALLIMENTARE: QUANDO VI E’ AMMISSIONE?

FALLIMENTO E GRATUITO PATROCINIO

Il fallimento ha ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 144 e ss. DPR 115/2002, previa attestazione del giudice e successiva revoca per intervenuta capienza della procedura.

L’art. 144 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che il fallimento può essere ammesso al gratuito patrocinio quando “non è disponibile il denaro necessario per le spese” e non quando la procedura sia priva di qualsiasi attivo, consentendo in questo caso al giudice delegato di fare una attestazione di questo genere che equivale all’ammissione al patrocinio:

Art. 144 DPR 115/2002 (Processo in cui è parte un fallimento)

1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio.

E non potrebbe che essere così perché, altrimenti il fallimento dovrebbe rinunciare ad azionare cause recuperatorie o revocatorie o restitutorie per mancanza attuale di fondi, fermo restando che il gratuito patrocinio permane fin quando non venga revocato.



Segnatamente, “nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio“. Quando, invece, il fallimento dispone di attivo utile per le spese viene meno la condizione per il gratuito patrocinio e, anche sucessivamente. la situazione deve essere fatta presente al giudice della causa che, a norma dell’art. 136 del citato DPR, può procedere alla revoca dell’ammissione.

In realtà, il primo comma dell’art. 136, stesso DPR, dispone che “Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione“.

Art. 136 DPR 115-2002 (Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

Naturalmente, poichè siamo in presenza di un fallimento, la variazione delle condizioni reddituali riguarda il mutamento della situazione dell’attivo, che deve essere segnalato dal curatore al giudice, che rilascia una attestazione di senso contraria a quella originaria che, a sua volta, o vale già come revoca (come noi pensiamo, in conformità a quanto disposto dall’art. 144 per l’ammissione) o comunque costituisce la base perché la revoca venga emessa dal giudice della causa.

In caso di opposizione allo stato passivo la costituzione in giudizio non il fine è altro dall’acquisizione di attivo, ma il principio è medesimo: consentire alla procedura fallimentare di potersi costituire in giudizio, come attore o convenuto, anche se non dispone dei fonti per le spese relative.
Una volta che il fallimento è stato ammesso al gratuito patrocinio, trova applicazione l’art. 131 del citato DPR che elenca le spese che in questo caso possono essere prenotate a debito o anticipate dall’Erario.

Inoltre l’art. 131 del DPR n. 115 del 2002 in materia di gratuito patrocinio, rispetto all’art. 146 del DPR n. 115 del 2002 in materia di procedura fallimentare, elenca un maggior numero le spese che sono prenotabili a debito e quelle anticipate dallo Stato, indipendentemente dal processo.

Il 131 dispone che:

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall’erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Il 146 dispone che:

“Sono spese prenotate a debito:
a) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall’erario:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria (1).
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.

Risulta discusso il fatto che, pur essendosi svolto il procedimento interamente in regime di gratuito patrocinio, il pagamento, proprio perché effettuato dalla parte e non dallo Stato, debba essere fatto secondo l’ordinario regime e non applicando la normativa in materia che prevede che gli onorari siano ridotti della metà.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

 

 

 

 

Alessio Alberti:
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