TETTO REDDITUALE PER IL GRATUITO PATROCINIO: NON SI COMPUTA L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI INVALIDI TOTALI
L’indennità di accompagnamento si fa cumulo con il reddito? Il giudice di leggitimità dice NO!
Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza 13 aprile –8 giugno 2018, n. 26302
Cassazione; per la determinazione del tetto reddituale riferimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato la recente sentenza n. 26302 del 2018 conferma l’esclusione dell’indennità di accompagnamento perchè qualificata non rilevante come reddito.
Il giudice del merito aveva negato l’ammissione al gratuito patrocinio richiesto da una persona invalido totale che godeva di correlata indennità di accompagnamento sostenendo che la stessa andava cumulata al reddito del richiedente superando così la soglia di legge. In particolare, nella sentenza impugnata l’indennità di accompagnamento era stata qualificata come vero e proprio “reddito” e, in quanto tale, la stessa era stata impiegata in nella determinazione della base di calcolo rilevante ai fini del DPR 2002/115.
La Corte di legittimità – in conformità alla precedente Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-02-2015) 12-06-2015, n. 24842 – conferma che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 24), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, comma 3″ (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 31591 del 01/07/2002 Cc. (dep. 23/09/2002), Rv. 222311; Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 17865 del 27/02/2002 Cc. (dep. 10/05/2002), Rv. 222022).
Avv. Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
La sentenza del 2018
Ritenuto in fatto
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo in sede di opposizione, con ordinanza emessa in data 26/9/2017, ha rigettato il ricorso proposto da C.E. , avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il C. , a mezzo di difensore, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002. L’atto di impugnazione consta di tre motivi che, ai sensi dell’art. 173, disp. att. cod. proc. pen., possono essere riassunti come segue.
2.1 Primo motivo: la difesa lamenta che il giudice avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, trascurando di valutare il ricorso nella parte in cui il richiedente si duole del rigetto della propria istanza, sull’argomentazione della semplice iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, che non è rilevante ai fini del diniego del patrocinio a spese dello Stato. Su tale aspetto, il giudice del provvedimento impugnato non si è pronunciato. Ha di contro rigettato l’opposizione in quanto ha rilevato che, dalla documentazione allegata all’istanza, risulta la percezione di una indennità di accompagnamento, non considerata ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare che, incidendo su tale reddito, verosimilmente comporterebbe il superamento dei limiti di legge. Tali argomentazioni, tuttavia, non avrebbero attinenza con quanto era stato stabilito dai primo giudice. Pertanto, il giudice, in sede di opposizione, ha rigettato l’opposizione per motivi difformi da quelli che avevano formato oggetto di valutazione del primo giudice.
2.2. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 3 e 79, d.P.R. 115/2002; art. 24, legge 8 novembre 2000 n. 32; art. 3, comma 3, legge 30 luglio 1990 n. 217 in relazione all’art. 360, n.3 cod. proc. civ.
Secondo la difesa il giudice sarebbe incorso in violazione di legge laddove ha considerato valutabile ai fini della determinazione del reddito l’indennità di accompagnamento. Ai sensi dell’art. 76, comma 3, d.P.R. 115/2002, ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Sarebbe da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio. In proposito, proprio con riferimento all’indennità di accompagnamento la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di emolumenti non valutabili ai fini della determinazione del reddito (Sez. 3, n. 31591 del 01/07/2002, Rv. 222311).
2.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.; erronea applicazione della norma di cui all’art. 79, lett. c) d.P.R. 115/2002 in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai redditi prodotti dall’istante nella domanda di ammissione al beneficio. La difesa rappresenta che il giudice avrebbe dovuto acquisire o richiedere all’istante la documentazione riguardante l’indennità di accompagnamento al fine di stabilire la sua consistenza, essendosi espresso in termini di verosimiglianza.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Fondato risulta il motivo di ricorso afferente alla valutazione, ai fini della determinazione del reddito del richiedente, della indennità di accompagnamento, che riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze difensive.
In ordine a tale aspetto, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (così Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720).
Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.
Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.2. Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2018
Il Presidente Ciampi
Il Consigliere relatore Bruno—————————————***
Sentenza del 2015Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-02-2015) 12-06-2015, n. 24842
Svolgimento processo
1. Con sentenza del 12/11/2014 il G.u.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, all’esito dell’udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’imputata G.P., per il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, perchè il fatto non costituisce reato.
All’imputata era stato addebitato di avere, nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, dichiarato un reddito annuo complessivo di Euro 11,225,00=, a fronte di un reddito effettivamente percepito di Euro 13.649,00= (acc. il (OMISSIS)).
Osservava il G.u.p. che la somma di Euro 2.436,00= percepita quale indennità di frequenza della figlia minore, portatrice di handicap, non era computabile tra le componenti reddituali.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina, lamentando la erronea applicazione della legge, in quanto ai fini della istanza per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio, l’istante deve indicare tutti i redditi percepiti.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte di legittimità ha statuito, con giurisprudenza consolidata, che “In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 24), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, comma 3” (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 31591 del 01/07/2002 Cc. (dep. 23/09/2002), Rv. 222311; Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 17865 del 27/02/2002 Cc. (dep. 10/05/2002), Rv. 222022).
Nel caso che ci occupa la somma di Euro 2.436,00= è stata percepita dall’imputata come indennità per la figlia minore portatrice di handicap, pertanto correttamente il giudice di merito ha ritenuto non computabile detta somma nel reddito da valutare ai fini del riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio. Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dispone il rigetto del ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2015