L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede che il tetto reddituale previsto con decreto ministeriale non venga superato dal richiedente. La Corte di cassazione precisa che il computo del reddito di riferimento per il gratuito patrocinio debba tenere conto anche del reddito dei figli non in conflitto.
Dal cumulo reddituale con gli altri familiari, nelle cause di separazione, si esclude il reddito del solo coniuge in conflitto e non quello dei figli conviventi. Questo perchè è esclusivamente il coniuge ad essere in conflitto di interessi con l’altro che ha promosso l’azione o che è convenuto, mentre il conflitto non si può dire sussistente nei confronti dei figli conviventi percipienti autonomo reddito.
Si nega perciò che gli interessi del richiedente possano essere in conflitto con tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i figli (per l’effetto questi ultimi non risultano avere una posizione che sia portatrice di un “interesse all’unità familiare, oppure comunque un interesse alle condizioni di separazione”). I figli conviventi vengono perciò ritenuti processualmente “privi di ogni legittimazione a fronte dell’azione di natura strettamente personale coinvolgente i soli coniugi”: invero, non viene ritenuto rilevante un eventuale dissenso o consenso dai figli manifestato nei confronti della richiesta separazione, ciò in quanto la volontà dei figli “non incide sulle condizioni di diritto per l’accoglimento della domanda giudiziale”.
Incidenter tantum la sentenza precisa anche che la domanda di separazione non inerisce “diritti della personalità” e quindi non si può applicare l’esclusione da ogni cumulo statuita dall’art. 76 IV comma del DPR 115/2002.
Di seguito si unisce il testo integrale di “Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2017) 14-12-2017, n. 30068”.
per Associazione Art. 24 Cost.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S. in R., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 61, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BENANTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato il 12 dicembre 2014;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo1. – B.S. in R. è stata ammessa dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione personale tra coniugi promosso nei suoi confronti da parte del marito R.E..
Con decreto in data 12 dicembre 2014, il Giudice del Tribunale di Trento – a seguito della nota dell’Agenzia delle entrate che comunicava i redditi complessivi del nucleo familiare dell’istante – ha revocato l’ammissione della predetta al patrocinio a spese dello Stato, dato che il reddito del nucleo familiare del 2011, anno successivo alla domanda, superava quello stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92, anche senza considerare, stante l’interesse confliggente, il reddito del marito.
2. – Avverso il decreto di revoca la B. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato il 7 gennaio 2015.
L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Con ordinanza interlocutoria 22 giugno 2016, n. 12970, della 6^-2 Sezione civile è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato.
La ricorrente vi ha provveduto, rinnovando la notificazione in data 5 agosto 2016.
Il Ministero è rimasto intimato.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo (violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76) la ricorrente sostiene che, nelle cause per separazione dei coniugi, in specie quelle giudiziali, debba essere considerato ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il solo reddito del soggetto istante: sia perchè il procedimento avrebbe ad oggetto diritti della personalità, sia perchè gli interessi del richiedente sarebbero in conflitto con tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i figli (i quali, “laddove ancora conviventi, se pur maggiorenni”, potrebbero “avere o interesse all’unità familiare, oppure comunque un interesse alle condizioni di separazione”).
1.1. – Il motivo è infondato.
In tema di condizioni per l’ammissione al patrocinio, al fine della determinazione dei limiti di reddito che segnano il requisito della non abbienza, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, prevede che, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
In questo contesto, il comma 4, della stessa disposizione stabilisce che “si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
Si tratta di stabilire se nelle cause di separazione personale tra i coniugi, al fine di valutare le condizioni per l’ammissione dell’istante al patrocinio a spese dello Stato, si debba escludere dal cumulo il solo reddito dell’altro coniuge o vadano esclusi anche i redditi dei figli, conviventi con il genitore richiedente il beneficio.
L’alternativa va sciolta nel primo senso.
Infatti, nelle cause di separazione – che non hanno per oggetto diritti della personalità – vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che è convenuto, non anche con i figli conviventi, processualmente privi di ogni legittimazione a fronte dell’azione di natura strettamente personale coinvolgente i soli coniugi, a nulla comunque rilevando un eventuale dissenso o consenso dai figli manifestato per l’iniziativa del genitore che ha domandato la separazione, posto che tale dissenso o consenso non incide sulle condizioni di diritto per l’accoglimento della domanda giudiziale (cfr. Cass. pen., Sez. 4^, 29 aprile 2015, n. 18039).
Pertanto, nelle cause di separazione personale dei coniugi va cumulato il reddito dei figli conviventi con il genitore richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. – Con il secondo mezzo si lamenta l’erronea valutazione delle circostanze di fatto poste a sostegno del provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Deduce la ricorrente che il procedimento per separazione è iniziato nel 2013, laddove il figlio dell’istante, R.F., il cui reddito ha determinato il superamento del limite di legge, avrebbe cessato la convivenza con il nucleo familiare in data (OMISSIS), uscendo di casa e costituendo un nucleo familiare autonomo. D’altra parte, R.F. avrebbe fatto parte del nucleo familiare nell’anno 2011 solo per un periodo limitato (otto mesi e cinque giorni), sicchè “la sua partecipazione di reddito dovrebbe essere modulata sul tempo effettivo di partecipazione al nucleo familiare”.
2.1. – Il motivo è inammissibile, non essendo formulato nel rispetto della prescrizione dettata dall’art. 366 c.p.c., n. 6.
La censura lamenta infatti l’errata valutazione, da parte del Tribunale di Trento, di circostanze di fatto risultanti da documenti, ma non indica specificamente quando tali documenti siano stati precisamente prodotti nel corso del procedimento dinanzi al giudice del merito (Cass., Sez. U., 13 ottobre 2017, n. 24145).
3. – Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulla spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede.
4. – La ricorrente – essendo stata ammessa, con delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento del 26 gennaio 2015, al patrocinio a spese dello Stato per promuovere il ricorso per cassazione – non è tenuta, nonostante il rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (Cass., Sez. lav., 2 settembre 2014, n. 18523; Cass., Sez. VI-5, 22 marzo 2017, n. 7368).
P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017