RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA: ORA C’E’ ANCHE IL GRATUITO PATROCINIO

RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA e #GRATUITOPATROCINIO

GRATUITO PATROCINIO E LEGITTIMA DIFESA

GRATUITO PATROCINIO E LEGITTIMA DIFESA

Arriva la riforma della legittima difesa: dopo il passaggio favorevole alla Camera arriva anche quello del Senato, modificando alcuni commi dell’articolo 52 del codice penale ed anche il TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA.

Il testo, redatto in 9 punti, non riguarda solo la nuova formulazione del codice penale, che regola, appunto, la legittima difesa, ma prende in esame pure i reati contro il patrimonio e il delitto di violazione di domicilio, inasprendo le pene previste ma ampliando l’accesso alla difesa (sia nel concreto che nel processo).

Infatti, si estende la possibilità di difesa anche al luogo di lavoro (come attività commerciali o imprenditoriali) e si consente l’ammissione al patrocinio spese dello Stato in tutti i casi di applicazione dell’istituto riformato.

Con il nuovo testo normativo non viene solo ampliato e definito il concetto di offesa. Ad esempio: agisce “sempre in stato di legittima difesa” colui che “compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Di seguito, si dispone sempre legittima la difesa se chi ha agito lo ha fatto in “stato di grave turbamento”. Si prevede poi un inasprimento delle pene per diversi reati e una modifica anche del codice civile, prevedendo fra l’altro che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

In materia di gratuito patrocinio si inserisce pure un nuovo articolo –  il 115-bis – nel DPR 115/2002, ovvero nel Testo Unico delle spese di giustizia.

In particolare, si prevede che chiunque sia stato assolto, prosciolto, o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa, sia ammesso all’assistenza legale nel processo a carico dell’erario.

Qui la Camera dei Deputati ha deciso la decorrenza di questo onere a carico dello Stato a partire dall’anno 2019 (e non dal 2018), adeguando quindi la copertura finanziaria al triennio 2019-2021.

Invero, il fatto che l’ammissione al beneficio sia statuita  favore di coloro che hanno ottenuto

  1. un provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale,
  2. una sentenza di non luogo a procedere,
  3. o una sentenza proscioglimento perché il fatto non costituisce reato,

significa che l’accesso al beneficio è ovviamente postumo al processo in definizione del quale sono intervenuti i provvedimenti predetti.

La riforma, pertanto, pur criticata per il suo impianto generale dalle opposizioni, è in materia di gratuito patrocinio assolutamente conforme al testo che era stato proposto dal Governo Renzi ed in distonia da quella che era stata approvata dalle regioni Veneto e Liguria (poi cancellata dalla Consulta), ove si prevedeva l’accesso fin dai primi atti della difesa nel processo per l’accertamento della legittima difesa.

La nuova disciplina, distinguendosi da quella generale sul gratuito patrocinio, non pone un limite di reddito per l’accesso e ammette anche le spese di trasferta dell’avvocato extra foro.

Da ultimo si regola anche il caso di riapertura delle indagini e  revoca del provvedimento che aveva consentito l’accesso al gratuito patrocinio: in tal caso, ove giunga sentenza irrevocabile di condanna del richiedente, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell’articolo che riforma sul punto il patrocinio a spese dello Stato.

Avv. Victor Rampazzo

per Associazione Art. 24 Cost.




***

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

Art. 8.(Disposizioni in materia di spese di giustizia)1.

Dopo l’articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n.115, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis(L).-(Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)–1.

L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.

Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.2.

Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105850.pdf

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