DDL GRATUITO PATROCINIO CIVILE: COMPENSI MAGGIORI PER TUTTI
Oramai da troppi anni vi è una disparità di trattamento fra il gratuito patrocinio civile e quello penale. A questa differenza nei compensi, si vuole porre rimedio con un disegno di legge del senatore Maurizio Buccarella.
La distinzione fra civile e penale era ancor maggiore quando nel secondo caso non era prevista alcuna diminuzione, ma pure oggi essa resta senza una percepibile motivazione che giustifichi il perchè gli avvocati civilisti debbano essere pagati meno.
Non ci sono diritti che valgono meno: “tutti gli avvocati devono avere la stessa retribuzione”.
Il senatore Buccarella propone con questo disegno di legge di eliminare le disuguaglianze esistenti nei compensi per il gratuito patrocinio civile e penale: con una proposta di legge che, per tutti, porta al solo 30% la massima riduazione del compenso mendio nel processo civile, parificandolo al processo penale.
In effetti, la proposta di legge ricorda nella sua premessa che l’esiguità dei compensi nel civile rende sempre più difficile reperire avvocati disponibili a sostenere la difesa dei non abbienti, migranti compresi.
La norma di riferimento generale, l’art. 82, co. 1, d.P.R. 115/2002, stabilisce: “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Il progetto prevede la modifica dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte”), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ove prevede “gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.”
La proposta, inzialmente di Movimento Forense, è stata anche ratificata all’unanimità anche dal XXXIV Congresso Forense del 2018 di Catania, dopo esser stata approvata anche al XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini.
Si confida che tutta l’avvocatura, istituzionale ed associativa, la sostenga ancora per ottenere quell’attenzione necessaria ad assicurarle un giusto consenso nelle aule parlamentari.
Ecco di seguito il testo integrale del disegno di legge presentato a Palazzo Madama dal senatore Maurizio Buccarella.
Avv. Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
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XVIII LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per la PARIFICAZIONE NEL TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Atto Senato n. 1326
5 giugno 2019: da assegnare
Successione delle letture parlamentari S.1326 da assegnare 5 giugno 2019 d’iniziativa dei Senatori Buccarella
Onorevoli Senatori!
L’articolo 24 della Costituzione Italiana, in linea con le previsioni dell’Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede che “a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia“.
La disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel “Testo Unico Spese di Giustizia” (DPR 115/2002) all’articolo 76 e seguenti.
L’esiguità delle liquidazioni dei compensi del patrocinio a spese dello Stato – in particolar modo in ambito civile, dove è previsto il dimezzamento del compenso previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – disincentiva gli avvocati ad iscriversi ed a permanere nell’apposito elenco speciale, causando una oggettiva difficoltà per gli utenti a reperire la difesa con l’assistenza del beneficio;
infatti, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Onorario e spese del difensore”), si prevede in generale (con riguardo al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) che “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”.
Ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte”), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario “gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.”.
Ai sensi dell’art. 116, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio”), viene estesa al difensore d’ufficio la disciplina prevista per il difensore dei non abbienti, nei seguenti limiti: “L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
E’ stato di recente introdotto l’art. 106-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato”), che in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale prevede che “gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.
A seguito dell’inserimento della predetta norma (art. 106 bis del D.P.R. 115/2002) che prevede una riduzione del compenso da liquidare in favore del difensore penale in regime di gratuito patrocinio, si è riaperta la questione della disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa alla difesa dei non abbienti negli altri tipi di processo (art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), esclusa in passato dalla Corte Costituzionale (si veda l’ordinanza n. 270 del 19 novembre 2012), ma ora da riconsiderare alla luce dell’alterazione di quell’equilibrio di interessi di natura pubblicistica invocato dai giudici della Consulta per giustificare la riduzione dei compensi, allora prevista per le sole liquidazioni civili.
Invero, “si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo insindacabile la discrezionalità del legislatore” (così Corte Cost., 28 ottobre 2004, n. 340).
Tale compressione della difesa perimetrata a specifici ambiti processuali non trova alcun riconoscimento di legittimità nelle più recenti argomentazioni della Corte Costituzionale, ove la stessa eleva il diritto di difesa a principio supremo dell’ordinamento costituzionale dello Stato;
alla luce dell’introduzione della limitazione della liquidazione anche nel patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002), appare auspicabile un superamento delle precedenti pronunce e degli argomenti su cui si fondavano, riconoscendo così che la diversità degli interessi coinvolti nei due diversi tipi di processo non comporta una minore dignità di quelli sottesi al giudizio civile, che può pure esso concernere diritti fondamentali della persona.
Nel momento in cui è venuto meno il principio dell’intangibilità degli interessi coinvolti nel processo penale (attraverso la compressione del compenso per il difensore in gratuito patrocinio anche in quel tipo di giudizi), appare opportuno uniformare anche i criteri di liquidazione del compenso nei vari processi, atteso che la limitazione attualmente applicata al processo penale è diversa (e più contenuta) rispetto a quella operante nel civile ed anche nel caso di incarico penale di fiducia.
Già nel corso del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia, l’assemblea aveva deliberato una richiesta di modificare la disciplina in materia di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, al fine di eliminare le disparità e le ineguaglianze oggi presenti nella disciplina vigente; tale deliberazione era stata fatta propria dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura che aveva elaborato una bozza di intervento normativo proponendola all’attenzione della sfera politica e trovando interesse per l’introduzione di apposito disegno di legge; successivamente nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini, l’assemblea aveva deliberato all’unanimità, su istanza del medesimo Presidente del Consiglio Nazionale Forense, una richiesta di modificare la disciplina in materia di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, al fine di eliminare definitivamente le disparità e le ineguaglianze oggi presenti nella disciplina vigente; la proposta è stata ratificata all’unanimità anche dal XXXIV Congresso Forense del 2018 di Catania.
Vi è da considerare poi che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. Min. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, il criterio generale per le liquidazioni prevede solo che “il compenso dell’avvocato deve essere proporzionato all’importanza dell’opera prestata”.
In materia civile, amministrativa, contabile e tributaria, l’art. 4, comma 1, del medesimo D.M. (“Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”) stabilisce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento e’ di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”.
L’art. 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014 (“Parametri generali per la determinazione dei compensi”), operante in materia penale, prevede che “per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Vi è dunque solo nella materia penale una specifica disposizione che regola la liquidazione del compenso in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la previsione di di criteri diversi da previsti per i giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari.
Considerato, quindi, che dalla variegata ed equivoca normativa sopra menzionata emerge una disparità di trattamento del difensore d’ufficio, nonché del difensore dei non abbienti nel processo penale rispetto al difensore in regime di gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, è palese l’incertezza interpretativa e la necessità di uniformità nel trattamento del difensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.
Rimanendo invariato il quadro normativo, appare probabile il rinnovo dell’eccezione di illegittimità costituzionale per denunciare la disparità di trattamento fra il patrocinio processuale in sede civile, amministrativa, contabile e quello in sede penale.
Per la liquidazione dei compensi professionali del difensore d’ufficio e del difensore dei non abbienti in qualunque tipo di processo (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) è ragionevole tenere specifico conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa; le problematiche sollevate sono rilevanti ogni anno per svariate decine di migliaia di interessati all’accesso al diritto di difesa;
Per queste ragioni si propone venga equiparato il criterio di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato intervenendo sul TUSG – DPR 115/2002.
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DISEGNO DI LEGGE
(Parificazione nel trattamento di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato).
Articolo 1
l’art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Onorario e spese del difensore”) è sostituito dal seguente: “Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.”
Articolo 2
l’art. 106-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato”), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, è sostituito dal seguente: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
Articolo 3
l’art. 130, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte”), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, è sostituito dal seguente: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 comma 1’ D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.