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SEMPRE VALIDA L’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

NIENTE DECADENZA PER LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

DECADENZA LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO

La Corte di Cassazione (con la sentenza 2248/2019) interviene per chiarire i termini della liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato: con una pronuncia interpretativa si precisa una volta per tutte che non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia.

Fin dalla Finanziaria 2015 – legge 208, all’art. 1, co. 783 – si era previsto un intervento nel DPR 115/2002 TUSGS che inseriva un comma 3 bis all’art. 83 nel quale era disposta la necessaria contestualità tra la «pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta» e il «decreto di pagamento emesso dal giudice». La norma aveva portato a diverse e differenti statuizioni giursprudenziali in merito alle conseguenze di un suo mancato tempestivo rispetto (ovvero la mancata richiesta o l’omessa liquidazione all’epoca della definizione della fase processuale di riferimento).

Ora si è fatto chiarezza:

«l’art. 83 comma 3 bis del Dpr n. 115 del 2002, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio».

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza e dell’art. 83 del DPR 115/2002.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

 



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Art. 83 (L)
(Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. (1)
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.(2)

(1) Le parole: “al difensore” sono state inserite dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 783, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO PETITTI – Presidente –
Dott. ANTONELLO COSENTINO – Consigliere –
Dott. GIUSEPPE GRASSO – Consigliere –
Dott. ROSSANA GIANNACCARI – Consigliere –
Dott. MAURO CRISCUOLO – Rel. Consigliere –
Oggetto: PATROCINIO SPESE STATO
Ud. 04/04/2019 – 22
R.G.N. 9461/2018
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9461-2018 proposto da: – ricorrente –
(omissis)
quale difensore di se stessa, domiciliata in
ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
contro
( omissis)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; (omissis)
udita l’Avvocato

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(omissis) assumeva di avere assistito
1. L’Avvocato (omissis), ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in una controversia di lavoro decisa dal Tribunale di Ferrara con lettura del dispositivo all’udienza del 24 maggio 2016.

2. L’avv. (omissis) depositava in data 26/5/2016 istanza di liquidazione dei compensi professionali, chiedendo che fossero determinati in misura conforme a quanto statuito dalla sentenza dello stesso Tribunale nel capo relativo alle spese di lite.

3. Con decreto del 20/10/2016 il Tribunale rigettava l’istanza della ricorrente in quanto non presentata tempestivamente secondo le indicazioni di cui all’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002, sostenendo che il decreto di liquidazione, sebbene costituente un provvedimento autonomo, debba essere emanato contemporaneamente alla pronuncia definitiva sul merito della causa. Aggiungeva poi che in tal caso il difensore ha la possibilità di coltivare la propria domanda proponendo un procedimento ordinario ovvero chiedendo un decreto ingiuntivo.

4. L ‘avv. (omissis) depositava in data 19 aprile 2017 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bologna chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato al pagamento della somma di C 9.306,27 quale compenso per le prestazioni professionali rese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato.

5. Il Tribunale con ordinanza del 18 settembre 2017 ha rigettato la domanda rilevando che non sussisteva la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, non avendo parte ricorrente nemmeno argomentato sul punto. Inoltre la stessa ricorrente aveva attestato di aver presentato istanza di liquidazione al giudice della causa del merito ai sensi dell’art. 82 del DPR n. 115/2002, così che avrebbe dovuto previamente impugnare il provvedimento di rigetto.

6. Avverso tale ordinanza propone ricorso (omissis)
sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

1. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c. in relazione all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 in quanto la decisione gravata è stata adottata dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale.
Si assume che le Sezioni Unite con la sentenza n. 4485/2018 hanno affermato che il procedimento di cui all’art. 14 del citato D. Lgs. ha carattere esclusivo, e ciò anche nel caso in cui venga in discussione l’an della pretesa del difensore, con la conseguenza che la decisione doveva essere adottata dal Collegio e non anche dal giudice monocratico del Tribunale, determinando tale errore la nullità dell’ordinanza gravata.
L’esame delle ragioni poste a fondamento del motivo consente di rilevare l’inammissibilità del ricorso.
Ed, invero, va evidenziato che la ricorrente, avendo vista
disattesa la propria richiesta di liquidazione da parte del
Tribunale di Ferrara, in quanto ritenuta intempestiva, ha
opinato che fosse possibile coltivare le proprie pretese in sede ordinaria (cfr. Cass. n. 7633/2006).
Tuttavia reputa la Corte che in tal caso non sia possibile
applicare la previsione di cui al menzionato art. 14 che risulta invocabile nel caso di controversie promosse ai sensi dell’art. 28 della legge n. 794/1942. Tale legge fa però riferimento alla liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, precisazione questa che ne rende evidente la non invocabilità nel caso di specie in cui il difensore agisce
non già nei confronti del proprio cliente, e cioè del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ma nei confronti di quest’ultimo, facendo valere quindi un’obbligazione derivante non già da un rapporto contrattuale ma dalla stessa legge che dispone che il compenso prestato a favore di soggetti per i quali ricorrano le condizioni di legge sia a carico dello Stato.
Correttamente quindi il ricorso proposto è stato trattato a mente degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., risultando quindi corretta la decisione della domanda da parte del Tribunale in composizione monocratica.
Ciò però comporta altresì che, trattandosi di un’azione
proposta in via ordinaria avvalendosi del procedimento
sommario di cognizione, al di fuori dei casi in cui ne è
obbligatoria la proposizione ai sensi delle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2011, laddove la parte soccombente intenda contestare la correttezza della soluzione adottata con il provvedimento di cui all’art. 702 ter c.p.c. ( ed al di fuori delle ipotesi di inammissibilità di cui al secondo comma dello stesso
art. 702 ter c.p.c.), è tenuto ad appellare la decisione presa, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., risultando pertanto inammissibile la proposizione del ricorso per saltum, come appunto avvenuto nella fattispecie.

2. Ritiene il Collegio che, come peraltro sollecitato anche dal P.M., pur in presenza della declaratoria di inammissibilità, le problematiche che pone il secondo motivo di ricorso, impongano l’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 co. 3 c.p.c., attesa la particolare importanza delle questioni emerse. Infatti, il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 132 e 170 del DPR n. 115/2002 quanto alla legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.
Si deduce che erroneamente il Tribunale ha escluso la
legittimazione passiva dell’intimato in sede di cognizione
ordinaria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che sia appunto il Ministero della Giustizia il soggetto debitore dei compensi ed onorari costituenti spese di giustizia.

Ne consegue che anche laddove, come nella fattispecie, siano decorsi i termini previsti dal T.U. spese di giustizia per la presentazione al giudice della domanda di liquidazione dei salva la possibilità di agire in sede di compensi, resta cognizione ordinaria, restando però sempre legittimato passivo il Ministero intimato.

Reputa il Collegio che il reale contenuto della decisione del Tribunale non possa prescindere dalla disamina complessiva delle argomentazioni presenti nell’ordinanza gravata la quale, sebbene nella prima parte del provvedimento si sia soffermata sul rilievo del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, nella seconda parte, meglio esplicitando le ragioni di tale rilievo, richiama la pregressa circostanza
rappresentata dal fatto che l’avv. (omissis) aveva avanzato istanza di liquidazione al Tribunale di Ferrara, la quale era stata disattesa con provvedimento, che però non era stato fatto oggetto di opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 del DPR n. 115/2002.

La ragione quindi del ravvisato difetto di legittimazione è da individuarsi nel fatto che la parte abbia inteso agire in sede ordinaria nei confronti del Ministero senza aver prima esaurito le vie ordinarie di contestazione della legittimità del provvedimento che il legislatore ha previsto debba essere adottato ai fini della liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo quindi che tale circostanza fosse ostativa alla deducibilità del diritto nelle forme della cognizione ordinaria.

La correttezza di tale soluzione impone però di dover
esaminare la questione concernente gli effetti sul complessivo sistema della liquidazione dei compensi in esame della novella di cui all’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002 (introdotto dall’art. 1 co. 783 della legge n. 208/2015), questione che è stata oggetto di contrastanti soluzioni nelle prime pronunce adottate dai giudici di merito.

A seguito della novella, destinata ad operare a far data dal 1 gennaio 2016, mentre l’ articolo 83, secondo comma, prevede che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto… In
ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione“, il comma 3-bis specifica
che “11 decreto di pagamento è emesso dal giudice
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta“.

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Come segnalato dallo stesso Ministero della Giustizia nella Circolare del 10 gennaio 2018, presso i giudici di merito si sono venuti a manifestare diversi orientamenti e precisamente un primo, secondo cui la norma in esame avrebbe implicitamente introdotto un termine per il deposito dell’istanza di liquidazione
degli onorari relativi all’attività difensiva prestata in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che dunque dovrebbe intervenire prima della definizione del procedimento, con la conseguenza che, per le istanze depositate oltre tale termine, il magistrato sarebbe tenuto a dichiarare il “non luogo a provvedere” in quanto, in virtù della predetta norma, il giudice si sarebbe spogliato della potestas decidendi e l’avvocato, per ottenere il compenso dell’attività svolta, dovrebbe azionare un procedimento ordinario ovvero
richiedere un’ingiunzione di pagamento.

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Sempre in un’ottica volta a valorizzare gli effetti della novella, secondo un diverso orientamento, la preclusione in parola sarebbe da qualificare in termini di decadenza, cosicché le relative istanze, se tardive, sarebbero da dichiarare inammissibili.

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Altra tesi è invece quella che sostiene che il legislatore avrebbe posto una preclusione all’esercizio dell’attività decisoria da parte del giudice, sicchè, anche a fronte di istanze di liquidazione tempestivamente depositate, il giudice non potrebbe più liquidare i compensi ove nelle more abbia deciso la controversia principale.

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Risulta tuttavia maggioritaria, almeno in relazione al numero di provvedimenti editi sulle riviste giuridiche, la soluzione secondo cui l’art. 83, comma 3-bis, del DPR n. 115 del 2002 dovrebbe essere interpretato nel senso di aver inserito un referente temporale “meramente indicativo, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia”, da parte del giudice, del decreto di liquidazione.

Lo scopo della norma sarebbe quindi quello di accelerare la decisione, avendo lo scopo di favorire liquidazioni del compenso tempestive, ma senza che possa addivenirsi alla conclusione per cui il giudice perderebbe la potestas decidendi ove la richiesta di liquidazione fosse presentata dopo la definizione del processo e comunque una volta definita la causa cui si riferisce l’attività professionale per la quale si richiede la liquidazione dei compenso.

Reputa la Corte di dover optare per la tesi da ultimo riassunta, e che pertanto debba ritenersi che, nonostante l’introduzione del comma 3 bis dell’art. 83, e malgrado il tardivo deposito dell’istanza di liquidazione e l’intervenuta decisione sulla causa nella quale è stato prestato il patrocinio, il giudice conservi il potere di procedere con decreto alla liquidazione dei compensi
in favore del difensore della parte ammessa al beneficio in esame.

A favore di tale soluzione depongono innanzi tutto delle precise indicazioni di carattere letterale, occorrendo a tal fine porre a confronto la norma di cui all’art. 83 co. 3 bis, che non prevede alcuna esplicita decadenza, con quanto invece disposto dall’art. 71 dello stesso DPR che, per l’istanza di liquidazione del compenso per l’ausiliario del giudice, prevede che la stessa debba essere proposta a pena di decadenza entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni.

Né appare plausibile sostenere che la norma, sebbene sia
silente sul punto, abbia di fatto introdotto un termine di
decadenza, dovendosi optare per un’interpretazione restrittiva di tutte le norme che contemplino decadenze, in ragione del disposto di cui all’art. 14 disp. prel. c.c.

Ne discende che non appare riferibile alla fattispecie il diverso orientamento, maturato proprio in relazione al diritto al compenso degli ausiliari del giudice, secondo cui vi sarebbe l’esaurimento del potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del c.t.u. dopo la conclusione del procedimento (Cass. n. 11418/2003; Cass. n. 28299/2009; Cass. n. 20478/2017), che prende le mosse da un diverso fondamento normativo, che appunto contempla in maniera espressa un’ipotesi di decadenza.

Inoltre depone a favore di tale differenziazione anche la
differenza ontologica che si ravvisa tra la liquidazione del compenso del c.t.u. e quella disposta a favore del difensore che ha assistito la parte ammessa al beneficio, in quanto la prima attiene in ultima analisi alla regolamentazione degli oneri processuali tra le parti in giudizio, le quali sono tenute a farsi carico delle spese per gli importi riconosciuti al c.t.u. (e ciò anche in via di responsabilità solidale, gravando su tutte le parti del processo l’obbligo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della
sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese; cfr. Cass. n. 6199/1996; Cass. n. 22962/2004; Cass. n. 23586/2008; Cass. n. 25179/2013).

Viceversa la liquidazione degli onorari del difensore
patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (cfr. Cass. n. 1539/2015), ed al quale le parti rimangono totalmente estranee.
Tale differenza, come acutamente evidenziato da alcuni
provvedimenti di merito, si riverbera anche sul piano
processuale essendosi rimarcato che, mentre nel procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico sono litisconsorti necessari tutte le parti processuali (cfr. Cass. 7528/2006), nel procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso del
difensore è controparte necessaria solamente il Ministero della Giustizia, quale unico titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (Cass. S.U. n. 8516/2012).

Sempre sul piano normativo va richiamato quanto previsto dall’art. 83 co. 2 del DPR n. 115 del 2002 che, in relazione ai compensi maturati per il giudizio di cassazione, prevede che alla relativa liquidazione proceda il giudice del rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in cosa giudicata, norma (cfr. Cass. n. 11028/2009, secondo cui, anche nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito) che, pur tenuto conto della peculiarità del giudizio di cassazione e della chiara volontà del legislatore di escludere che il giudice di legittimità possa essere chiamato anche all’attività di liquidazione, che involge chiaramente valutazioni di merito e fattuali, denota come in alcuni casi la liquidazione non possa che avvenire quando la causa principale sia stata già decisa, non potendosi quindi ricollegare indefettibilmente alla decisione della causa anche il venir meno della potestas iudicandi sull’istanza di liquidazione.

In tal senso depone anche la previsione sempre contenuta nel secondo comma dell’art. 83 che prevede che il giudice competente possa provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione è avvenuto dopo la loro definizione.

La diversa soluzione che imporrebbe a pena di decadenza la presentazione dell’istanza di liquidazione e l’adozione della relativa decisione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, quanto meno dal punto di vista pratico, contraddirebbe la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la liquidazione dei compensi al difensore debba avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Cass. n. 7504/2011), trasformando, sempre in via di fatto, tale decreto in un atto essenzialmente endoprocessuale, legato indissolubilmente alla tempistica della causa cui si
trascurando in tal modo l’autonomia sia riferisce, provvedimentale che rimediale che la legge ha inteso assicurare a tale statuizione rispetto a quella che investe il merito della controversia.

A favore della tesi che opina nel senso che la funzione della al fine di novella sia essenzialmente sollecitatoria, raccomandare ai difensori ed al giudice, ai primi di immediatamente attivarsi per la richiesta di liquidazione, ed ai secondi di altrettanto rapidamente decidere sulla liquidazione, in prossimità della definizione della causa dinanzi a sé, potendo in tal modo meglio apprezzare la natura e la qualità delle prestazioni rese dall’avvocato, militano poi varie considerazioni di carattere pratico che, sebbene non risolutive, e di per sé sole idonee a sovvertire il testo della norma, ben possono orientare in chiave funzionale l’interpretazione della legge.

*

In primo luogo, l’esclusione per il giudice del merito, una volta definito il giudizio, del potere di liquidazione del compenso all’avvocato, imporrebbe la necessità di riproporre la domanda in sede ordinaria nei confronti dello Stato, con un giudizio affidato ad un giudice verosimilmente diverso da quello che ha definito la controversia cui si riferisce la richiesta (si pensi in tal senso al fatto che per tale controversia opererebbe di norma il foro erariale e che ciò escluderebbe che la controversia relativa al compenso possa essere affidata a giudici nel cui circondario non ha sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ancorchè in precedenza abbiano deciso la causa cui si riferisce la pretesa creditoria), venendo meno la ragionevole opportunità che il giudizio su entrambe le questioni sia affidato ad uno stesso giudice.

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Ancora, il meccanismo di liquidazione dei compensi dell’avvocato, ove non sorga contestazione tra le parti, è
destinato a concludersi con l’adozione di un decreto di
liquidazione che non importa spese processuali a carico dello Stato ritenuto debitore, laddove la proposizione in sede autonoma della domanda di liquidazione dei compensi esiterebbe in una decisione adottata all’esito di un giudizio contenzioso per il quale opererebbe il principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., con il conseguente possibile carico delle spese di lite in danno dello Stato.

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Infine, non deve trascurarsi la circostanza che, a fronte della presentazione della domanda di liquidazione dei compensi, potrebbe emergere la necessità di disporre gli accertamenti di cui agli artt. 79, co. 3, e 127, co. 4, D.P.R. n. 115/2002 per verificare l’effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio, con la conseguenza che aderendo alla tesi della decadenza del potere decisionale una volta definito il merito della causa, il giudice, per non perdere il potere di delibare sull’istanza di liquidazione, dovrebbe attendere l’esito di tali indagini (spesso di non poco momento) prima di pronunciare il provvedimento destinato a chiudere il processo innanzi a sè, con probabili dilatazioni dei tempi decisori.

Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto:

L’art. 83 comma 3 bis del DPR n. 115 del 2002, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevedono alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio.

4. Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c. enuncia il seguente principio di diritto:

“L’art. 83 comma 3 bis del DPR n. 115 del 2002, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”;

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A
Sezione Civile, in data 4 aprile 2019.
Il Presidente

Cass. civ., 9.9.2019, n. 22448 - Gratuito patrocinio
Alessio Alberti:

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