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REPERTORIO 2009/2019 AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO CIVILE

GRATUITO PATROCINIO AMMISSIONE 10 ANNI DI RACCOLTA REPERTORIO

REPERTORIO 2009/2019 AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO CIVILE

 

RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE AL 2019 IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CIVILE CON SINTESI RIEPILOGATIVA

ART. 126, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Partiamo dagli effetti della procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

Se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di originaria presentazione dell’istanza suddetta all’ordine professionale.

Poiché la detta istanza può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio, individuato “nel giudice o nel P.M., anche onorario, essa segue le disposizioni del codice di procedura penale e civile”. Ne consegue che, ove il processo non sia stato ancora instaurato, l’istanza deve essere proposta al presidente della sezione competente secondo le norme del codice di rito (nella specie, al presidente della sezione lavoro della corte d’appello), la cui decisione, in quanto adottata dal giudice a ciò competente, non può essere riesaminata dal collegio a cui sia stata, nel prosieguo, assegnata la causa.

Qualora il provvedimento di ammissione emesso dal Presidente del Consiglio dell’Ordine forense sia stato ratificato dall’organo collegiale competente, ex art. 126 del d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente ammesso al predetto beneficio non è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del medesimo decreto, e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del decreto citato.

L’art. 75 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 estende gli effetti dell’ammissione al beneficio a tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, ma non consente di reiterare l’istanza in seno al sub-procedimento introdotto dall’opposizione al diniego della domanda proposta nel processo principale.

Il relativo, provvedimento, inoltre, come prevede il successivo art. 126, viene comunicato al magistrato competente a conoscere del merito o davanti al quale pende il processo.

L’art. 75 del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. Spese di giustizia) estende gli effetti dell’ammissione, ma non legittima a ritenere reiterabile l’istanza nelle procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento principale.

Non può essere proposta una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in seno al sub-procedimento introdotto dall’opposizione al diniego di ammissione. L’istanza, ove presentata, non dà luogo alla sequenza descritta dall’art. 126 del citato D.P.R. n. 115 (la quale presuppone la pendenza di un procedimento principale, quale sede dell’istanza). Il provvedimento adottato dal giudice dell’opposizione, in replica all’istanza, non è autonomamente impugnabile.

Infine, l’ammissione abilita alla scelta di un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 80), con la conseguenza che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati, nella metà dell’ordinario, dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento (art. 82) e che nessun altro compenso può essere percepito dal difensore dal proprio assistito (art. 85).

Naturalmente, come si desume dalla riferita disciplina, la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato si completa con la scelta di un avvocato iscritto, a sua domanda, nell’elenco degli avvocati che abbiano, a giudizio del Consiglio dell’ordine di appartenenza, i requisiti per svolgere la relativa attività. Tale elemento rappresenta circostanza meramente obiettiva, indipendente da qualsiasi volontà manifestata dalle parti del mandato professionale, ed opera per il solo fatto che lo stesso sia conferito da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ricevuto da avvocato iscritto nel relativo elenco. Di tale elemento non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, poiché il giudice, ricevuta dal C.O.A. la comunicazione dell’ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, può verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, come precisa l’art. 81, comma quarto, è pubblico.

In merito al cumulo dei redditi dei conviventi per la determinazione del rispetto della soglia reddituale, la pretesa fatta valere nei confronti dell’ex convivente, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari, non può ritenersi manifestamente infondata – con conseguente revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio – sul solo rilievo della “insussistenza sia normativa che giurisprudenziale dell’ipotesi di violazione degli obblighi familiari in ipotesi di persone unite dal solo vincolo more uxorio”, dovendosi per contro, verificare in concreto la sussumibilità di tale posizione nell’ambito della categoria dei diritti fondamentali della persona, senza che assuma rilievo il tipo di unione al cui interno la lamentata lesione si sarebbe verificata.

Ad ogni buon conto, il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (art. 122, D.P.R. n. 115/2002), sia la revoca, ex post, dell’ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136, comma 2, dello stesso D.P.R.).

Se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il magistrato revoca con decreto l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine. Ai sensi dell’art. 126, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 115/2002, infatti, costituisce presupposto per l’ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

Gli atti relativi alla ammissione al patrocinio vanno trasmessi al magistrato e, ai sensi del successivo art. 127, D.P.R. n. 115 del 2002, all’ufficio finanziario competente perché verifichi l’esattezza del reddito attestato e la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, considerato che la natura anticipata e quindi provvisoria del decreto di ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine è altresì riscontrabile dall’art. 127, comma 4, che, quale norma di chiusura del procedimento di ammissione, stabilisce che: “la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è, in ogni tempo, anche successivamente all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero, su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di Finanza”.

Avv. Victor Rampazzo & Avv. Alberto Vigani

Per Associazione Art. 24 Cost.

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  • Cass. civ. Sez. II Ord., 04/09/2017, n. 20710 (rv. 645241-01)

 

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all’ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell’ordine. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 03/12/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2017

 

 

  • Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 04/09/2017, n. 20710

 

Ai sensi dell’art. 126 del D.P.R. n. 115 del 2002, nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. Il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile nel caso in cui, sebbene l’istanza di ammissione sia stata presentata anteriormente al deposito dell’atto di reclamo, ex art. 669-terdecies c.p.c., in ordine al quale era stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio, l’emissione della delibera di ammissione sia intervenuta successivamente a tale deposito. In siffatta evenienza l’ammissione al gratuito patrocinio deve intendersi avvenuta con decorrenza al deposito del suddetto reclamo in cancelleria.

 

 

  • Cass. pen. Sez. IV Sent., 20/04/2017, n. 21921 (rv. 270163)

 

In materia di patrocinio a spese dello Stato, ove l’istanza di ammissione, presentata ai sensi dell’art. 124 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 al competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia stata rigettata o dichiarata inammissibile, la stessa può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio, che decide, ex art. 126, comma terzo, del citato d.P.R., con provvedimento non soggetto ad impugnazione. (Rigetta, Trib.sorv. Sassari, 09/09/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2017

 

 

  • Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 12/04/2017, n. 9538 (rv. 643826-01)

 

In materia di patrocinio a spese dello Stato, qualora il provvedimento di ammissione emesso dal Presidente del Consiglio dell’Ordine forense sia stato ratificato dall’organo collegiale competente, ex art. 126 del d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente ammesso al predetto beneficio non è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del medesimo decreto, e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del decreto citato. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TARANTO, 28/10/2015)

FONTI

CED Cassazione, 2017

 

 

  • Cass. pen. Sez. IV, 05/04/2017, n. 29069

 

L’art. 75 del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. Spese di giustizia) estende gli effetti dell’ammissione, ma non legittima a ritenere reiterabile l’istanza nelle procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento principale. Non può essere proposta una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in seno al sub-procedimento introdotto dall’opposizione al diniego di ammissione. L’istanza, ove presentata, non dà luogo alla sequenza descritta dall’art. 126 del citato D.P.R. n. 115 (la quale presuppone la pendenza di un procedimento principale, quale sede dell’istanza). Il provvedimento adottato dal giudice dell’opposizione, in replica all’istanza, non è autonomamente impugnabile.

 

 

  • Cass. pen. Sez. IV Sent., 05/04/2017, n. 29069 (rv. 271090)

 

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 75 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 estende gli effetti dell’ammissione al beneficio a tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, ma non consente di reiterare l’istanza in seno al sub-procedimento introdotto dall’opposizione al diniego della domanda proposta nel processo principale. (Rigetta, Trib.sorv. Sassari, 09/09/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2017

 

8. Cass. civ. Sez. Unite, 20/01/2014, n. 1012

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 115/2002, “per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. Il relativo, provvedimento, inoltre, come prevede il successivo art. 126, viene comunicato al magistrato competente a conoscere del merito o davanti al quale pende il processo. Infine, l’ammissione abilita alla scelta di un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 80), con la conseguenza che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati, nella metà dell’ordinario, dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento (art. 82) e che nessun altro compenso può essere percepito dal difensore dal proprio assistito (art. 85). Naturalmente, come si desume dalla riferita disciplina, la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato si completa con la scelta di un avvocato iscritto, a sua domanda, nell’elenco degli avvocati che abbiano, a giudizio del Consiglio dell’ordine di appartenenza, i requisiti per svolgere la relativa attività. Tale elemento rappresenta circostanza meramente obiettiva, indipendente da qualsiasi volontà manifestata dalle parti del mandato professionale, ed opera per il solo fatto che lo stesso sia conferito da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ricevuto da avvocato iscritto nel relativo elenco. Di tale elemento non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, poiché il giudice, ricevuta dal C.O.A. la comunicazione dell’ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, può verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, come precisa l’art. 81, comma quarto, è pubblico.

FONTI

Sito Il caso.it, 2014

 

9. Cass. civ. Sez. I Sent., 20/06/2013, n. 15481 (rv. 627112)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la pretesa fatta valere nei confronti dell’ex convivente, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari, non può ritenersi manifestamente infondata – con conseguente revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio – sul solo rilievo della “insussistenza sia normativa che giurisprudenziale dell’ipotesi di violazione degli obblighi familiari in ipotesi di persone unite dal solo vincolo more uxorio”, dovendosi per contro, verificare in concreto la sussumibilità di tale posizione nell’ambito della categoria dei diritti fondamentali della persona, senza che assuma rilievo il tipo di unione al cui interno la lamentata lesione si sarebbe verificata. (Cassa con rinvio, Trib. Treviso, 19/06/2009)

FONTI

CED Cassazione, 2013

Danno e Resp., 2013, 11, 1107

Nuova Giur. Civ., 2013, 11, 994 nota di LENTI

 

10. Cass. civ. Sez. II, 23/11/2011, n. 24729

In tema di liquidazione dei diritti ed onorari dell’attività del difensore, non è possibile condizionare gli effetti della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla data della relativa emissione.

FONTI

Fisco on line, 2012

 

11. Corte cost. Ord., 17/07/2009, n. 220

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono l’obbligo per il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di motivare sulla non manifesta infondatezza della pretesa che l’istante intende far valere in giudizio, e impediscono al giudice, in sede di liquidazione degli onorari spettanti al difensore, di accertare se, sin dall’inizio, la pretesa fatta valere fosse palesemente non fondata. Il rimettente, infatti, non ha adeguatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, posto che il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (art. 122, D.P.R. n. 115/2002), sia la revoca, ex post, dell’ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136, comma 2, dello stesso D.P.R.).

FONTI

Sito uff. Corte cost., 2009

 

12. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/05/2009, n. 11364 (rv. 608159)

In materia di patrocinio a spese dello Stato, ove l’istanza di ammissione, ritualmente presentata ai sensi dell’art. 124 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 al competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia stata rigettata per manifesta infondatezza, la stessa può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio, individuato “nel giudice o nel P.M., anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni del codice di procedura penale e civile”. Ne consegue che, ove il processo non sia stato ancora instaurato, l’istanza deve essere proposta al presidente della sezione competente secondo le norme del codice di rito (nella specie, al presidente della sezione lavoro della corte d’appello), la cui decisione, in quanto adottata dal giudice a ciò competente, non può essere riesaminata dal collegio a cui sia stata, nel prosieguo, assegnata la causa. (Rigetta, App. Milano, 24/04/2008)

FONTI

Mass. Giur. It., 2009

CED Cassazione, 2009

 

13. T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater Sent., 04/05/2007, n. 3990

Sulla possibilità di revoca della ammissione al gratuito patrocinio da parte del giudice investito della causa non pare possano sussistere dubbi (cfr. TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n. 157/2006; TAR Campania, Napoli, IV, n. 1879/2006 e n. 1042/2006), atteso che l’art. 136 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al secondo comma, espressamente prevede che con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Ai sensi dell’art. 126, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 115/2002, infatti, costituisce presupposto per l’ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

 

14. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 07/08/2006, n. 7881

Ai sensi dell’art. 126, D.P.R. n. 115 del 2002, il provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine ammette l’istante ad usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce oggetto di una ammissione in via anticipata (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 agosto 2005, n. 10621 e 4 agosto 2005, n. 10622) e, ai sensi del comma 2 dell’articolo, gli atti relativi alla ammissione al patrocinio vanno trasmessi al magistrato e, ai sensi del successivo art. 127, D.P.R. n. 115 del 2002, all’ufficio finanziario competente perché verifichi l’esattezza del reddito attestato e la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, considerato che la natura anticipata e quindi provvisoria del decreto di ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine è altresì riscontrabile dall’art. 127, comma 4, che, quale norma di chiusura del procedimento di ammissione, stabilisce che: La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è, in ogni tempo, anche successivamente all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero, su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di Finanza.

REPERTORIO_ L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
Alessio Alberti:
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