LA RIFORMA SUL GRATUITO PATROCINIO DI BONAFEDE CI RICORDA QUALCOSA?
ARRIVA UNA RIFORMA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: UN DISEGNO DI LEGGE DELLO STESSO MINISTRO BONAFEDE. IL DDL RECEPISCE LE PROPOSTE DEL CONGRESSO FORENSE
ddl in riforma del gratuito patrocinio
Alla Camera dei Deputati è stato presentato il 31 maggio un ddl (A.C. n.1881), titolato “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”, che è stato assegnato alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 21 giugno.
Si parla di dare piena attuazione al principio costituzionale espresso al comma III dell’articolo 24 della Costituzione, in tema di diritto di difesa dei non abbienti, aggiornando il testo unico del 2002 in ragione dell’evoluzione legislativa e dichiarando di voler risolvere alcune disfunzioni rilevate dalla la prassi applicativa.
In particolare:
riformulazione dell’art. 82, il d.d.l.per aggiornare i compensi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 55/2014, come modificato dal successivo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 37/2018: saranno liquidati dal giudice osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, alle spese e alle indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, applicando i valori parametrici di cui alle tabelle allegate al decreto adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della L. n. 247/2012, in modo che non risultino superiori ai valori medi;
si introduce il patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di negoziazione assistita, in tutte le ipotesi ove tali procedure costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
si estende l’ammissione della persona offesa al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dal T.U.:
A) articolo 570, II comma, numero 2, c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la violazione è in danno di discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro,
B) articolo 570-bis, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, ove commessa in danno di figli minori o inabili al lavoro,
C) articolo 613-bis, che ha introdotto il delitto di tortura.
inoltre è previsto che il magistrato dichiara inammissibile l’istanza ovvero concede o nega l’ammissione al patrocinio con decreto motivato comunicato all’interessato; il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce la comunicazione se l’interessato è presente all’udienza. L’interessato o il suo difensore hanno diritto di estrarre copia del provvedimento ed averne notizia, anche a mezzo PEC. Altresì è prevista la possibilità depositare l’istanza di liquidazione dopo la conclusione del procedimento come previsto dalla più recente Cassazione. Si disciplina poi la successione di procuratori nel mandato in regime di beneficio.
Si rileva interesse per quanto proposto anche perchè riunisce per molta parte istanze provenienti dall’avvocatura di base e dallo stesso congresso (Rimini, Catania, Roma), anche con le mozioni di Movimento Forense e di Art. 24 Cost..
Si manifesta così un percorso virtuoso nel quale l’avvocatura raccoglie dalla vita reale le necessità delle persone aventi diritto e degli operatori, le elabora e le canalizza nel percorso istituzionale della massima assise dell’avvocatura e poi, anche attraverso il mondo ordinistico, le porta all’attenzione della politica che le fa sue e le instrada verso la realtà legislativa.
In questo frangente, abbiamo visto raccogliere idee e proposte che sono partite dall’associazionismo forense e hanno maturato una visibilità nelle camere parlamentari della scorsa legislatura, per infine concretizzarsi in un progetto dello stesso governo, con un progetto di legge firmato dal Ministro di Giustizia Alfonso Bonafede.
Le proposte possono essere integrate a costo zero: sarà perciò necessario seguire da vicino il cammino parlamentare per consentire l’inserimento di quegli emendamenti capaci di ottenre la maggior rispondenza alle necessità della vita degli avvocati, per come esposte nelle stesse indicazioni originarie.
Riportiamo di seguito il riepilogo delle tre principali novità contenute nella proposta governativa ed il loro precedente cammino congressuale.
Alberto Vigani
per Movimento Forense
***
**1**
**ESTENSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO A NEGOZIAZIONE ASSISTITA**
**MOZIONE CONGRESSUALE RIMINI N. 19**
All’articolo 74 (L), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).
1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«6. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deposita istanza di ammissione al patrocinio ai sensi degli articoli 122 e seguenti del medesimo testo unico. Il successivo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è trasmesso unitamente all’accordo di negoziazione assistita, o al riepilogo dell’attività svolta dall’avvocato in caso di mancato accordo, al presidente del tribunale competente che provvede all’emissione del decreto di liquidazione ai sensi degli articoli 82 e 130 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002»;
b) all’articolo 6:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla redazione, alla modifica e allo scioglimento dei contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla regolamentazione e alla modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovano nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, depositano istanza di ammissione al patrocinio ai sensi degli articoli 122 e seguenti del medesimo testo unico. Il successivo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è trasmesso unitamente all’accordo di negoziazione assistita al pubblico ministero presso il tribunale competente, ai sensi degli articoli 82 e 130 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione o del nullaosta dell’accordo di negoziazione assistita. In caso di mancato accordo, il riepilogo dell’attività svolta dall’avvocato è inviato al presidente del tribunale competente che provvede all’emissione del decreto di liquidazione ai sensi dei citati articoli 82 e 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002»;
2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di modifica e scioglimento del contratto di convivenza e dei patti prematrimoniali, nonché di regolamentazione e modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati».
**Disegno di legge C. 3479 per l’estensione del gratuito patrocinio alla negoziazione assistita**.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).
1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«6. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deposita istanza di ammissione al patrocinio ai sensi degli articoli 122 e seguenti del medesimo testo unico. Il successivo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è trasmesso unitamente all’accordo di negoziazione assistita, o al riepilogo dell’attività svolta dall’avvocato in caso di mancato accordo, al presidente del tribunale competente che provvede all’emissione del decreto di liquidazione ai sensi degli articoli 82 e 130 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002»;
b) all’articolo 6:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla redazione, alla
modifica e allo scioglimento dei contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla regolamentazione e alla modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovano nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, depositano istanza di ammissione al patrocinio ai sensi degli articoli 122 e seguenti del medesimo testo unico. Il successivo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è trasmesso unitamente all’accordo di negoziazione assistita al pubblico ministero presso il tribunale competente, ai sensi degli articoli 82 e 130 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione o del nullaosta dell’accordo di negoziazione assistita. In caso di mancato accordo, il riepilogo dell’attività svolta dall’avvocato è inviato al presidente del tribunale competente che provvede all’emissione del decreto di liquidazione ai sensi dei citati articoli 82 e 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002»;
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 74 (L), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È inoltre assicurato il patrocinio per l’assistenza del cittadino non abbiente nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando la predetta procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e al termine di essa è stato rag- giunto un accordo »;
b) all’articolo 75 (L), dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
« 2-ter. Le disposizioni generali e particolari sul patrocinio a spese dello Stato si applicano, in quanto compatibili, alle procedure di cui all’articolo 74, comma 2-bis »;
**LIQUIDAZIONE COMPENSI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**
TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA
ART. 82 (L) (Onorario e spese del difensore) 1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell’ordine, **tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa**.
l’art. 82, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Onorario e spese del difensore”) sia sostituito dal seguente: “Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente e **tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti**.”
a) il comma 1 dell’articolo 82 è sostituito dal seguente:
« 1. Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando **la tariffa professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali nonché della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stata necessaria intrattenere con il cliente e con altri soggetti**.»;
« 1. Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le modalità di cui all’articolo 83, osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, alle spese e alle indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti compiuti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il giudice applica i valori parametrici previsti dalle tabelle allegate al decreto adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in modo che non risultino superiori ai valori medi »;
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
….
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
……
Art. 570 bis Codice penale
….
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
….
**MOZIONE CONGRESSO DI RIMINI**
Art. 1.
“1. All’articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «609-undecies del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e del reato di cui all’articolo 570 II comma, n. 2, del codice penale con riferimento ai soli ai figli minori od inabili al lavoro».
**DDL disegno di legge (C. 3720 e S. 2367**) per l’estensione del gratuito patrocinio senza limite di reddito a favore di figli minori e disabili nella costituzione di parte civile per il reato di mancato versamento degli alimenti.
Art. 1.
1. All’articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «609-undecies del codice penale» sono inserite le seguenti: «e dal reato di cui all’articolo 570, secondo comma, numero 2), del codice penale commesso in danno dei figli minori o inabili al lavoro».
1) al comma 4-ter, le parole: « agli articoli 572 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 570, secondo comma, numero 2), e 570-bis, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572 » e le parole: « e 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-bis e 613-bis »;
View Comments (0)