Sempre più spesso il ricorso in opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 viene svolto dai migranti che vdeodno revocato il patrocinio a spese dello Stato nell’impugnativa avverso il diniego dello status di rifugiato.
Conoscere il percorso corretto per lo svolgimento del ricorso è importante ed il patrocinio tecnico, ovvero la difesa a messo avvocato, può fare davvero la differenza per l’accoglimento del ricorso. Questo anche se in teoria il ricorso in revoca dell’ammissione o in opposizione alla mancata ammissione può essere proposto anche in proprio. Questo perchè spesso, se il ricorso non è fondato su basi inoppugnabili si ha la successiva revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato quale conseguenza “automatica” del rigetto della domanda di protezione, che viene apoditticamente dichiarata come “manifestamente infondata” anche in presenza, come nel caso di specie, di plurimi precedenti favorevoli specifici di altri uffici giudiziari, compreso il Tribunale di Venezia.
Tuttavia si deve ricordare che il protocollo di Intesa sottoscritto il 07.07.2017 tra Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Nazionale Forense contenente “Linee Guida in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di protezione internazionale” riconosce nei suoi “considerando” che “i diritti inviolabili dei richiedenti la protezione internazionale si concretizzano assicurando loro il pieno accesso alla giustizia, anche mediante la fruizione del patrocinio a spese dello stato, la cui disciplina deve trovare puntuale e rigorosa applicazione” e che “la necessità di offrire ai richiedenti la protezione internazionale una difesa effettiva … porta come indefettibili corollari sia quello dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, sia quello di garantire la presenza di un interprete la cui retribuzione sia comunque posta a carico dello stato, sia soprattutto quello di assicurare al difensore un compenso effettivo e commisurato alla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito di tali procedimenti”.
La valutazione preliminare del COA sulla non manifesta infondatezza del ricorso, prevista dagli artt. 122 e 126 Testo Unico Spese di Giustizia, deve limitarsi all’astratta inquadrabilità del caso nel perimetro della protezione internazionale e della tutela umanitaria o alla verifica circa la sussistenza di cause di inammissibilità.
La valutazione ex post da parte del magistrato, titolare del potere di revoca del beneficio ex art. 136 del medesimo Testo Unico, come interpretato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 220/2009 è limitato all’accertamento dell’esistenza e del perdurare delle condizioni di ammissibilità (requisiti economici) e dell’assenza di malafede o colpa grave da parte di chi agisce o resiste in giudizio.
Il D.lgs. n.142 del 18 agosto 2015, attuativo delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, ha introdotto specifiche modifiche al D.lgs. n. 25/2008 volte a disciplinare con maggior rigore il concetto di “manifesta infondatezza” della domanda di protezione internazionale.
Ai sensi del nuovo combinato disposto di cui agli artt.32, co.1, lett. b-bis e 28 bis, co.2, lett. a), del D.lgs. n.25/2008, in presenza di una domanda di protezione “…manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251…”, la Commissione è tenuta a disporne il rigetto per “manifesta infondatezza” dopo averne effettuato l’esame secondo la procedura accelerata prevista dall’art. 28 bis.
Ogniqualvolta la Commissione non ricorre a tale opzione decisionale viene di per sé esclusa la “manifesta infondatezza” dell’istanza.
Anche l’ulteriore novella introdotta con il “Decreto Salvini” DL n. 113/2018 limita le ipotesi di revoca del patrocinio a spese dello stato – o piu’ esattamente prevede la “esclusione del compenso” al difensore ed al consulente di parte (art. 15 del DL n. 113/18 che introduce nel TUSG l’art. 130 bis) ) – nei soli casi di inammissibilità dell’impugnazione.
L’art. 3 lett a) del citato Protocollo di Intesa CNF / CSM del 07.07.2017 formula l’auspicio “..che non sia disposta automaticamente la revoca del beneficio in caso di rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale o di riconoscimento dello status di rifugiato politico”.
Il che, di contro, è esattamente quanto accade presso la Corte d’Appello di Venezia da un anno a questa parte.
Per aiutare coloro che si trovino nella situazione di doversi opporre alla revoca della concessione del gratuito patrocinio in materia di protezione sussidiaria o umanitaria riportiamo due esempi di ricorso che possono essere utile traccia per tutti gli interessati.
Ringraziamo per la concessione degli esempi, e degli spunti ivi contenuti, l’avvocato Francesco tartini di Treviso.
David del Santo
per Associazione Art. 24 Cost.
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AL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
RICORSO EX ART. 170 DEL DPR N. 115/2002 – ART. 15 DEL D.L. N. 150/2011 IN OPPOSIZIONE A REVOCA DELL’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE
Promosso da:
CITTADINO STRANIEROD nato in Pakistan il 06.12.1995 – CCCCCCCCCCCCCC alias CCCCCC (nome) CCCCCCC (cognome) attualmente domiciliato a Treviso (TV) via II MARZO n. 50
in attesa di ammissione al patrocinio a spese dello stato per la presente procedura giusta l’istanza inviata con modalità telematiche al COA di Venezia.assistito e difeso giusto il mandato in calce al presente atto dall’avv. Francesco Tartini del Foro di Treviso – c.f. TRTFNC63H13C957E e con domicilio eletto in Venezia – Mestre, via Temanza n. 3/5 presso lo studio dell’avv. Antonello Mengato, dichiarando il difensore che ove ogni comunicazione o notifica relativa al presente procedimento potrà essere effettuata anche a mezzo fax al n. 0423 303457 oppure a mezzo pec all’indirizzo francescotartini@pec.ordineavvocatitreviso.it
RicorrenteCONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro Pro Tempore e con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, piazza San Marco n. 63
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.itResistente
per l’annullamento o la revoca della sentenza n. 1342/2019 della Corte d’Appello di Venezia, depositata e pubblicata in data 28.03.2019 – proc. n. 3319/17 RG relativamente alla statuizione di revoca del patrocinio a spese dello stato per manifesta infondatezza del ricorso.
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I difensori che si occupano di protezione internazionale hanno da tempo preso atto che la Terza Sezione della Corte d’Appello di Venezia, differentemente da altri uffici giudiziari di pari livello, rigetta le impugnazioni in subiecta materia con percentuali bulgare prossime al 100%.
Oltre a ciò assistono al costante ricorso da parte della medesima sezione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato quale conseguenza “automatica” del rigetto della domanda di protezione, che viene apoditticamente dichiarata come “manifestamente infondata” anche in presenza, come nel caso di specie, di plurimi precedenti favorevoli specifici di altri uffici giudiziari, compreso il Tribunale di Venezia
E’ una pratica che si inserisce nella scia delle polemiche politiche, infondate ma di sicuro effetto propagandistico, su presunte speculazioni lobbystiche da parte di chi si rende disponibile a tutelare il diritto costituzionale alla difesa anche di soggetti deboli e che non rappresentano certo una clientela economicamente appetibile come i richiedenti la protezione internazionale, e che francamente sembra rispondere solo a logiche deflattive degli innegabili carichi di lavoro degli uffici giudiziari.
In altre parole si assiste al tentativo di scoraggiare i difensori dall’esercizio delle loro funzioni, e quindi dal presentare ricorsi ed impugnazioni, incidendo anche sui modestissimi compensi che derivano dall’ammissione al patrocinio a spese dello stato.Lo stesso Ministero dell’Interno, nelle comparse con le quali si costituisce in giudizio, ha iniziato ad introdurre sistematicamente anche una formale richiesta di revoca dell’ammissione al beneficio, che nelle decisioni della Corte Veneta trova sistematica accoglienza.
A fronte di tale orientamento, che non è riscontrabile negli altri settori del diritto civile e penale, i difensori che si occupano di questa materia, a cominciare dallo scrivente, ritengono di dover presentare formale opposizione, nelle forme previste dall’art. 170 TUSG, in primis a tutela dei propri assistiti e poi a tutela della propria dignità professionale, risolvendosi il giudizio di manifesta infondatezza dell’azione in una chiara censura anche all’operato della difesa.
Opposizioni che peraltro stanno già trovando accoglimento da parte del Presidente delegato, giusta la recentissima ordinanza 19.03.2019 che si allega, e che come unico risultato hanno portato la sezione a cercare di motivare con maggiore attenzione la revoca del patrocinio a spese dello stato, passando dal mero sillogismo: rigetto = manifesta infondatezza ad affermare che, di volta in volta, l’appellante avrebbe agito con malafede, dolo o colpa grave…
Note procedurali e sulla legittimazione passiva
La presente procedura viene radicata alla luce delle indicazioni della Corte di Cassazione che, in assenza di una specifica previsione normativa sull’impugnazione del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato ha dichiarato applicabile l’art. 170 del DPR 115/2002 ed ha individuato come legittimato passivo, per le ipotesi diverse da quella in cui la revoca viene richiesta dall’Ufficio Finanziario ex art. 123 comma 3 del medesimo TUSG, il Ministero della Giustizia (sentenza S.U. 29.05.2012 n. 8516; sentenza sez. I 17.10.2011 n. 21400 e sentenza sez. II 26.10.2015 n. 21700) 1.
Trattandosi di decisione assunta contestualmente alla sentenza n. 929/19 che ha respinto nel merito l’appello in materia di protezione internazionale proposta dal ricorrente, secondo il piu’ recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 06.12.2017 n. 29228, essa va impugnata, indipendentemente dall’eventuale impugnazione della decisione di merito (che in effetti l’odierno ricorrente provvederà a proporre ex art. 360 c.p.c.) con autonomo ricorso ex art. 170 TUSG:
Conclusivamente, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”. 2
La vicenda personale e giudiziaria del ricorrente
Si riporta, proprio per contestare che l’appello de quo costituisca un caso paradigmatico di malafede (così alla pag. 22 della sentenza impugnata) l’incipit con cui questa difesa, subentrata in secondo grado al precedente difensore del sig. CITTADINO STRANIERO, apriva la citazione in appello del 23.09.2017 e l’illustrazione della vicenda personale:
… Nonostante gli attacchi terroristici che si verificano nel Paese in questione, la sicurezza risulta sotto controllo, come emerge dalla presenza di agenti delle Nazioni Unite come l’UNDP e l’ACNUR; da anni in Pakistan si trova un rilevante di rifugiati provenienti dall’Afghanistan, sotto il controllo dell’Agenzia ACNUR e recentemente, nell’autunno del 2016, rappresentanti dell’ACNUR hanno pubblicamente elogiato il governo del Pakistan per aver deciso di prorogare il rimpatrio di quei rifugiati fino al 31 marzo 2017.
Tribunale di Venezia – ordinanza 24.06.2017 – proc. n. 4798/16 RG GD dott. Arbia
… diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione è possibile ravvisare nella specifica regione di provenienza la presenza di un conflitto armato interno da cui può conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra piu’ gruppi armati (cfr. Corte di Giustizia Unione Europea, 30-01-2014, n. 285/12) valendo anche in questo caso le ragioni enunciate in trib. Venezia 10.01.2017 dove sula base del raporto EASO 2015 è stato ritenuto che il Punjab, sebbene meno colpito rispetto ad altre zone del pakistan (Fata e Khiber) sia connotato da una situazione di conflitto tra gruppi armati e polizia e tra gruppi settari brutali….
Tribunale di Venezia – ordinanza 13.06.2017 – proc. n. 8518/16 RG GD dott. Simone
La difesa ha scelto di aprire il presente atto di appello mettendo a confronto due diverse letture della stessa identica situazione odierna del paese di provenienza, (il Pakistan, provincia del Punjab) resa da due giudici del medesimo tribunale (entrambi togati e di lunga esperienza) e nello stesso arco di tempo.
Lettura resa inevitabilmente senza alcuna “cognizione diretta” da parte di chi è chiamato a giudicarla, e che assuma coloriture completamente diverse in base alla sensibilità personale ed al grado di approfondimento della situazione interna.
Il Giudice estensore dell’ordinanza oggi impugnata 3, che oltretutto riconosce che nel paese si verificano attacchi terroristici non opera alcuna distinzione tra le diverse province o distretti di una nazione complessa ed articolata come il Pakistan, e si limita ad affermare che la sicurezza risulta sotto controllo, motivando tale impegnativa conclusione con la presenza di agenti delle Nazioni Unite come UNDP e Acnur e di profughi afgani, senza minimamente citare le fonti di riferimento e senza indicare dove e come vivano questi “indicatori” dell’asserita sicurezza interna.
Molto piu’ articolata è l’ordinanza del dr. Simone, che in primis delimita l’ambito di riferimento al Punjab, fa un espresso richiamo ad un precedente conforme del medesimo Tribunale di Venezia ex art. 118 att. (ordinanza 10.01.2017) e cita la fonte COI (il Rapporto Easo 2015 sul Pakistan 4) in base al quale quella pronuncia era stata resa.
Precisa poi, riportando estesamente un paragrafo in lingua inglese del rapporto Easo 2016, che la situazione interna del Punjab non risulta essere migliorata significativamente nel corso del 2016.
Pare francamente a questa difesa che da un primo sommario confronto tra l’ordinanza della dott. Arbia oggi impugnata e quella resa 9 giorni prima dal Presidente Simone, non si possa non riconoscere la superficialità della motivazione con la quale il Giudice estensore nega che nel Punjab sussista una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata rilevante ex art. 14 lett c) del D. Lgs. 251/07.
Convinzione che si rafforza esaminando da un lato le piu’ recenti fonti COI messe a disposizione dal portale Easo, in particolare una relazione della Commissione Nazionale Asilo incentrata su Punjab e Gujnranwala del 25.08.2017, che ha anche il pregio di rendere in italiano ampi stralci del rapporto Easo 2016 (che a differenza dell’edizione 2015 è disponibile solo in lingua inglese) e dall’altro l’ampia messe di precedenti giurisprudenziali che riconoscono una misura di protezione internazionale ai richiedenti originari del Punjab Pakistano, e facilmente consultabili in rete grazie a portali specializzati come Veneto Immigrazione, Asgi o Melting Pot 5
Il solo portale “Melting Pot Europa” nato nel Veneto nel 1996 come progetto di comunicazione indipendente frutto dell’impegno collettivo di associazioni, esperti, avvocati, docenti, attivisti, giornalisti, ha pubblicato tra il 2016 ed il 2017 una trentina di ordinanze e sentenze integrali di altrettanti uffici giudiziari italiani che, con pur diverse chiavi di lettura rispetto alla situazione interna del Pakistan, e prevalentemente del Punjab, approdano a conclusioni del tutto diverse da quelle dell’ordinanza oggi impugnata 6.
E ciò consente quantomeno di affermare la non manifesta infondatezza della presente impugnazione, e soprattutto la necessità e l’urgenza di linee interpretative uniformi quantomeno all’interno degli stessi uffici giudiziari, compito che tradizionalmente compete alle Corti d’Appello e che, proprio in questa delicata e complessa materia viene a cessare con l’entrata in vigore della “riforma Minniti”!
Consente altresì di affermare fin d’ora (ma sul punto ritorneremo in seguito citando dati specifici) che la situazione sociale e politica in cui si è sviluppata la vicenda personale del ricorrente è quella di una provincia in cui operano vari attori armati e la popolazione vive in un clima di violenza diffusa, e che offre pertanto pieno “riscontro esterno” alla vicenda esposta da Waheed Abdul.
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Sintetica esposizione della vicenda personale dell’appellante
Facendo pieno rimando al verbale delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione Territoriale, nonché alla ricostruzione contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado ed a quanto lo stesso appellante ha dichiarato nel corso dell’udienza di comparizione avanti al GD, in questa sede ci si limita a sintetizzare che il sig. Waheed Abdul (questa è la grafia corretta del suo nome come lo stesso ha precisato al GD) è un cittadino pakistano originario del distretto di Sialkot, nella provincia del Punjab, mussulmano sunnita.Ha raccontato che all’incirca otto mesi prima della sua fuga dal Pakistan (e quindi nel luglio 2013, avendo lasciato il paese il 12.03.2014) un giorno di venerdì (festivo nel mondo islamico) notava in prossimità della moschea del suo villaggio due persone uscire armate da un’autovettura e dirigersi verso il luogo di culto.
Queste attiravano la sua attenzione sia per le armi che per le loro sembianze:
… solo guardandole non sembravano del Punjab. Sembravano i Pathan, che sono della regione Nord, verso Peshawar. C’erano queste due persone piu’ il conducente, che è rimasto in macchina. Erano vestiti in modo strano, perché non faceva così freddo da coprirsi. Loro erano coperti con un altro tessuto. Quando sono passato vicino a loro, ho visto che sotto la coperta avevano delle armi e andavano verso la Moschea …. (pag. 4 del verbale di audizione in Commissione).Ritenendo che potesse trattarsi di attentatori Taleban chiamava con il suo cellulare la polizia, che interveniva prontamente bloccando le strade e cercando il commando, che però si dileguava.
Un mese e mezzo dopo quest’episodio egli incrociava nuovamente in strada le stesse persone, che lo riconoscevano e tentavano di rincorrerlo, ma riusciva a sottrarsi all’inseguimento.
Evidentemente era stato individuato e riconosciuto come il delatore, perché un paio di giorni dopo, mentre viaggiava in moto, veniva bersagliato da colpi d’arma da fuoco esplosi dal passeggero di una seconda moto che lo aveva avvicinato da dietro. Fortunatamente i proiettili colpivano soltanto il mezzo.A quel punto il ricorrente si nascondeva in casa per alcune settimane, avviando le procedure per richiedere il rilascio del passaporto e poi espatriare, ritenendo di essere in pericolo nel Punjab.
Rispondendo ad altre richieste di chiarimento della Commissione ha detto di non sapere come il commando possa averlo individuato, aggiungendo anche che proprio per la paura di subire ritorsioni non aveva nemmeno risposto alla convocazione della polizia, che evidentemente voleva interrogarlo. Ciò in quanto qualche anno prima un suo cugino, dopo aver presentato una denuncia alla polizia ed aver fornito i suoi dati, era stato ucciso.Ha anche precisato che, essendo all’epoca ancora minorenne, non aveva una propria scheda telefonica ma utilizzava quella di un amico, e probabilmente per questo la polizia non era piu’ riuscita a contattarlo.
Al Giudice ha ulteriormente precisato che il giorno in cui aveva fatto la segnalazione era stato ricontattato telefonicamente dalla polizia perché si presentasse al loro ufficio, e che a quel punto aveva buttato la scheda sim per non essere individuato.Una volta ottenuto il passaporto, il 12.03.2014 si imbarcava in un aereo diretto in Libia, paese che pur nella difficile situazione in cui da tempo si trova, ha attratto molti operai specializzati pakistani.
Si è trattenuto in Libia per oltre un anno, lavorando in edilizia, fino a quando la situazione interna è diventata insostenibile, e trovandosi a dover scegliere tra il rischio di un rientro in Pakistan e quello di cercare di raggiungere via mare l’Europa, ha preferito il secondo, approdando in Italia il 14.04.2015 .
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Il ricorso di primo grado era stato deciso dal Giudice Unico dott. Silvana Arbia, della quale resterà un ricordo negli annali del Tribunale di Venezia per aver respinto, a differenza di tutti i suoi colleghi, il 100% dei ricorsi ad essa assegnati, con una motivazione standard con la quale definiva non credibile la vicenda personale del ricorrente e irrilevante, ai fini di una misura di protezione internazionale o umanitaria, la situazione interna del Punjab.
Decisione che in apertura abbiamo riportato in stralcio, e diametralmente opposta a numerose e coeve altre decisioni del tribunale di Venezia, che in quello stesso identico periodo (nonché successivamente) riconoscevano nella situazione interna del Punjab vuoi una condizione di conflitto interno rilevante ex art. 14 lett c) del D. Lgs. 251/07, vuoi quantomeno una situazione di elevata insicurezza per la popolazione civile, e tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98, anche sulla scorta delle indicazioni rese dalla Commissione Nazionale Asilo con una circolare del 2015.
Il giudizio di appello
Avverso tale decisione, che definiva un procedimento radicato precedentemente all’entrata in vigore del DL n. 13/2017, con l’assistenza del sottoscritto difensore il sig. CITTADINO STRANIEROd proponeva appello, radicando la causa n. 3319/17, e ottenendo in via preventiva dal COA di Venezia l’ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Con il predetto atto di appello la difesa contestava l’asserita non veridicità della vicenda personale posta a fondamento dell’ordinanza di rigetto, documentandone la coerenza con le informazioni generali disponibili sul paese ex art. 3 del D. Lgl n. 251/07, e confermava altresì la generale situazione di insicurezza interna del Punjab, producendo in allegato da 5 a 9 varie relazioni COI della Commissione Nazionale Asilo e dell’Easo.Quali precedenti specifici produceva altresì tre ordinanze del Tribunale di Venezia che nel corso del 2016 e 2017 avevano riconosciuto la rilevanza del conflitto interno in Punjab come motivo di per sé sufficiente per il riconoscimento di una misura di protezione (all. 13 – 15) e una quarta ordinanza del marzo 2017 che riconosceva altresì la rilevanza, ai fini della protezione umanitaria richiesta in via gradata dall’appellante, dell’esperienza traumatica subita in Libia, paese di ultima dimora prima di arrivare in Italia.
Senza tediare il Giudice riproponendo in questa sede i motivi di appello, si allega copia dell’atto introduttivo ed al contenuto del medesimo si fa espresso rimando.
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In corso di causa subentrava un fatto nuovo e sicuramente rilevante ai fini del riconoscimento di una condizione di vulnerabilità personale dell’appellante, ossia il manifestarsi (o quantomeno la diagnosi certa) di una grave forma di epilessia che provocava al ricorrente vari episodi di cadute improvvise e conseguenti ricoveri al pronto soccorso.
Trovandosi a gestire con difficoltà un cliente uscito dal sistema di accoglienza dopo l’ordinanza di rigetto di primo grado, privo di fissa dimora e costretto a pernottare “a rotazione” presso vari connazionali, ed incapace di gestire autonomamente i rapporti con le strutture sanitarie e le terapie farmacologiche prescritte, la difesa documentava tale circostanza producendo con due successive note integrative i vari certificati relativi ai ricoveri subiti dall’odierno ricorrente (all. 19 e 20) nonché due schede informative sulla patologia e sulle cure necessarie per chi ne è affetto, formulando richiesta di CTU medico legale volta ad accertare la natura e l’entità della patologia epilettica ed i trattamenti, gli esami ed i controlli cui il sig. CITTADINO STRANIEROè tenuto a sottoporsi.
Depositava altresì in allegato alla nota integrativa del 09.02.2018 l’ordinanza 19.09.2017 del Tribunale di Bari che aveva da poco riconosciuto nell’eventualità di un rientro in un paese privo di adeguata assistenza sanitaria (in quel caso in Nigeria) di un richiedente portatore di una patologia cronica, la violazione del diritto costituzionale alla salute, e quindi un presupposto sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria.
La decisione impugnata
La sentenza impugnata in parte qua conferma (punto 4) la non credibilità della vicenda personale dell’appellante censurando l’inversione dell’ordine cronologico degli episodi raccontati in sede amministrativa e poi avanti al GI, senza minimamente tener conto della patologia neurologica del sig. Abulhameed e della sua incidenza sulle capacità cognitive e di organizzazione dei ricordi. Formula altresì un giudizio di inverosimiglianza di alcune parti del racconto, ma lo fa in maniera apodittica e senza tener conto della corrispondenza con le informazioni generali disponibili sul paese ex art. 3 del D. Lgs. 251/07.
** ** **
Al punto 4.2 la sentenza fa un’ampia ricostruzione della situazione interna del Pakistan, riportando ampi stralci del rapporto 2017 dell’Easo e di altre fonti COI approdando alla conclusione che la stessa, per quanto problematica per vari fattori, non costituisce comunque presupposto sufficiente né per la protezione sussidiaria ex art. 14 lett c) del D. Lgs. 251/07 né per la protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98.
Posizione ovviamente rispettabile, ma difforme da quella di altri Giudici che, sulla base delle informazioni fornite dalle stesse fonti COI, sono approdati a conclusioni diametralmente opposte.
Il tema della salute viene ritenuto inammissibile sul piano processuale perché non dedotto in primo grado e comunque irrilevante ai fini della protezione umanitaria, in quanto asseritamente dedotto in maniera generica e privo di chiarimenti sulle attuali condizioni di salute (pag. 21) contestando altresì la natura “esplorativa” (sic!) della richiesta CTU, che viene rigettata addebitando al ricorrente, che in Italia vive in condizioni di marginalità e non puo’ contare sull’appoggio di un centro accoglienza, un’ inerzia non giustificabile per non essere riuscito a documentare che le attuali condizioni di salute siano ostative al rimpatrio (pag. 21).
Conclusivamente la Corte rigetta l’appello riconoscendo che
… la difesa cita alcuni precedenti di merito che sono giunti a conclusioni diverse con riferimento alle condizioni del paese di origine … (pag. 22)
ma affermando di non ritenerli rilevanti perché:… il numero dei precedente richiamati non ha alcun peso statistico … (pag. 22)
ed affermando da ultimo che la vicenda personale è talmente non credibile da indurre alla conclusione che sia frutto di fantasia e che l’appello si appalesa dilatorio e appare giustificata la revoca per malafede del art. 136 DPR 30.05.202 n. 115 del patrocinio a spese dello stato in quanto …. costituisce caso paradigmatica di mala fede porre a fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale una vicenda personale non corrispondente alla realtà … (pagg. 22 e 23)
MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Diritto ad un ricorso effettivo
La normativa nazionale vigente prevede un primo scrutinio delle domande di protezione internazionale in sede amministrativa, attribuito alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, incardinate nell’Amministrazione dell’Interno, e la possibilità per il ricorrente di adire il vaglio giurisdizionale, qualora la procedura amministrativa abbia esito negativo.
Trattandosi di un procedimento precedente al “decreto Minniti” nel caso di specie tale diritto comprende, come per la quasi totalità delle controversie civili di altro genere, comprese quelle di carattere bagatellare, anche al diritto ad un secondo esame in appello.
Il diritto del richiedente ad un ricorso effettivo avverso la decisione amministrativa negativa ha un duplice fondamento: quello derivante dalle specifiche disposizioni in materia di protezione internazionale e quello derivante dall’obbligo di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, tanto più di quelli che attengono ai fondamentali diritti della persona, espressamente garantiti dalla Costituzione.
Dal combinato disposto degli artt. 16 del D.lgs. n.25/2008 e 8 del D.p.r. n.21/2015, che al comma 2 prevede la nomina di un difensore d’ufficio per i richiedenti che ne siano sprovvisti, emerge che il diritto al vaglio giurisdizionale della domanda di protezione, con assistenza tecnica di un difensore, è assimilabile al diritto di difesa dell’imputato in sede penale.
Il diritto del richiedente ad un ricorso effettivo è espressamente sancito dall’art. 46 della Direttiva Europea n.2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, che (sub nr. 3) recita: “…gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto…” sui quali si radica la richiesta di protezione.
Il termine “effettivo” evidenzia la consapevolezza del legislatore europeo circa i molteplici ostacoli che all’interno degli Stati membri possono vanificare il diritto al ricorso, pur in presenza di un suo formale riconoscimento.
Diritto al patrocinio a spese dello stato
Il protocollo di Intesa sottoscritto il 07.07.2018 tra Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Nazionale Forense contenente “Linee Guida in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di protezione internazionale” riconosce nei suoi “considerando” che “i diritti inviolabili dei richiedenti la protezione internazionale si concretizzano assicurando loro il pieno accesso alla giustizia, anche mediante la fruizione del patrocinio a spese dello stato, la cui disciplina deve trovare puntuale e rigorosa applicazione” e che “la necessità di offrire ai richiedenti la protezione internazionale una difesa effettiva … porta come indefettibili corollari sia quello dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, sia quello di garantire la presenza di un interprete la cui retribuzione sia comunque posta a carico dello stato, sia soprattutto quello di assicurare al difensore un compenso effettivo e commisurato alla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito di tali procedimenti”.
La valutazione preliminare del COA sulla non manifesta infondatezza del ricorso, prevista dagli artt. 122 e 126 Testo Unico Spese di Giustizia, deve limitarsi all’astratta inquadrabilità del caso nel perimetro della protezione internazionale e della tutela umanitaria o alla verifica circa la sussistenza di cause di inammissibilità.
La valutazione ex post da parte del magistrato, titolare del potere di revoca del beneficio ex art. 136 del medesimo Testo Unico, come interpretato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 220/2009 è limitato all’accertamento dell’esistenza e del perdurare delle condizioni di ammissibilità (requisiti economici) e dell’assenza di malafede o colpa grave da parte di chi agisce o resiste in giudizio.
Il D.lgs. n.142 del 18 agosto 2015, attuativo delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, ha introdotto specifiche modifiche al D.lgs. n. 25/2008 volte a disciplinare con maggior rigore il concetto di “manifesta infondatezza” della domanda di protezione internazionale.
Ai sensi del nuovo combinato disposto di cui agli artt.32, co.1, lett. b-bis e 28 bis, co.2, lett. a), del D.lgs. n.25/2008, in presenza di una domanda di protezione “…manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251…”, la Commissione è tenuta a disporne il rigetto per “manifesta infondatezza” dopo averne effettuato l’esame secondo la procedura accelerata prevista dall’art. 28 bis.
Ogniqualvolta la Commissione non ricorre a tale opzione decisionale viene di per sé esclusa la “manifesta infondatezza” dell’istanza.
Anche l’ulteriore novella introdotta con il “Decreto Salvini” DL n. 113/2018 limita le ipotesi di revoca del patrocinio a spese dello stato – o piu’ esattamente prevede la “esclusione del compenso” al difensore ed al consulente di parte (art. 15 del DL n. 113/18 che introduce nel TUSG l’art. 130 bis) ) – nei soli casi di inammissibilità dell’impugnazione.L’art. 3 lett a) del citato Protocollo di Intesa CNF / CSM del 07.07.2017 formula l’auspicio “..che non sia disposta automaticamente la revoca del beneficio in caso di rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale o di riconoscimento dello status di rifugiato politico”.
Il che, di contro, è esattamente quanto accade presso la Corte d’Appello di Venezia da un anno a questa parte.** ** **
La normativa dell’Unione e quella nazionale di recepimento affermano quindi la sussistenza di uno specifico diritto del richiedente la protezionale internazionale a far valere le proprie ragioni avanti ad un giudice terzo ed imparziale, e garantiscono la possibilità di una difesa effettiva estendendo espressamente a questi tipo di procedure il diritto al patrocinio a spese dello stato.
Ciò per l’evidente ragione che il diritto alla protezione internazionale è uno dei diritti fondamentali della persona umana, garantito a livello nazionale dall’art. 10 comma 3° Cost. e a livello europeo dalla carta di Nizza e dalla CEDU, oltre che ovvimente dalla Convenzione di Ginevra del 1951.
Tenuto conto che nella situazione “strutturalmente emergenziale” in cui vengono gestite queste procedure le Commissioni non offrono adeguate garanzie di imparzialità e terzietà rispetto all’esame delle domande, e che l’impugnazione in tribunale riguarda quasi il 90% dei casi, si potrebbe perfino dubitare che in questa delicata materia sia configurabile l’ipotesi di una “lite temeraria”.Tale conclusione è rafforzata dalle motivazione di un recente decreto del tribunale di Ancona datato 14.02.2018 e che, accogliendo un’istanza proposta da questo difensore ex art. 126 TUSG avverso il rigetto per presunta infondatezza di un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata al COA di Ancona per altro richiedente la protezione internazionale, afferma:
ritenuto che, anche in caso di rigetto della pretesa ed in assenza di specifici elementi di fatto, debba essere esclusa la mala fede richiesta dall’art. 136 TUSG ai fini della revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, trattandosi di materia caratterizzata da notevole difformità di orientamenti giurisprudenziali sul territorio nazionale e da mutevolezza dei presupposti di fatto oggetto di valutazione, atteso che per espressa disposizione di legge – anche di rango comunitario – occorre tener conto, al momento della decisione, di notizie precise ed aggiornate relative alla situazione generale del Paese di provenienza; considerato che a ciò deve aggiungersi che il ricorrente può far valere fatti sopravvenuti al suo ingresso nel territorio nazionale ed alla stessa presentazione del ricorso per tutelare diritti inviolabili di natura umanitaria …
Ogniqualvolta un ricorso o un appello si fondano, come nel caso di specie, su precedenti giurisprudenziali conformi favorevoli e ovviamente attinenti alla vicenda processuale, e come tali rilevanti anche ex art. 118 att. c.p.c., tanto piu’ se dello stesso ufficio giudiziario, nonché su fatti sopravvenuti al suo ingresso nel territorio nazionale ed alla presentazione della domanda giudiziale (la diagnosi di grave epilessia) resta necessariamente esclusa ogni ipotesi di malafede o colpa grave nell’esercizio del diritto costituzionale alla difesa.
Quanto sopra è stato recentissimamente confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21610/18, che peraltro ribadisce quanto già affermato con ordinanza 20270/17 e che testualmente afferma
Ritenuto che: l’articolo 136, comma 2, del D.P.R. 115/2002, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell’ipotesi in cui venga accertato che l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell’azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell’agire in giudizio, e non sull’infondatezza dell’azione nel merito (Cass., 22/08/2017, n. 20270);
Rilevato che:
nel caso di specie, per contro, la Corte d’appello ha fondato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, del tutto erroneamente, sulle «esposte ragioni di infondatezza dell’appello», in contrasto con il principio sopra enunciato;
** ** **
Nel caso di specie la domanda del sig. CITTADINO STRANIEROD era stata esaminata in sede amministrativa con la procedura ordinaria che prevede l’esame nel merito, e non con quella “accelerata” prevista dall’art. 28 bis del D. Lgs. 25/2008.
Pertanto, nel momento in cui ha deciso di proporre ricorso in Tribunale, l’interessato ed il suo difensore partivano dal presupposto che già nello scrutinio amministrativo non fossero emersi elementi di manifesta infondatezza.
A sua volta l’ordinanza di primo grado non rileva la manifesta infondatezza del ricorso, tant’è che pur respingendolo liquida il compenso al difensore, dato che il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello stato anche in quella fase.
Vicenda personale
Con la citazione in appello la difesa ripropone la vicenda personale che, non potendo essere sorretta (come gran parte delle domande di protezione) da riscontri documentali specifici, va valutata secondo i criteri indicati dall’art. 3 del D. Lgs. 251/07, e quindi in base alla coerenza interna del racconto ed in base a quella esterna, ossia alla non contraddizione rispetto alle informazioni generali disponibili sul paese.
Sotto questo secondo profilo, la documentazione prodotta dalla difesa e le stesse fonti COI citate nella sentenza impugnata confermano sicuramente il perdurante attivismo in Punjab di formazioni armate riconducibili all’ampia categoria dei “Taliban” all’interno della quale si possono distinguere varie espressioni del fondamentalismo islamico coinvolte in diversa misura in attività terroristiche o paramilitari, così come la generale inefficienza delle forze di polizia rispetto alla capacità di offrire effettiva protezione ai civili.
Quanto alla coerenza soggettiva, si prende atto che pur in presenza di una documentata (per quanto è stato possibile al difensore) patologia neurologica incidente anche sulle facoltà cognitive (vedi doc. 25 – Scheda Epilessia Humanitas IRSS) 7 la Corte Veneta ha ritenuto di confermare il giudizio di non credibilità del racconto, arrivando a considerarlo totalmente inventato con una valutazione che francamente appare enfatizzata al solo scopo di fornire un appiglio alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Situazione interna del Pakistan
Consapevoli dell’impossibilità di fornire prova documentale della vicenda personale illustrata dal ricorrente, e dell’elevata discrezionalità con la quale ogni singolo magistrato inevitabilmente valuta le dichiarazioni del richiedente, non sempre muovendosi entro i binari tracciati dall’art. 3 del D. Lgs. 251/07, in entrambi i gradi di giudizio i difensori hanno parallelamente invocato il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett c), o in subordine quello alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98, alla luce della situazione interna del Pakistan e del Punjab, questa sì ampiamente documentabile grazie alle innumerevoli fonti COI disponibili anche in lingua italiana su quel paese, e puntualmente allegate dal difensore, unitamente ad una breve ma significativa rassegna di precedenti specifici delle stesso Tribunale di Venezia che, sulla base delle medesime relazioni sulla sicurezza interna del Punjab, hanno riconosciuto ad altri cittadini pakistani provenienti da quell’area vuoi la protezione sussidiaria vuoi quella umanitaria.
La terza sezione ha ritenuto di superare tale argomento affermando che .. si tratta di precedenti che non hanno alcun peso statistico ….
A prescindere dal fatto che le ordinanze citate e prodotte nella fase di appello costituivano solo una piccola rassegna delle numerose decisioni che, non solo a Venezia ma praticamente in tutti i Tribunali e le Corti Italiani, hanno in questi anni riconosciuto una misura di protezione ai cittadini pakistani, e che non esiste (o comunque non viene citata) alcuna statistica ufficiale sulla prevalenza delle decisioni positive o negative basate sulla sola situazione interna di quel Paese, il fatto stesso che esistano plurimi e recenti precedenti favorevoli alla tesi difensiva esclude di per sé qualsiasi ipotesi di malafede nella proposizione dell’appello.
Invero con la citazione in appello l’odierno ricorrente ha semplicemente esercitato, a fronte di una decisione negativa, il suo diritto ad una riesame nel merito della vicenda alla luce di decisioni diametralmente opposte a quella impugnata rese da altri giudici del medesimo tribunale, invocando il fondamentale principio che: la legge è uguale per tutti.
Vulnerabilità personale
Solo nel corso del giudizio di appello la difesa è riuscita ad acquisire documentazione relativa alle condizioni di salute del ricorrente, la quale conferma senza ombra di dubbio come lo stesso si affetto da una grave forma di epilessia.
Le certificazioni di pronto soccorso prodotte con la nota integrativa del 09.02.2018 sono riferite a due ricoveri del dicembre 2017, e sono quindi successive all’iscrizione a ruolo della causa di appello, avvenuta in data 25.09.2017. La documentazione medica lo definisce come “noto epilettico” ma la difesa ignora se prima di tali ricoveri il sig. CITTADINO STRANIEROfosse consapevole della natura della patologia che lo affligge, che sulla base delle schede informative prodotte sub 21 e 22 ha anche delle conseguenze sul suo equilibrio psichico.
Le ha prodotte non appena il cliente le ha fatte avere, e consapevole delle difficoltà di gestione della malattia dello stesso, ha legittimamente richiesto una CTU medico legale per approfondire adeguatamente anche tale aspetto della sua condizione di vulnerabilità personale.
Lo ha fatto nell’ambito di un procedimento a cognizione sommaria di natura camerale (costantemente ritenuto tale, ed a ragione, proprio dalla Corte di Venezia, pur in presenza di oscillazioni interpretative della Cassazione, che da ultimo con la sentenza a Sezione Unite n. 28575 del 9.10.2018 pare aver definitivamente abbandonato il precedente orientamento che richiedeva l’introduzione del giudizio con citazione 8) che come tale non conosce le preclusioni del rito ordinario.
Deciderà la Cassazione, esaminando il ricorso ex art. 360 c.p.c. che questa difesa andrà a presentare avverso gli altri capi della sentenza di appello, se la dedotta inammissibilità dei certificati medici e il rigetto della domanda di CTU medico legale costituisca o meno violazione di legge in relazione agli art. 8 comma 3 e 27 comma 1 bis del D. Lgs. 25/2008 per l’omesso assolvimento dell’onere di collaborazione istruttoria previsto in questa particolare materia 9 nonché all’art. 3 lett c) del D. Lgs. 251/07 che impone di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente 10.
In questa sede ci si limita rilevare come sia del tutto normale, e perfino inevitabile, che in questa particolare materia vengano via via dedotti fatti e documenti nuovi relativi al percorso di integrazione in Italia (corsi di formazione, inserimento lavorativo ecc.) che il piu’ delle volte si verificano solo nel corso del giudizio (e la cui rilevanza è stata definitivamente sancita con la nota pronuncia n. 4455/18 della Cassazione) o ad altre circostanze personali come matrimoni, nascita di figli o anche problemi di salute, tant’è che nella prassi della terza sezione viene regolarmente assegnato un termine per il deposito di nuova documentazione prima dell’udienza di discussione ….
A prescindere da quella che sarà la valutazione finale sul punto della corte di cassazione, ritiene questa difesa che anche sotto il profilo dell’aver coltivato la domanda di protezione umanitaria sulla scorta della patologia cronica dalla quale il ricorrente è oggettivamente afflitto, l’appello promosso dal ricorrente non possa in alcun modo essere definito come paradigmatico di malafede** ** **
Le domande azionate nel giudizio di appello hanno come petitum:
a) Il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett b) del D. Lgs. 251/07 riconducibile, quanto alla causa petendi, al timore di subire nuove ritorsioni da parte degli estremisti taliban denunciati alla polizia;
b) Il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett c) del D. Lgs. 251/07 avente come causa petendi la situazione di conflitto interno in Punjab, riconosciuta quale presupposto legittimante il riconoscimento di tale status da plurime pronunce di numerosi Giudici italiani, ivi compresi altri giudizi del Tribunale di Venezia;
c) Il diritto alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98, avente come causa petendi la minore età nella quale il ricorrente aveva lasciato il Pakistan, la vulnerabilità conseguente alla perdita dei legami familiari, la generale situazione di insicurezza interna del Pakistan, rilevante quantomeno in relazione alle linee guida fornite dalla Comm. Naz. Asilo con la circolare n. 3716 del 2015, il fallimento delle progetto migratorio in Libia e le violenze ivi subite. Circostanze corroborate, in corso di causa, da nuovi documenti non disponibili all’atto dell’iscrizione a ruolo, e comprovanti l’ulteriore profilo di vulnerabilità costituito dalla grave forma di epilessia accertata dai sanitari dell’ospedale di Treviso nel 2017, e che ha avuto nuove manifestazioni anche in data successiva all’udienza del 03.12.2018, nella quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
A tutto concedere l’apodittica affermazione che la vicenda personale sarebbe stata inventata, potrebbe forse sorreggere il giudizio di aver agito con malafede in relazione alla domanda di protezione sussidiaria azionata sub a) ma non certo alla parallela domanda di protezione sussidiaria azionata sub b) né a quella subordinata di protezione umanitaria azionata sub c), essendo per quest’ultime la causa petendi comprovata con dati oggettivi e corroborata da precedenti giurisprudenziali conformi.
Si conferma conclusivamente che la decisione di revocare l’ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 136 TUSG, non puo’ risolversi in un mero richiamo alla decisione negativa sul merito né in una motivazione meramente apparente, ma deve espressamente indicare gli elementi in fatto ed in diritto che consentano di ravvisare malafede o colpa grave nel ricorso in giudizio.
Malafede e colpa grave che, se effettivamente accertate e dimostrate, avrebbero dovuto comportare anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La questione è estremamente delicata e di principio, perché, al di là dei modesti valori economici in gioco, il giudizio in questo caso esplicito di aver agito con malafede e colpa grave non può non estendersi anche al comportamento del difensore che materialmente ha steso e presentato l’appello.
Analoghe questioni sono state recentemente affrontate dal tribunale di Trieste, che in assenza di adeguata motivazione circa la sussistenza di dolo o colpa grave nell’agire in giudizio, ha annullato vari provvedimenti di revoca di amissione al PSS 11.
Anche a fronte della citata e variegata applicazione degli istituti di protezione internazionale davvero non si comprende dove starebbero la malafede e la colpa grave del ricorrente, e del suo difensore, nell’aver esercitato il diritto ad un ricorso effettivo avanti ad un giudice terzo ed imparziale
Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore ut supra
RICORRE
Al Presidente della Corte d’Appello di Venezia ai sensi dell’art. 170 e segg. del T. U. Spese di Giustizia
CHIEDE
che sia fissata l’udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 15 D.lvo 150/2011 e art. 702-bis, 3 comma c.p.c., , assegnando alla parte resistente, fin d’ora individuata per le ragioni in premessa indicate nel Ministero della Giustizia, congruo termine per la costituzione in giudizio, e con avviso che deve costituirsi non oltre dieci giorni prima dell’udienza
INVITA
La parte resistente a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702-bis, 3 comma c.p.c. ed a comparire all’udienza che sarà fissata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 702-bis, 2 comma 2 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto, e comunque oltre dieci giorni prima dell’udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702-bis, commi 4 e 5 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale revocare o comunque disapplicare la sentenza impugnata nella parte relativa alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, e conseguentemente ammettere il sig. CITTADINO STRANIERO come sopra generalizzato al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 3319/17 RG Corte d’Appello di Venezia, liquidando altresì il compenso al difensore in conformità all’istanza già in atti o comunque nella misura che risulterà di giustizia.
Spese di lite rifuse con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., salvo l’accogliento dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato anche per il presente giudizio di opposizione
Si allega:
1) Sentenza n. 1342/19 Corte App. Ve con contestuale revoca ammissione PSS
2) Citazione in appello
3) Prima nota integrativa in appello
4) Seconda nota integrativa in appello
5) Ordinanza 24.06.2017 trib. Venezia
6) Ricorso introduttivo del proc. n. 4798/16 RG Trib. Venezia
7) Provvedimento di diniego amministrativo
8) Verbale audizione amministrativa
9) Documentazione sanitaria 2019
10) Circolare 30.07.2015 Comm. Naz. Asilo
11) Protocollo di intesa CNF / CSM luglio 2017
12) Ordinanza 19.03.2019 Corte Appello Venezia (riammissione al PSS)
13) Ordinanza 23.05.2017 Trib. Trieste (annullamento revoca ammissione PSS)
14) Ordinanza 15.02.2018 trib. Ancona (ammissione al PSS ex art. 126 TUSG)
15) Ordinanza Corte di Cassazione 04.09.2018 n. 21610Si chiede fin d’ora che il Presidente voglia disporre l’acquisizione dell’intero fascicolo n. 3319/17 RG Corte App. Ve.
Dichiarazione di valore: Dichiara il difensore che la presente procedura, in relazione all’entità dei compensi dei quali si è chiesta la liquidazione, qualidefiniti dalla bozza di protocollo approvata dal CNF, rientra nello scaglione da 1.100 a 5.200 euro, e che il relativo contributo unificato di 147 euro va prenotato a debito stante l’avvenuta richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato. .
Montebelluna – Venezia, lì 17.04.2019
Avv. Francesco Tartini
** ** **
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AL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
RICORSO EX ART. 170 DEL DPR N. 115/2002 – ART. 15 DEL D.L. N. 150/2011 IN OPPOSIZIONE A REVOCA DELL’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE
Promosso da:
CITTADINO STRANIERO nato in Nigeria il 14.06.1995 – CCCCCCCCCCCCC e attualmente domiciliato in Roncade (TV) via Eraclea n. 178 – presso il Centro Accoglienza Straordinario “Anni sereni” gestito da Nova Eraclea srl in convenzione con la Prefettura di Treviso;
cod. Vestanet: TVOOOOOin attesa di ammissione al patrocinio a spese dello stato da parte del COA di Venezia giusta la domanda depositata con modalità telematiche
assistito e difeso giusto il mandato in calce al presente atto dall’avv. Francesco Tartini del Foro di Treviso – c.f. TRTFNC63H13C957E e con domicilio eletto in Venezia – Mestre, via Temanza n. 3/5 presso lo studio dell’avv. Antonello Mengato, dichiarando il difensore che ove ogni comunicazione o notifica relativa al presente procedimento potrà essere effettuata anche a mezzo fax al n. 0423 303457 oppure a mezzo pec all’indirizzo francescotartini@pec.ordineavvocatitreviso.itRicorrente
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro Pro Tempore e con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, piazza San Marco n. 63
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it
Resistenteper l’annullamento o la revoca della sentenza n. 2468/19 della Corte d’Appello di Venezia, depositata e pubblicata in data 17.06.2019 – proc. n. 3490/17 RG relativamente alla statuizione di revoca del patrocinio a spese dello stato per manifesta infondatezza del ricorso.
Termine per l’impugnazione
La sentenza impugnata è stata depositata il 17.06.2019, ed il termine di 30 giorni per l’impugnazione ex art. 170 TUSG scade il 17.07.2019
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I difensori che si occupano di protezione internazionale hanno da tempo preso atto che la Terza Sezione della Corte d’Appello di Venezia, differentemente da altri uffici giudiziari di pari livello, rigetta le impugnazioni in subiecta materia con percentuali bulgare prossime al 100%.
Oltre a ciò assistono al costante ricorso da parte della medesima sezione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato quale conseguenza “automatica” del rigetto della domanda di protezione, che viene apoditticamente dichiarata come “manifestamente infondata” anche in presenza, come nel caso di specie, di plurimi precedenti favorevoli specifici di altri uffici giudiziari, compreso il Tribunale di Venezia
E’ una pratica che si inserisce nella scia delle polemiche politiche, infondate ma di sicuro effetto propagandistico, su presunte speculazioni lobbystiche da parte di chi si rende disponibile a tutelare il diritto costituzionale alla difesa anche di soggetti deboli e che non rappresentano certo una clientela economicamente appetibile come i richiedenti la protezione internazionale, e che francamente sembra rispondere solo a logiche deflattive degli innegabili carichi di lavoro degli uffici giudiziari.
In altre parole si assiste al tentativo di scoraggiare i difensori dall’esercizio delle loro funzioni, e quindi dal presentare ricorsi ed impugnazioni, incidendo anche sui modestissimi compensi che derivano dall’ammissione al patrocinio a spese dello stato.Lo stesso Ministero dell’Interno, nelle comparse con le quali si costituisce in giudizio, ha iniziato ad introdurre sistematicamente anche una formale richiesta di revoca dell’ammissione al beneficio, che nelle decisioni della Corte Veneta trova sistematica accoglienza.
Cio’ in palese violazione dell’art. 46 della Direttiva UE 2013/32 che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo (come tale da potersi coltivare in tutti i gradi di giudizio ammessi dall’ordinamento) dell’art. 6 Cedu, dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE nonchè delle specifiche linee guida formulate dal CNF e dal CSM con il protocollo di intesa in materia di patrocinio a spese dello stato per le procedure di protezione internazionale sottoscritto il 07.07.2017.
A fronte di tale orientamento, che non è riscontrabile negli altri settori del diritto civile e penale, i difensori che si occupano di questa materia, a cominciare dallo scrivente, ritengono di dover presentare formale opposizione, nelle forme previste dall’art. 170 TUSG, in primis a tutela dei propri assistiti e poi a tutela della propria dignità professionale, risolvendosi il giudizio di manifesta infondatezza dell’azione in una chiara censura anche all’operato della difesa.
Opposizioni che peraltro stanno già trovando accoglimento da parte del Presidente delegato, giusta le recentissime ordinanze 19.03.2019 e 27.06.2019 che vengono allegate.
Note procedurali e sulla legittimazione passiva
La presente procedura viene radicata alla luce delle indicazioni della Corte di Cassazione che, in assenza di una specifica previsione normativa sull’impugnazione del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato ha dichiarato applicabile l’art. 170 del DPR 115/2002 ed ha individuato come legittimato passivo, per le ipotesi diverse da quella in cui la revoca viene richiesta dall’Ufficio Finanziario ex art. 123 comma 3 del medesimo TUSG, il Ministero della Giustizia (sentenza S.U. 29.05.2012 n. 8516; sentenza sez. I 17.10.2011 n. 21400 e sentenza sez. II 26.10.2015 n. 21700) 1.
Trattandosi di decisione assunta contestualmente alla sentenza n. 2468/2019 che ha respinto nel merito l’appello in materia di protezione internazionale proposta dal ricorrente, secondo il piu’ recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 06.12.2017 n. 29228, essa va impugnata, indipendentemente dall’eventuale impugnazione della decisione di merito (che in effetti l’odierno ricorrente provvederà a proporre ex art. 360 c.p.c.) con autonomo ricorso ex art. 170 TUSG:
Conclusivamente, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”. 2
La vicenda personale e giudiziaria del ricorrente
La revoca del patrocinio a spese dello stato viene motivata al paragrafo 12 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
… poiché però l’impugnazione è dichiarata manifestamente infondata, traendo essa origine da ragioni personali e di diritto penale comune, esposte sin dall’inizio in termini inverosimili e non verificabili e rilevanti ai sensi degli artt. 742° comma, 122 e 126 1° comma DPR 115/2002 … (pag. 6 della sentenza impugnata) ossia con un “copia ed incolla” di identica motivazione standard inserita in altri provvedimenti pure impugnati da questa difesa, senza nemmeno un riferimento specifico alla vicenda personale dell’odierno ricorrente….
Per contestare il fondamento di tale assunto si fa presente che le domande azionate in primo grado e poi in appello, e formulate nei seguenti termini:
Misure di protezione richieste:
- protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/07
- in subordine protezione umanitaria ex art. 5 comma 6° del T.U. Immigrazione e art. 33 n. 3 del D. Lgs. n. 25/2008 …
trovano la loro causa petendi sia sulla vicenda personale del ricorrente, l’illustrazione della quale viene riportata nelle righe che seguono, sia nella situazione interna della Nigeria del Sud, che molte altre pronunce del Tribunale di Venezia, nonché di altri tribunali italiani, hanno riconosciuto essere – per il grado di violenza che vi si riscontra – presupposto sufficiente per la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del D. Lgs., 251/07.
Altro elemento evidenziato in causa, e posto a sostegno della domanda subordinata di protezione umanitaria, è stata la condizione di minorenne in cui si trovava il sig. Esezobor nel momento in cui ha lasciato la Nigeria, a sua volta già riconosciuta da altre decisioni del tribunale di Venezia come presupposto sufficiente – per la vulnerabilità personale che naturalmente essa comporta – per il riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del T.U. Immigrazione.
Lo stesso dicasi in relazione ad altri precedenti specifici del tribunale di Venezia che hanno motivato il riconoscimento della protezione umanitaria con le vicissitudini conseguenti ad una lunga permanenza in Libia, e tale da consentire di riconoscerla non come paese di mero transito ma di ultima stabile dimora.
Circostanza che ricorre anche nella vicenda personale del ricorrente, che in Libia ha vissuto per piu’ di tre anni.
La vicenda personale e i motivi di appello:
…. L’odierno appellante è un cittadino nigeriano nato nel villaggio di Irua, nel circondario di Benin City, nell’Edo State e poi cresciuto in altro villaggio non lontano da Lagos.
E’ di etnia Esan e di religione cristiano pentecostale.
La sua situazione attuale lo vede tutt’ora ospite del CAS Anni sereni di Treviso, e nel corso del programma di accoglienza ha frequentato corsi di lingua e di formazione già documentati nel giudizio di primo grado.
Malgrado i tentativo non ha ancora trovato un’opportunità di inserimento lavorativo.Come meglio si vedrà in seguito, i motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo paese e che ha posto a fondamento della sua domanda di protezione sono sintetizzabili nell’essere stato vittima di un culto tradizionale della Nigeria del Sud e poi di violenze in Libia, paese in cui aveva inizialmente fissato il suo progetto migratorio.
Sulla situazione interna della Nigeria e sulla presenza di culti tradizionali che contemplano anche sacrifici cruenti la difesa ha già prodotto in primo grado una serie di relazioni informative della Commissione Nazionale Asilo. Di recente sono state rese disponibili dal portale Easo COI altri report e relazioni informative che vengono allegate in questa sede ex art. 345 comma III c.p.c. ed ex art. 27 comma 1 bis del D. Lgs. 25/2008, trattandosi di documenti successivi alla presentazione del ricorso e all’udienza di discussione dello stesso….
…. Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 n. 2 c.p.c.)
a) Erronea applicazione dei principi di legge e giurisprudenziali che disciplinano, nelle procedure di attribuzione della protezione internazionale, l’esame dei fatti e delle circostanze addotti e la conseguente valutazione sull’attendibilità del dichiarante, – violazione art. 3 del D. Lgs. 251/07
b) Rilevanza e gravità della situazione personale dell’appellante, in relazione alle violenze, alle minacce già subite, in proprio e nei confronti del proprio genitore, di per sé indicativi di un concreto pericolo di reiterazione nonché indice di attendibilità della domanda ex art. 3 comma 4 del D. Lgs. 251/07,
c) Rilevanza del percorso di integrazione avviato in Italia;
d) Rilevanza e gravità della situazione interna del paese di origine come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, per il riconoscimento della protezione umanitaria – violazione art. 14 lett c) del D. Lgs. 251/07 o dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98;
e) Rilevanza e gravità della situazione di conflitto in Libia cui si è trovato esposto l’appellante e che ne ha determinato . la fuga verso l’Italia – violazione art. art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98 e del’art. 8 del D. Lgs. 25/2008
f) Non manifesta infondatezza della domanda in relazione ai precedenti giurisprudenziali dello steso Tribunale di Venezia, con conseguente arbitrarietà della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato .- violazione di legge in relazione all’art. 136 TUSG e art. 16 comma 2 del D. Lgs. 25/2008
Sintetica esposizione della vicenda personale
Comparendo avanti alla Commissione Territoriale di Verona in data 15.06.2016 il ricorrente si è dichiarato vittima di un culto tradizionale della Nigeria del Sud. (fattispecie diversa dalle casistiche, molto diffuse nei ricorsi dei richiedenti nigeriani, delle confraternite o sette simil massoniche e mafiose come gli Ogboni) praticato nella sua comunità, e che prevedeva un vero proprio sacrificio umano.
In pratica suo padre, custode nell’anno 2011 dell’Idolo Odula secondo un sistema tradizionale di “rotazione” tra le varie famiglie del villaggio, avrebbe dovuto sacrificare ad esso il suo primogenito, ossia il ricorrente.
L’uomo rifiutava di compiere il sacrificio e per questo veniva a sua volta ucciso con un omicidio rituale, ma ciò non bastava a preservare il ricorrente dal pericolo, dato che comunque il culto tradizionale prevedeva anche la sua morte.
Espresse minacce di morte furono ricevute dal ricorrente, che per questo motivo decideva di allontanarsi dalla Nigeria.
In base al racconto del ricorrente i fatti sono avvenuti sul finire del 2011, e la partenza dalla Nigeria il 02 gennaio 2012, e quindi in un periodo in cui il ragazzo era ancora minorenne.
Mosso da comprensibile timore per la propria incolumità il ricorrente saliva su di un autobus diretto verso il Niger, e si fermava nella capitale Agadez, noto crocevia delle rotte dei migranti subsahariani, per circa tre mesi.
Il suo progetto iniziale era quello di restare in Niger, confidando di potere prima o poi rientrare in patria, ma si rendeva subito conto che in quel povero paese per i migranti nigeriani non c’era alcuna prospettiva di lavoro, e quindi di sopravvivenza.
Attingendo alle ultime risorse economiche che aveva (ha dichiarato di aver venduto il pc portatile, il telefono cellulare ed altri oggetti del padre) si affidava ad una delle organizzazioni che ad Agadez gestiscono il traffico dei migranti verso la Libia, pagando circa 120.000 franchi cfa per traversare il Sahara in un convoglio di pick up.
Il convoglio arriva a Saba, in Libia, nell’aprile 2012, ed il ricorrente si trattiene in questa cittadina sino a giugno 2012, svolgendo qualche attività occasionale che gli consente di pagare un passaggio sino a Tripoli.
Trova un’opportunità di lavoro in una fattoria nei dintorni della capitale, ma dopo soli 4 giorni incappa in un controllo della polizia e, essendo privo di documenti, viene incarcerato.
Resta detenuto per un anno e otto mesi, in una prigione affollata di altri africani.
I prigionieri subiscono percosse quotidiane, ricevono da mangiare solo un pezzo di pane al giorno e sono costretti a dormire per terra.
Viene liberato a dicembre 2013, fortemente debilitato per la malnutrizione ed i maltrattamenti.
Un libico gli propone di lavorare come manovale edile, offrendo in cambio solo il vitto quotidiano e la possibilità di dormire in un garage.
Con il datore di lavoro instaura pian piano un rapporto di fiducia e collaborazione, e quello aggiunge al vitto ed all’alloggio anche la promessa di aiutarlo a lasciare la Libia per trovare una sistemazione migliore, dato che nel frattempo scoppia la seconda fase della guerra civile e il paese è sempre piu’ insicuro.
Lavora gratuitamente per circa un anno e mezzo, fino alla fine di giugno 2015, allorchè il padrone tiene fede all’impegno e gli propone l’imbarco verso l’Europa.
Lo accompagna di notte in una spiaggia dove un barcone sta prendendo a bordo decine di persone, e lo fa salire.
Il ricorrente ignora quanto l’uomo abbia pagato per la traversata, e arriva in Italia il 03.06.2015
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Il ricorso di primo grado era stato deciso dal Giudice Unico dott. De Simone, con una motivazione standard con la quale definiva non credibile la vicenda personale del ricorrente e irrilevante, ai fini di una misura di protezione internazionale o umanitaria, la situazione interna dell’Edo State.
Impugnando tale decisione la difesa, stante l’inevitabile assenza di prove documentali dirette sulla vicenda personale occorsa al ricorrente, attenendosi alle indicazioni dell’art. 3 del D. Lgs. 251/07 e ad integrazione della documentazione già prodotta in primo grado, forniva un consistente numero di fonti COI (Country Origin Information) provenienti dall’Easo (European Asylum Suport Office) e dalla Commissione Nazionale Asilo comprovanti l’effettiva sopravvivenza in Nigeria di rituali animisti comportanti idolatria, successione dinastica nei ruoli sacerdotali, pratiche sacrificali e quant’altro (docc. 04 – 07 allegati alla citazione in appello).
Allegava inoltre (docc. 8 – 12) alcuni precedenti specifici dello stesso Tribunale di Venezia che, come sopra evidenziato, anche a prescindere dalla vicenda personale dei richiedenti avevano riconosciuto nella situazione interna della Nigeria del Sud il presupposto sufficiente per la protezione sussidiaria (docc. 08 e 09) o quantomeno di quella umanitaria (doc. 10) e perfino un precedente specifico dello stesso giudice di primo grado che, in una vicenda analoga e relativa ad un richiedente che aveva lasciato il suo paese da minorenne, aveva riconosciuto in ciò il presupposto sufficiente per la protezione umanitaria (doc. 11).
Con l’allegato 12 veniva infine documentato altro precedente specifico del tribunale di Venezia relativo alla lunga permanenza in Libia. quale presupposto sufficiente per la protezione umanitaria.
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La decisione impugnata
La sentenza impugnata viene resa con motivazione concisa nella quale (punti 8 e 10) si legge:
8 E’ evidente che il racconto è stato svolto in maniera confusa, con riferimenti generici a una contrapposizione fra individui finalizzata a eseguire sacrifici in onore di una divinità. Appare sospetto che, a differenza di altri casi similari, qui l’appellante abbia parlato della necessità di sacrificare anche il padre prima del figlio, quando per consuetudine sembra che il primogenito sia preso di mira dalla setta animista solo dopo la morte naturale del genitore.
D’altro canto, non vi è il minimo riscontro per escludere che l’intera storia sia frutto di invenzione, fra l’altro con evidenti profili di contraddittorietà perché, secondo le parole dell’appellante, suo padre si sarebbe rifiutato di sacrificare il figlio e per tale ragione sarebbe stato sacrificato direttamente lui, sicché non si capisce perché anche il figlio dovesse subire la medesima sorte, visto che comunque l’atto richiesto dal dio era già stato compiuto.
10. Sulla irrilevanza di situazioni analoghe a quella in discussione, riguardanti le pratiche di culti locali (p. es. la successione a capo della setta o culto animista dopo la morte del capo o re precedente, i riti di iniziazione nella foresta, i sacrifici del primogenito etc.) si richiamano le sentenze di questa sezione che hanno tutte respinto l’appello: sent. n. 2240/2017; 2241/2017; 1290/2018; 1778/2018; 1894/2018.
Quanto alla situazione interna della Nigeria del sud, la sentenza impugnata si limita ad affermare, al punto 9 che:9. D’altro canto, nelle due audizioni l’appellante non ha mai fatto alcun cenno alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio. Inoltre, dal “EASO Country of Origin Information Report NIGERIA Security Situation” aggiornato a novembre 2018 (https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation.pdf) non risulta che nella zona di Esan in Edo State e poi a Lagos (dove l’appellante è nato e per sua stessa ammissione ha sempre vissuto) vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità.
l tema della protezione umanitaria viene invece “liquidato” nelle poche righe del punto 11
11. Neppure si ravvisano i presupposti per la protezione umanitaria ex art. 32, 3° comma D. Lvo n. 25/2008, mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio.
con ciò implicitamente affermando che tale istituto presupporrebbe un’esposizione a pericolo di natura transitoria … ed ignorando sia la giurisprudenza di legittimità che viceversa ha da tempo definito tale istituto come “catalogo aperto” e norma di chiusura del sistema, sia le numerosissime pronunce di merito che riconoscono nell’insicurezza interna e nella comparazione tra la stabilità e tranquillità raggiunta nel paese di rifugio e la prospettiva di rientro in patria (affermata anche da Cass. n. 4455718) presupposto sufficiente per la protezione umanitaria, anche a tutela del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 Cedu.** ** **
MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Diritto ad un ricorso effettivo
La normativa nazionale vigente prevede un primo scrutinio delle domande di protezione internazionale in sede amministrativa, attribuito alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, incardinate nell’Amministrazione dell’Interno, e la possibilità per il ricorrente di adire il vaglio giurisdizionale, qualora la procedura amministrativa abbia esito negativo.
Trattandosi di un procedimento precedente al “decreto Minniti” nel caso di specie tale diritto comprende, come per la quasi totalità delle controversie civili di altro genere, comprese quelle di carattere bagatellare, anche al diritto ad un secondo esame in appello.
Il diritto del richiedente ad un ricorso effettivo avverso la decisione amministrativa negativa, ha un duplice fondamento: quello derivante dalle specifiche disposizioni in materia di protezione internazionale e quello derivante dall’obbligo di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, tanto più di quelli che attengono ai fondamentali diritti della persona, espressamente garantiti dalla Costituzione.
Dal combinato disposto degli artt. 16 del D.lgs. n.25/2008 e 8 del D.p.r. n.21/2015, che al comma 2 prevede la nomina di un difensore d’ufficio per i richiedenti che ne siano sprovvisti, emerge che il diritto al vaglio giurisdizionale della domanda di protezione, con assistenza tecnica di un difensore, è assimilabile al diritto di difesa dell’imputato in sede penale.
Il diritto del richiedente ad un ricorso effettivo è espressamente sancito dall’art. 46 della Direttiva Europea n.2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, che (sub nr. 3) recita: “…gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto…” sui quali si radica la richiesta di protezione.
Il termine “effettivo” evidenzia la consapevolezza del legislatore europeo circa i molteplici ostacoli che all’interno degli Stati membri possono vanificare il diritto al ricorso, pur in presenza di un suo formale riconoscimento.
Diritto al patrocinio a spese dello stato
Il protocollo di Intesa sottoscritto il 07.07.2017 tra Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Nazionale Forense contenente “Linee Guida in materia di patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di protezione internazionale” riconosce nei suoi “considerando” che “i diritti inviolabili dei richiedenti la protezione internazionale si concretizzano assicurando loro il pieno accesso alla giustizia, anche mediante la fruizione del patrocinio a spese dello stato, la cui disciplina deve trovare puntuale e rigorosa applicazione” e che “la necessità di offrire ai richiedenti la protezione internazionale una difesa effettiva … porta come indefettibili corollari sia quello dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, sia quello di garantire la presenza di un interprete la cui retribuzione sia comunque posta a carico dello stato, sia soprattutto quello di assicurare al difensore un compenso effettivo e commisurato alla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito di tali procedimenti”.
La valutazione preliminare del COA sulla non manifesta infondatezza del ricorso, prevista dagli artt. 122 e 126 Testo Unico Spese di Giustizia, deve limitarsi all’astratta inquadrabilità del caso nel perimetro della protezione internazionale e della tutela umanitaria o alla verifica circa la sussistenza di cause di inammissibilità.
La valutazione ex post da parte del magistrato, titolare del potere di revoca del beneficio ex art. 136 del medesimo Testo Unico, come interpretato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 220/2009 è limitato all’accertamento dell’esistenza e del perdurare delle condizioni di ammissibilità (requisiti economici) e dell’assenza di malafede o colpa grave da parte di chi agisce o resiste in giudizio.
Il D.lgs. n.142 del 18 agosto 2015, attuativo delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, ha introdotto specifiche modifiche al D.lgs. n. 25/2008 volte a disciplinare con maggior rigore il concetto di “manifesta infondatezza” della domanda di protezione internazionale.
Ai sensi del nuovo combinato disposto di cui agli artt.32, co.1, lett. b-bis e 28 bis, co.2, lett. a), del D.lgs. n.25/2008, in presenza di una domanda di protezione “…manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251…”, la Commissione è tenuta a disporne il rigetto per “manifesta infondatezza” dopo averne effettuato l’esame secondo la procedura accelerata prevista dall’art. 28 bis.
Ogniqualvolta la Commissione non ricorre a tale opzione decisionale viene di per sé esclusa la “manifesta infondatezza” dell’istanza.
Anche l’ulteriore novella introdotta con il “Decreto Salvini” DL n. 113/2018 limita le ipotesi di revoca del patrocinio a spese dello stato – o piu’ esattamente prevede la “esclusione del compenso” al difensore ed al consulente di parte (art. 15 del DL n. 113/18 che introduce nel TUSG l’art. 130 bis) ) – nei soli casi di inammissibilità dell’impugnazione.
L’art. 3 lett a) del citato Protocollo di Intesa CNF / CSM del 07.07.2017 formula l’auspicio “..che non sia disposta automaticamente la revoca del beneficio in caso di rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale o di riconoscimento dello status di rifugiato politico”.
Il che, di contro, è esattamente quanto accade presso la Corte d’Appello di Venezia da un anno a questa parte.
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La normativa dell’Unione e quella nazionale di recepimento affermano quindi la sussistenza di uno specifico diritto del richiedente la protezionale internazionale a far valere le proprie ragioni avanti ad un giudice terzo ed imparziale, e garantiscono la possibilità di una difesa effettiva estendendo espressamente a questi tipo di procedure il diritto al patrocinio a spese dello stato.
Ciò per l’evidente ragione che il diritto alla protezione internazionale è uno dei diritti fondamentali della persona umana, garantito a livello nazionale dall’art. 10 comma 3° Cost. e a livello europeo dalla carta di Nizza e dalla CEDU, oltre che ovviamente dalla Convenzione di Ginevra del 1951.
Tenuto conto che nella situazione “strutturalmente emergenziale” in cui vengono gestite queste procedure le Commissioni non offrono adeguate garanzie di imparzialità e terzietà rispetto all’esame delle domande, e che l’impugnazione in tribunale riguarda quasi il 90% dei casi, si potrebbe perfino dubitare che in questa delicata materia sia configurabile l’ipotesi di una “lite temeraria”.Tale conclusione è rafforzata dalle motivazione di un recente decreto del tribunale di Ancona datato 14.02.2018 e che, accogliendo un’istanza proposta da questo difensore ex art. 126 TUSG avverso il rigetto per presunta infondatezza di un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata al COA di Ancona per altro richiedente la protezione internazionale, afferma:
ritenuto che, anche in caso di rigetto della pretesa ed in assenza di specifici elementi di fatto, debba essere esclusa la mala fede richiesta dall’art. 136 TUSG ai fini della revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, trattandosi di materia caratterizzata da notevole difformità di orientamenti giurisprudenziali sul territorio nazionale e da mutevolezza dei presupposti di fatto oggetto di valutazione, atteso che per espressa disposizione di legge – anche di rango comunitario – occorre tener conto, al momento della decisione, di notizie precise ed aggiornate relative alla situazione generale del Paese di provenienza; considerato che a ciò deve aggiungersi che il ricorrente può far valere fatti sopravvenuti al suo ingresso nel territorio nazionale ed alla stessa presentazione del ricorso per tutelare diritti inviolabili di natura umanitaria …
Ogniqualvolta un ricorso o un appello si fondano, come nel caso di specie, su precedenti giurisprudenziali conformi favorevoli e ovviamente attinenti alla vicenda processuale, e come tali rilevanti anche ex art. 118 att. c.p.c., tanto piu’ se dello stesso ufficio giudiziario, nonché su fatti sopravvenuti al suo ingresso nel territorio nazionale ed alla presentazione della domanda giudiziale (l’integrazione scolastica) resta necessariamente esclusa ogni ipotesi di malafede o colpa grave nell’esercizio del diritto costituzionale alla difesa.
Quanto sopra è stato recentissimamente confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21610/18, che peraltro ribadisce quanto già affermato con ordinanza 20270/17 e che testualmente afferma
Ritenuto che: l’articolo 136, comma 2, del D.P.R. 115/2002, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell’ipotesi in cui venga accertato che l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell’azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell’agire in giudizio, e non sull’infondatezza dell’azione nel merito (Cass., 22/08/2017, n. 20270);
Rilevato che:
nel caso di specie, per contro, la Corte d’appello ha fondato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, del tutto erroneamente, sulle «esposte ragioni di infondatezza dell’appello», in contrasto con il principio sopra enunciato;
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Nel caso di specie la domanda del sig. CITTADINO STRANIERO era stata esaminata in sede amministrativa con la procedura ordinaria che prevede l’esame nel merito, e non con quella “accelerata” prevista dall’art. 28 bis del D. Lgs. 25/2008.
Pertanto, nel momento in cui ha deciso di proporre ricorso in Tribunale, l’interessato ed il suo difensore partivano dal presupposto che già nello scrutinio amministrativo non fossero emersi elementi di manifesta infondatezza.
Vicenda personale
Con la citazione in appello la difesa ripropone la vicenda personale che, non potendo essere sorretta (come gran parte delle domande di protezione) da riscontri documentali specifici, va valutata secondo i criteri indicati dall’art. 3 del D. Lgs. 251/07, e quindi in base alla coerenza interna del racconto ed in base a quella esterna, ossia alla non contraddizione rispetto alle informazioni generali disponibili sul paese.
Sotto questo secondo profilo, la documentazione prodotta dalla difesa (doc. 7 fascicolo di appello – Relazione della Comm. Nazionale Asilo comprovante la presenza in Nigeria di culti tradizionali che ricorrono anche ai sacrifici umani e doc. 9 e 10 fascicolo di primo grado) offre riscontro ex art. 3 del D. Lgs. 251/07 alla coerenza del racconto con le informazioni generali offerte da fonti istituzionali su questa particolare problematica riscontrabile nella complessa società nigeriana.
Del resto la stessa sentenza impugnata riconosce o comunque non esclude la problematica dei sacrifici umani, limitandosi a ritenere non credibile – peraltro con motivazione meramente apodittica – che dopo l’uccisione del padre da parte dei cultisti il figlio fosse ancora in pericolo.
Situazione interna della Nigeria
Consapevole dell’impossibilità di fornire prova documentale della vicenda personale illustrata dal ricorrente, e dell’elevata discrezionalità con la quale ogni singolo magistrato inevitabilmente valuta le dichiarazioni del richiedente, non sempre muovendosi entro i binari tracciati dall’art. 3 del D. Lgs. 251/07, in entrambi i gradi di giudizio il difensore ha parallelamente invocato il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett c), o in subordine quello alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98, alla luce della situazione interna della Nigeria e, segnatamente, dell’area del Delta del Niger da dove proviene il ricorrente, questa sì ampiamente documentabile grazie alle innumerevoli fonti COI disponibili anche in lingua italiana su quel paese, e puntualmente allegate dal difensore, unitamente ad una breve ma significativa rassegna di precedenti specifici delle stesso Tribunale di Venezia e di varie altre Corti italiane che, sulla base delle medesime relazioni sulla sicurezza interna della Nigeria hanno riconosciuto ad altri cittadini Nigeriani provenienti dal Delta del Niger vuoi la protezione sussidiaria vuoi quella umanitaria.
Il fatto stesso che esistano plurimi e recenti precedenti favorevoli alla tesi difensiva esclude di per sé qualsiasi ipotesi di malafede o colpa grave nella proposizione dell’appello.
Invero con la citazione in appello l’odierno ricorrente ha semplicemente esercitato, a fronte di una decisione negativa, il suo diritto ad una riesame nel merito della vicenda alla luce di decisioni diametralmente opposte a quella impugnata rese da altri giudici del medesimo tribunale, invocando il fondamentale principio che: la legge è uguale per tutti.
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Le domande azionate nel giudizio di appello hanno come petitum:
a) Il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett b) del D. Lgs. 251/07 riconducibile, quanto alla causa petendi, al timore di essere ucciso nel rispetto di una cruenta tradizione animista;
b) Il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett c) del D. Lgs. 251/07 avente come causa petendi la situazione di conflitto interno in Nigeria, riconosciuta quale presupposto legittimante il riconoscimento di tale status da plurime pronunce di numerosi Giudici italiani, ivi compresi altri giudizi del Tribunale di Venezia;
c) Il diritto alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98, avente come causa petendi la vulnerabilità conseguente alla perdita dei legami familiari, alla minore età in cui il ricorrente ha dovuto lasciare il suo paese, alla la generale situazione di insicurezza interna della Nigeria, rilevante quantomeno in relazione alle linee guida fornite dalla Comm. Naz. Asilo con la circolare n. 3716 del 2015, il fallimento delle progetto migratorio in Libia e le violenze ivi subite.
A tutto concedere l’apodittica affermazione che
… d’altro canto, non vi è il minimo riscontro per escludere che l’intera storia sia frutto di invenzione…
potrebbe forse sorreggere il giudizio di aver agito con malafede in relazione alla domanda di protezione sussidiaria azionata sub a) ma non certo alla parallela domanda di protezione sussidiaria azionata sub b) né a quella subordinata di protezione umanitaria azionata sub c), essendo per quest’ultime la causa petendi comprovata con dati oggettivi e corroborata da precedenti giurisprudenziali conformi.
Si conferma conclusivamente che la decisione di revocare l’ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 136 TUSG, non puo’ risolversi in un mero richiamo alla decisione negativa sul merito né in una motivazione meramente apparente, ma deve espressamente indicare gli elementi in fatto ed in diritto che consentano di ravvisare malafede o colpa grave nel ricorso in giudizio.
Malafede e colpa grave che, se effettivamente accertate e dimostrate, avrebbero dovuto comportare anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La questione è estremamente delicata e di principio, perché, al di là dei modesti valori economici in gioco, il giudizio ancorchè implicito di aver agito con malafede e colpa grave non può non estendersi anche al comportamento del difensore che materialmente ha redatto e presentato l’appello.
Analoghe questioni sono state recentemente affrontate dal tribunale di Trieste, che in assenza di adeguata motivazione circa la sussistenza di dolo o colpa grave nell’agire in giudizio, ha annullato vari provvedimenti di revoca di amissione al PSS 3.
Anche a fronte della citata e variegata applicazione degli istituti di protezione internazionale davvero non si comprende dove starebbero la malafede e la colpa grave del ricorrente, e del suo difensore, nell’aver esercitato il diritto ad un ricorso effettivo avanti ad un giudice terzo ed imparziale
Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore ut supra
RICORRE
Al Presidente della Corte d’Appello di Venezia ai sensi dell’art. 170 e segg. del T. U. Spese di Giustizia
CHIEDE
che sia fissata l’udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 15 D.lvo 150/2011 e art. 702-bis, 3 comma c.p.c., assegnando alla parte resistente, fin d’ora individuata per le ragioni in premessa indicate nel Ministero della Giustizia, congruo termine per la costituzione in giudizio, e con avviso che deve costituirsi non oltre dieci giorni prima dell’udienza
INVITA
la parte resistente a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702-bis, 3 comma c.p.c. ed a comparire all’udienza che sarà fissata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 702-bis, 2 comma 2 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto, e comunque oltre dieci giorni prima dell’udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702-bis, commi 4 e 5 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia la Corte adita revocare o comunque disapplicare la sentenza impugnata nella parte relativa alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, e conseguentemente ammettere il sig. CITTADINO STRANIERO come sopra generalizzato al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 3490/17 RG Corte d’Appello di Venezia, liquidando altresì il compenso al difensore in conformità all’istanza già in atti o comunque nella misura che risulterà di giustizia.
Spese di lite rifuse con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., salvo l’accogliento dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato anche per il presente giudizio di opposizione
Si allega:
1) Sentenza n. 2468/19 Corte App. Ve con contestuale revoca ammissione PSS
2) Citazione in appello
3) Ordinanza 11.07.2017 trib. Venezia (primo grado)
4) Ricorso introduttivo del procedimento di primo grado
5) Provvedimento di diniego amministrativo
6) Verbale audizione amministrativa
7) Circolare 30.07.2015 Comm. Naz. Asilo
8) Protocollo di intesa CNF / CSM luglio 2017
9) Ordinanza 19.03.2019 Corte Appello Venezia (riammissione al PSS)
10) Ordinanza 26.06.2019 Corte Appello Venezia (riammissione al PSS)
11) Ordinanza Corte di Cassazione 04.09.2018 n. 21610Si chiede fin d’ora che il Presidente voglia disporre l’acquisizione dell’intero fascicolo n. 3490/17 RG Corte App. Ve.
Dichiarazione di valore: Dichiara il difensore che la presente procedura, in relazione all’entità dei compensi dei quali si è chiesta la liquidazione, quali definiti dalla bozza di protocollo approvata dal CNF, rientra nello scaglione da 1.100 a 5.200 euro, e che il relativo contributo unificato di 98 euro va prenotato a debito stante l’avvenuta richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Montebelluna – Venezia, lì 15.07.2019
Avv. Francesco Tartini
Non riesco a capire quanto si debba versare di contributo unificato
Salve Sergio, in caso di impugnazione ex art. 170 dpr. 115/2002, il contributo è di € 98.
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