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L’Agenzia delle Entrate lo precisa: il compenso professionale dell’avvocato operante in regime di gratuito patrocinio, anche se non assoggettato a ritenuta d’acconto perchè portato in compensazione con imposte e contributi, è ritenuto reddito di lavoro autonomo e, in quanto tale, costituisce componente del reddito imponibile dell’avvocato che lo ha portato in compensazione.
Pertanto, detto reddito va dichiarato anche se non è stato materialmente incassato.
Il passaggio in precisazione viene svolto in:
Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 301 del 2019.
I crediti per compensi conseguenti ad attività svolta in regime di gratuito patrocinio possono essere utilizzati in compensazione, anche in più soluzioni, nei limiti dell’importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione.
L’importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione e del quale l’avvocato può disporre per la compensazione è pari all’intero importo della fattura, senza che sulle somme dovute venga operata la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto. Le fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione sono automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti, sia nel sistema della contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici (sistema SICOGE), e ciò al fine di evitare che venga disposto dal Tribunale un doppio pagamento.
L’obbligo di operare la ritenuta a titolo d’acconto sui redditi di lavoro autonomo sorge, invero, “all’atto del pagamento” dei compensi.
La circostanza che l’istante, in applicazione dell’art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non provveda al pagamento materiale dei crediti ammessi in compensazione e, conseguentemente, non applichi la ritenuta d’acconto IRPEF del 20 per cento non fa venir meno la natura di reddito di lavoro autonomo delle somme in esame, né i relativi obblighi di certificazione in capo al Tribunale istante.
Alleghiamo di seguito il testo della risposta ad interpello.
Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
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