Si riporta di seguito il testo il testo integrale della sentenza, con una tabella della giurisprudenza di riferimento.
La Corte Costituzionale, con una recentissima ORDINANZA (la n. 234/2019), conferma un orientamento già espresso dalla girusprudenza di leggittimità (ne avevamo scritto QUI) in merito alla fruibilità del patrocinio a spese dello Stato quando la parte può stare in giudizio personalmente.
La Consulta, con l’ordinanza n. 234 del 13/11/2019, ha dichiarato sia la manifesta infondatezza che la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, Cost., dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede il patrocinio a spese dello Stato anche in favore delle parti non abbienti che si avvalgano della difesa tecnica nei giudizi davanti al giudice di pace in cui sia ammesso che la parte si difenda personalmente senza avvocato, a seguito del modesto valore del contenzioso.
L’eccezione era sollevata per l’art. 3, comma 1, della Carta Costituzionale sotto il profilo della violazione dei principi di pari dignità sociale e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché per l’art. 111, secondo comma, assumendo la violazione del principio di parità processuale delle parti.
In particolare, giudice rimettente censura l’art. 74, comma 2, del TUSG nella parte in cui non dispone che, nell’ipotesi in cui il legislatore ha previsto l’autodifesa personale si debba anticipare il solo contributo unificato al richiedente il «gratuito patrocinio; inoltre la disposizione censurata violerebbe anche l’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto nei procedimenti aventi a oggetto sanzioni amministrative le pubbliche amministrazioni resistenti «… si avvalgono ordinariamente dell’autodifesa con la delega a funzionari che certamente non sono equiparabili ai difensori nominati con conseguente violazione di detto principio di parità delle parti processuali».
In riferimento all’art. 3 Cost., la Corte evidenzia che il limite reddituale per l’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore e coerente con la garanzia costituzionale dell’art. 24, terzo comma, Cost.
Per quanto concerne l’art. 111, il Comune resistente può scegliere di difendersi avvalendosi di un proprio funzionario o procedendo alla nomina di un avvocato: detta scelta non pregiudica la tutela giurisdizionale dello stesso Comune e comunque ciò è irrilevante al fine della tutela giurisdizionale del ricorrente e ininfluente al fine dell’applicazione da parte del giudice a quo della disposizione denunciata.
La Corte Costituzionale precisa che è diritto della parte, peraltro anch’esso di rango costituzionale, la scelta di difendersi personalmente o farsi assistere da un difensore tecnico con una specificia preparazione tecnica, in grado di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale richiesta proprio dall’art. 24 Cost.
Si riporta di seguito il testo il testo integrale della sentenza, con una tabella della giurisprudenza di riferimento.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
Inerenti e conformi |
Corte Costituzionale ordinanza 234 del 13/11/2019.
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 15175 del 13/06/2019. Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 30069 del 14-12-2017. Cass. civ. Sez. II Sent. n. 164 del 05/01/2018. |
Difformi | Non si rinvengono precedenti |
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RIFERIMENTI NORMATIVI
per Associazione Art. 24 Cost.
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ORDINANZA N. 234
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dal Giudice di pace di Roma, nel procedimento civile vertente tra L. D. S. e Roma Capitale con ordinanza del 3 luglio 2018, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.
Ritenuto che con ordinanza del 3 luglio 2018, il Giudice di pace di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di pari dignità sociale e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché con l’art. 111, secondo comma, Cost., assumendo la violazione del principio di parità processuale delle parti;
Considerato che le sollevate questioni di legittimità costituzionale – aventi ad oggetto il comma 2 dell’art. 74 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» − sono, rispettivamente, manifestamente infondata l’una e manifestamente inammissibile l’altra;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
per questi motivi
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2019.
Salve ho richiesto col patrocinio gratuito un avvocato che mi è stato concesso per chiedere arretrati del mio ex marito che non ha mai pagato da oltre 10 anni. Ora quest’avvocato dice che per accedere alla banca dati ha bisogno di 150 euro perchè le banche non possono dirgli l’importo che ha nei tre dei suoi conti vi chiedevo se ciò era possibile grazie. Franca
Salve Franca ,
l’ammissione al patrocinio a spese dello stato si ha quando sussistono i requisiti reddituali, ma non è previsto alcun costo; ogni spesa processuale (a parte il costo del delgato alla vendita nel pignoramento) è prenotato a debito: veda anche QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE AL GRATUITO PATROCINIO”.
(Lo può scaricare on line qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)
A titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nel del tetto reddituale per l’ammissione computi queste voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.
Se poi cerca un avvocato abilitato può contattare uno degli avvocati che hanno dato disponibilità e sono indicati nell’elenco diviso per città indicato a questo link: https://www.avvocatogratis.com/avvocato-gratuito-patrocinio/elenco-avvocati-abilitati-al-gratuito-patrocinio/
Cordialità.
Alessio
Staff
Associazione ART. 24 COST.