Gratuito patrocinio: l’autocertificazione falsa non causa obbligatoriamente la revoca
La Corte di Cassazione Penale decide a Sezione unite sulla questione controversa della revocabilità, o meno, dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso di autocertificazione falsa.
Le Sezioni Unite Penali intervengono affermando che l’eventuale autocertificazione non veritiera (in quanto falsa o incompleta) delle condizioni reddituali non è sufficiente a cagionare la revoca del decreto di ammissione in quanto la falsità non incide sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità: la revoca può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Questo è il principio statuito nel corso dell’udienza del 19 dicembre 2019 in cui le Sezioni Unite Penali si sono espresse in merito al problema sollevato da ricorrente, per come risultante dalle informazioni provvisorie 27-29/2019 (sotto allegate).
La vicenda sottoposta alle Sezioni Unite affrontava la questione se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge. In alternativa si ipotizzava che il mancato superamento dei limiti reddituali non comportasse alcuna revoca, appunto essendo quest’ultima limitata ad alcuni e differenti casi previsti dalla disciplina dell’istituto.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha appunto scelto la seconda ipotesi evidenziando il fatto che la revoca può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Resta invece invariato il principio per il quale secondo orientamento consolidato, è condotta penalmente rilevante anche la falsa dichiarazione di un reddito che non superi la soglia massima per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ne abbiamo parlato qui QUI.
Attendiamo ora di leggere il provvedimento per esteso, ove trovare maggior dettaglio della motivazione.
In calce riportiamo il testo delle informazioni provvisorie ed alleghiamo il pdf delle medesime.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 76
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 78
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 79
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 95
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 96
- D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 112
Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
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Informazione-provvisoria-292019ORIGINALE
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI
INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 29 del 19 dicembre 2019
N.R.G.: 8305/2019
Presidente: Domenico CARCANO
Relatore: Francesco CIAMPI
Estensore: Francesco CIAMPIRicorrente: M. P.
P.G.: Luigi CUOMO (dif.)
Questione controversa:
Se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge, ovvero, in tale ultima ipotesi, non incidendo la falsità sull’ammissibilità dell’istanza, la revoca possa invece essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Soluzione adottata:
Negativa, in quanto 1a revoca può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Riferimenti normativi:
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76, 78, 79, 95, 96, 112.