37.0.2 (testo 2)
Rossomando, Mirabelli, Cirinnà
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 37–bis.
(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)
1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.».