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Arriva la circolare con i chiarimenti del Ministero di giustizia dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.217/2019.

Il Ministero di via Arenula (Dipartimento per gli affari di giustizia) ha quindi provveduto a rispondere ad alcuni quesiti sorti proprio in relazione alla pronuncia stessa in quanto investono il problema dell’efficacia nel tempo del giudicato costituzionale.

Riportiamo di seguito il testo integrale dell cirocolare 10 febbraio 2021.

Alessio Alberti

per Associazione Art. 24 Cost.

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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI UFFICIO I

REPARTO I-SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

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Al sig. Presidente della Corte di appello di Milano

Al sig. Presidente della Corte di appello di Catanzaro

OGGETTO: Sentenza della Corte costituzionale n. 217 del l ° ottobre2019 —Art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 — Prenotazione a debito degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e agli ausiliari del magistrato

Dichiarazione di illegittimità costituzionale retroattività statuizione.

Con nota prot. n.2531 del 4 novembre 2019 il Presidente della Corte di appello di Milano ha trasmesso il quesito del Presidente del Tribunale di Pavia formulato a seguito della sentenza n. 217 del I° ottobre 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’Erario, volto a chiarire se per le procedure già definite, in cui l’onorario dei consulenti tecnici d’ufficio e consulenti tecnici dì parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato già prenotato a debito e in alcuni casiavviata la procedura di recupero, operi ed in che termini la retroattività della pronuncia di illegittimità sopra menzionata.

L’Ufficio ha evidenziato che sono pervenute istanze da parte di alcuni consulenti che hanno chiesto l’anticipazione del loro onorario (già prenotato a debito) a carico dell’Erario.

Con analogo quesito contenuto nella nota prot. n. 764 del 18 novembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha chiesto se, nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto il proprio credito e lo stesso non sia prescritto, si possa procedere all’anticipazione a carico dell’Erario degli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio o di quelli della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il cui compenso risulti liquidato con decreto ex art.83 d.P.R. n.115/2002 in data precedente al deposito e pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.217/2019.

Orbene, è noto che la pronuncia della Corte in questione ha mutato radicalmente la disciplina della liquidazione degli onorari e delle indennità dovuti ai soggetti indicati nell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal momento che il provvedimento dí liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell’ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell’Erario quando la spesa sia eseguita nell’interesse della parte stessa (art.131, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002); conseguentemente, l’ufficio procederà a porre inessere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l’ufficio spese pagate dall’Erario, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie (circolare prot. DAG n.204540 del 24/10/2019).

La questione sottoposta investe il problema dell’efficacia nel tempo del giudicato costituzionale. E’ noto, in base al dettato dell’art. 136 della Costituzione, che l’effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta la cessazione dell’efficacia della legge dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

In attuazione del precetto costituzionale, l’art. 30 della legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dopo aver disposto in ordine alla pubblicazione della sentenzae alla sua comunicazione, statuisce a sua volta che “le norme dichiarate incostituzionalinon possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.

La non operatività della norma dichiarata incostituzionale va affermata anche con riferimento alle fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, avendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale come presupposto l’invalidità della legge (in ciò distinguendosi dalla vicenda abrogativa) in quanto viziata dall’essere in contrasto con un precetto costituzionale; tale principio trova tuttavia il suo limite nei giudicati già formatisi, nonché nelle decadenze e prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità.

La retroattività delle sentenze di illegittimità costituzionale, nel senso che investe anche i rapporti pregressi, con i limiti derivanti dal coordinamento fra il principio enunciato nell’art. 136 Cost. e nell’art. 30 della legge n. 87 del1953 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo, costituisce ormai “ius receptum” ed è stata affermata sia dalle sezioni unite civili che dalle sezioni unite penali della Suprema Corte (vedi tra le tante Cass. civ. Sez. I, 07/05/2003, ri. 6926; Cass. civ. Sez. III, 20/04/2010, n. 9329; Cass. civ. Sez. I, 20/11/2012, n.20381).

In conclusione, la norma incostituzionale non può essere più applicata, a meno che i rapporti giuridici cui essa si riferisce debbano ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile e dunque non più suscettibili di alcuna azione o rimedio.

L’ambito di applicazione delle sentenze costituzionali e l’apprezzamento dei limiti alla loro ordinaria efficacia retroattiva resta ovviamente devoluto alla competenza degli organi giurisdizionali che, come noto, operano in piena autonomia e indipendenza, per cui non è consentita al riguardo alcuna attività di interferenza da parte di questo Ufficio.

Pertanto, l’individuazione dei limiti all’efficacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale n. 217 del 1° ottobre 2019, con riferimento ai decreti, di pagamento delle spettanze degli ausiliari delmagistrato o consulenti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato emessi dal magistrato in data antecedente alla pubblicazione della predetta decisione, investe un aspetto di interpretazione della legge applicabile rimesso al giudice; ne discende che, a fronte di una istanza del consulente che richiede il pagamento del proprio compenso con la modalità dell’anticipazione a carico dell’Erario (essendo il meccanismo della prenotazione a debito attinto da incostituzionalità), è demandata al magistrato ogni valutazione in merito al definitivo consolidamento del rapporto giuridico in questione, con particolare riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione o decadenza previsto dalla legge per l’esercizio del diritto di credito vantato dal professionista. Cordialità.

Roma, 10 febbraio 2021
Alessio Alberti:

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