Con ordinanza 22 settembre 2020, n. 19733, la Suprema Corte statuisce che non è prevista alcuna decadenza per la domanda di liquidazione dei compensi in patrocinio a spese dello Stato se l’avvocato deposita l’istanza dopo l’emissaione del provvedimento conclusivo la fase processuale alla quale si riferiscono le competenze richieste.
Con la Finanziaria 2015 – legge 208, all’art. 1, co. 783 – si era previsto un intervento nel DPR 115/2002 TUSGS che ha inserito un comma 3 bis all’art. 83 nel quale era disposta la necessaria contestualità tra la «pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta» e il «decreto di pagamento emesso dal giudice». La norma aveva portato a diverse e differenti statuizioni giursprudenziali in merito alle conseguenze di un suo mancato tempestivo rispetto (ovvero la mancata richiesta o l’omessa liquidazione all’epoca della definizione della fase processuale di riferimento).
Ora si è fatto finalmente messa la parole fine ad ongi questione interpretativa.
La pronuncia in commento conferma e chiarisce un orientamento della Corte del 2019: ne avevamo parlato qui.
L’art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha solo il valore di riferimento per incentivare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista
DPR 30/05/2002, n. 115 ART. 83 (L) (Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
Comma 3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronunciadel provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
L’assenza di ogni decadenza si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata alla L. n. 208 del 2015, art. 1 comma 738 e, in particolar modo con l’ivi espressa previsione di un termine di decadenza per l’ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell’istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni e, per converso, l’assenza di alcunchè di simile per il difensore.
Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza.
per Associazione Art. 24 Cost.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 9487-2019 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza R.G. 1919/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Svolgimento del processo
che:
– il consigliere delegato della Corte d’appello di Catania, con provvedimento del 28.2.2019, respinse l’opposizione dell’Avv. P.A. avverso il provvedimento della medesima Corte, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione per l’attività svolta quale difensore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., ammesso al gratuito patrocinio;
la corte di merito fondò la sua decisione sull’interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis che prevede l’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta; nel caso di specie, invece, la richiesta di liquidazione era avvenuta successivamente, quando il giudice aveva perso la potestas iudicandi;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. P.A. sulla base di un unico motivo;
il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;
– Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
Motivi della decisione
che:
– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il termine per la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non sarebbe stabilito a pena di decadenza a differenza del compenso dell’ausiliario, che deve presentare la richiesta di liquidazione entro cento giorni dal compimento delle operazioni;
la previsione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis relativa all’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento, che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, avrebbe quale unico scopo la sollecita liquidazione del compenso nell’interesse del difensore, senza imporre un termine di decadenza;
– il motivo è fondato;
– va qui ribadito il principio., affermato da questa Corte, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n. 22448);
– il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista;
– tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata alla L. n. 208 del 2015, art. ,1 comma 738 e, in particolar modo con l’espressa previsione di un termine di decadenza per l’ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell’istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni;
– il ricorso va pertanto accolto;
– l’ordinanza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione;
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020
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Avvocato Francesco Caretti.