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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11474/2021, accoglie il ricorso contro il rigetto dell’istanza di opposizione alla revoca per il mancato versamento da parte dell’istante del contributo unificato.
Si precisa che il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto la declaratoria di improcedibilità in esame non è consentita da alcuna norma di legge.
Invero, nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare la
improcedibilità dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, tantomeno per il mancato
adempimento di incombenti di carattere fiscale connessi al ricorso alla giustizia penale, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa espresso dall’art. 24 Cost., alla luce delle considerazioni innanzi svolte.
Ogni eventuale carenza di regolarità fiscale del procedimento non può incidere in alun modo sulla ammissione al beneficio attuativo dell’art. 24 cost. III co.
Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza n. 11474/2021 della Cassazione penale.
Avv. Alberto Vigani
Associazione Art. 24 Cost.
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Art. 99 DPR 115-2002 (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23/02/2021) 25-03-2021, n. 11474
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere –
Dott. RANALDI Alessandra – rel. Consigliere –
Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere –
Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
H.G., nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere RANALDI ALESSANDRO;
lette/sentite le conclusioni del PG.
Svolgimento del processo
1. Il difensore di H.G. ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con provvedimento del 7.11.2019, ha dichiarato improcedibile il reclamo proposto dall’H. avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 21.5.2019 di rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato. Ciò in conseguenza del mancato versamento da parte dell’istante del contributo unificato.
Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto la declaratoria di improcedibilità in esame non è consentita da alcuna norma di legge.
2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. In tema di patrocinio a spese dello Stato è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento che reputa come le controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell’esercizio del diritto di difesa nel processo penale.
In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale (cfr. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134; e, più di recente, Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv. 273254).
Posizione condivisa anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l’opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366 – 01).
Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell’innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (così Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 – dep. 2019, Mucci, Rv. 27490801; sulla stessa linea cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 27557101; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015 – dep. 2016, Messana, Rv. 26579301).
3. Da tale impostazione discende l’evidente erronea applicazione, da parte del giudice barese, del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 16, che è norma di carattere amministrativo, diretta al funzionario di cancelleria e non al giudice, il quale non può sottrarsi al dovere di provvedere sull’istanza ritualmente presentata, indipendentemente dal versamento o meno del contributo unificato.
Peraltro, nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare la improcedibilità dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, tantomeno per il mancato adempimento di incombenti di carattere fiscale connessi al ricorso alla giustizia penale, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa espresso dall’art. 24 Cost., alla luce delle considerazioni innanzi svolte.
4. Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021