GRATUITO PATROCINIO: DECORRENZA AMMISSIONE DA DATA PRIMA ISTANZA
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/08/2021, n. 23241
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/08/2021, n. 23241
In tema di patrocinio a spese dello Stato, da parte della Cassazione si ribadisce il principio per il quale si è ammessi al beneficio con decorrenza dalla data di originaria presentazione dell’originaria istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati invece che dalla data di riproposizione dell’istanza di ammissione avanti il giudice del merito ex art. 126 del DPR 115/2002.
Art. 124 DPR 115-2002 (Organo competente a ricevere l’istanza)
1. L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell’ordine degli avvocati.
2. Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.***
Art. 126 DPR 115-2002 (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
La Suprema Corte ribadisce quindi il principio per cui:
“In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all’ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell’ordine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20710 del 04/09/2017, Rv. 645241; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020, Rv. 657258).
La Corte di Appello, una volta ravvisata la sussistenza del diritto del ricorrente ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avrebbe dovuto riconoscergli detto beneficio a decorrere dalla prima richiesta avanti il COA.
Riportiamo per esteso l’ordinanza della Cassazione con la conforme proposta del relatore.
Per Associazione Art. 24 Cost.
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