LEGITTIMAZIONE PASSIVA NELL’OPPOSIZIONE EX ART. 170 AVVERSO DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE IN PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE: LEGITTIMAZIONE PASSIVA MINISTERO GIUSTIZIA: innanzitutto, in tema di opposizione a liquidazione dei compensi del difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva a contraddire per parziale o rigettata liquidazione è sempre del Ministero di Giustizia nei giudizi ordinari (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 24/04/2012) 29/05/2012, n. 8516 – vedi testo integrale cliccando sul link; Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 15/10/2020, n. 22281; Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 06/03/2018, n. 5314; Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 26-06-2018) 29-01-2019, n. 2517). Ne avevamo già parlato qui:
Diversamente deve dirsi nei giudizi amministrativi, dove è competenza del Ministero dell’Economia (Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34602), ed in quelli inerenti gli onorari del collaboratore di giustizia, dove è competenza del Ministero dell’Interno (Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 19/07/2021, n. 20611).
Riportiamo di seguito un sunto delle massime più rilevanti e recenti.
Avv. Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
***
MASSIMARIO IN MATERIA DI OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE: LEGITTIMAZIONE PASSIVA MINISTERO GIUSTIZIA
Innanzitutto, la sentenza più recente:
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34602 (rv. 662831-01)
Gratuito patrocinio – Domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore – Legittimazione passiva – Ministero dell’economia e delle finanze – Fondamento – Rappresentanza della p.a. – Capacita’ e legittimazione processuale
Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo (nella specie, un giudizio di ottemperanza promosso innanzi al T.A.R.) dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze – che è, pertanto, parte necessaria del giudizio – quale soggetto esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso, ex art. 185 del medesimo d.P.R. n. 115.
(Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 20/05/2019)
Fonti: CED Cassazione, 2021
***
Appena prima vi era stata:
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 19/07/2021, n. 20611 (rv. 662085-01)
Onorario del difensore di collaboratore di giustizia – Liquidazione – Disciplina applicabile – Limiti – Conseguenze in tema di legittimazione passiva del ministero dell’interno nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002
In materia di spese di giustizia, l’art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. n. 82 del 1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato, ma solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione, non per l’individuazione del ministero legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione;
ne consegue che, ove la parte assistita sia una persona ammessa al programma, ancorché provvisorio, di protezione dei collaboratori di giustizia, il Ministero gravato degli oneri economici conseguenti, ivi compresa l’assistenza legale innanzi alla magistratura di sorveglianza, è solo quello dell’Interno che, pertanto, è parte necessaria nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, anche in punto di condanna al pagamento del compenso, almeno in via solidale con il Ministero della Giustizia.
(Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO NAPOLI, 15/03/2019)
Fonti: CED Cassazione, 2021
***
La ultima in riferimento al Ministero di Giustizia:
Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 15/10/2020, n. 22281 (rv. 659247-01)
Interesse all’impugnazione – Parte ammessa al patrocinio a spese dello stato – Riforma della revoca dell’ammissione – Interesse ad agire – Insussistenza – Fondamento – Difensori – Gratuito patrocinio
In tema di spese di giustizia, l’avversario della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha interesse ad impugnare la decisione che riformi il provvedimento di revoca dell’ammissione, perché il rapporto obbligatorio derivante dall’ammissione si instaura con il Ministero della giustizia, che è anche l’unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
(Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO LECCE, 18/04/2019)
Fonti: CED Cassazione, 2020
***
Sempre con riferimento al ministero di giustizia:
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 06/03/2018, n. 5314 (rv. 647989-01)
Gratuito patrocinio compenso al difensore – Decreto di pagamento – Opposizione alla liquidazione – Legittimazione passiva – Ministero della giustizia – Sussistenza – Fondamento
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell’ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso, da individuarsi nel Ministero della giustizia.
(Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 13/10/2014)
Fonti: CED Cassazione, 2018
***
Quindi con orientamento costante:
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 17/10/2017, n. 24423 (rv. 646753-01)
Gratuito patrocinio opposizione alla liquidazione – Legittimazione passiva – Ministero della giustizia – Sussistenza – Fondamento
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore, di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve svolgersi in contraddittorio con il Ministero della Giustizia, trattandosi di un giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su un diritto soggettivo patrimoniale, nel quale è parte necessaria il titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento.
(Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, l’ordinanza emanata dal giudice monocratico del tribunale senza previa instaurazione del contraddittorio). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 19/07/2016)
Fonti: CED Cassazione, 2017
***
Dopo le Sezioni Unite:
Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 04/03/2016, n. 4266 (rv. 639215)
Gratuito patrocinio – Decreto di pagamento degli onorari in favore del difensore – Opposizione – Legittimazione passiva – Ministero della giustizia – Sussistenza – Provvedimento emesso nel contraddittorio con soggetto pubblico non legittimato –
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari al difensore di un procedimento di cui è parte un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’erario è parte necessaria e va identificato nel Ministero della giustizia, sicché, qualora siano stati ivi convenuti l’Agenzia delle entrate ed il P.M., il provvedimento, impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost., va cassato per carenza di contraddittorio con una parte necessaria del giudizio e rinviato al tribunale affinché provveda a far notificare il decreto opposto ed il ricorso alla parte effettivamente legittimata.
Invero, pur trattandosi di errore di identificazione su distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse entrambe al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (l’Agenzia delle entrate ed il Ministero della giustizia), per il quale trova applicazione l’art. 4 della l. n. 260 del 1958, l’ineludibile principio dell’effettività del contraddittorio implica che l’operatività della menzionata disposizione è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione di ogni stabilizzazione degli effetti dell’atto giudiziario (e del conseguente giudizio) ove esso sia stato notificato ad altro soggetto.
(Cassa con rinvio, Trib. Perugia, 24/02/2010)
Fonti: CED Cassazione, 2016
***
Invero, erano già soppravvenute le Sezioni Unite:
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 29/05/2012, n. 8516 (rv. 622818)
Pagamento degli onorari al difensore per l’opera prestata nell’ambito di giudizio penale – Opposizione alla liquidazione – Legittimazione passiva – Ministero della giustizia – Sussistenza – Fondamento – Gratuito patrocinio
Posto che il procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento.
Da ciò discende la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'”erario”, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria”.
(Cassa con rinvio, Trib. Brescia, 17/12/2008)
Fonti: CED Cassazione, 2012
***
Da ultimo, ecco riferimenti normativi:
Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O
ART. 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.
Art. 115 (L) Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita’ previste dall’articolo 82 ed e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.
ART. 170 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.167
ART. 185 (R) (Aperture di credito)
1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell’economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l’importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.