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GRATUITO PATROCINIO: LEGITTIMA REVOCA PER MANCATA COMUNICAZIONE VARIAZIONE REDDITO

CASSAZIONE: REVOCA DEL GRATUITO PATROCINIO PENALE SE MANCANO LE COMUNICAZIONI ANNUALI

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

La Cassazione con la recente sentenza 9727/2022 conferma il precedente “orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (vedi anche Sez. 4, n 43593 del 07/10/2014, De Angelis, Rv. 260308)”.

In merito è ritenuta dovuta la comunicazione “anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento (Sez. 5, n. 13309 del 24/01/2008, Marino, Rv. 239387), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio“.

Pertanto, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sè e per sè la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l’ammissione.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 COst.

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Art. 79 DPR 115-2002 (Contenuto dell’istanza)

1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;

d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

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Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

ART. 112 (L) (Revoca del decreto di ammissione)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione:

a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione;

c) se, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare;

d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli articoli 76 e 92; (125) (127)

2. Il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 96, commi 2 e 3.

3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Copia del decreto è comunicata all’interessato con le modalità indicate nell’articolo 97.

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Cass. civ., Sez. VI – 1, Ord., (data ud. 01/02/2022) 25/03/2022, n. 9727

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

***

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31500-2020 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GHITA LENZI RIDI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. cronologico 146/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Svolgimento del processo

che:

con ordinanza depositata il 17 novembre 2020 il presidente della corte d’appello di Firenze, accogliendo il reclamo di M.R. avverso la revoca del patrocinio a spese dello stato disposta dalla corte d’appello di Firenze nell’ambito di un procedimento penale ivi pendente, ha ammesso il predetto M. al beneficio e ha liquidato i compensi spettanti al di lui difensore avv. Ghita Lenzi Ridi;

ha ritenuto che l’onere della parte di comunicare le variazioni di reddito anno dopo anno non sia sanzionabile con la perdita del beneficio nel caso in cui, come nella specie, si tratti di variazioni non determinative del superamento del limite che giustifica l’ammissione al beneficio;

il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione contro la detta pronuncia, deducendo un unico motivo;

a esso il M. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che:

I.

– con l’unico motivo di ricorso l’avvocatura dello stato denunzia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. a), in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto prendere semplicemente atto dell’omessa comunicazione, da parte del M., della variazione dei limiti di reddito intervenuta successivamente all’ammissione al beneficio, e così confermare il provvedimento di revoca a prescindere dalla questione del superamento o meno dei limiti di redditività necessari al mantenimento del beneficio stesso;

II.il motivo è manifestamente fondato;

il presidente della corte d’appello di Firenze si è determinato in asserita adesione ai principi affermati dalla pronuncia della IV sezione penale di questa Corte n. 29284 del 2019 e dalla sentenza n. 14723 del 2020 delle Sezioni unite penali;

sennonchè il principio affermato dall’ultima delle citate pronunce – che più rileva – è nel senso che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c) non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112;

il riferimento all’art. 79, comma 1, lett. c), rende chiaro che l’ambito della citata decisione non è sovrapponibile a quello che qui interessa, in cui si discute, invece, dell’omessa comunicazione delle variazioni di cui all’art. 79, comma 1, lett. d);

III.

– peraltro la citata decisione conforta, per talune indicazioni, la conclusione esattamente opposta a quella ritenuta dal giudice a quo, dal momento che in essa è stato anche confermato:

“l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. 4, n 43593 del 07/10/2014, De Angelis, Rv. 260308)”;

e che si è reputato che è dovuta, in vero, la comunicazione “anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento (Sez. 5, n. 13309 del 24/01/2008, Marino, Rv. 239387), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio”;

IV.

– può osservarsi che la ratio sottesa a tale affermazione è chiaramente orientata a garantire, dopo l’ammissione dell’interessato al beneficio, l’assolvimento di minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato e considerato;

la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta quindi in sè e per sè la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l’ammissione;

V.

– è centrale, d’altronde, il testo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 che prevede, alle lett. a) e b), due concorrenti ipotesi di revoca – l’una associata al fatto dell’interessato che, nei termini previsti dall’art. 79, comma 1, lett. d), non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; e l’altra viceversa correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. d), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l’ammissione;

appare di intuitiva evidenza che, seguendosi lo schema interpretativo del presidente della corte d’appello di Firenze, la prima fattispecie di revoca sarebbe in tutti i casi assorbita dalla seconda;

VI.

– il provvedimento va dunque cassato;

segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Firenze, diversamente composta, la quale riformulerà ogni valutazione uniformandosi al principio di diritto sopra esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla corte d’appello di Firenze anche per le spese del giudizio di cassazione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2022

Alessio Alberti:

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  • Buongiorno vi ho contattato tramite Facebook ed ho ricevuto il messaggio che sareste stati più veloci se avessi lascio un commento tramite uno degli articoli. Io avrei bisogno di un consulto per una situazione delicata del quale sono stata vittima. E vorri Capire se vale la pena avviare una pratica legale oppure no per questi danni subiti. Purtroppo non posso permettermi un avvocato e mi è stata consigliata la vostra pagina da un'amica. Con la speranza di ricevere presto un vostro riscontro. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.
    Distinti saluti
    Mimo Martina

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