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MOVIMENTO FORENSE: ALLARME PER GRAVE CRITICITÀ PER ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO PENALE

MF CONTRO CASSAZIONE PENALE CHE PERMETTE REVOCA IN CASO DI MANCATE COMUNICAZIONE SU VARIAZIONI REDDITO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

MOVIMENTO FORENSE: ALLARME PER GRAVE CRITICITÀ PER ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO PENALE CON ORDINANZA 9727 DELLA CASSAZIONE: IN MANCANZA  DI COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI DI REDDITO ANCHE NON RILEVANTI, SI DISPONE LA REVOCA DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 9727/22 si accosta ad una nuova interpretazione dell’art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002 statuendo che l’ “ … omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio…”.

Pertanto, a pena di revoca dal beneficio di Stato, si onera l’ammesso al gratuito patrocinio di provvedere ad un continuo aggiornamento delle proprie variazioni di reddito, anche infinitesime, anche occasionali, anche parziali, e soprattutto anche se irrilevanti rispetto alla condizioni di ammissione al “gratuito patrocinio”.

La motivazione esposta per richiedere l’osservanza letterale dell’art. 112, che prevede per il processo penale l’bbligo di comunicare ogni eventuale modifica del reddito, è quella secondo cui il patrocinato avrebbe il dovere… rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale (sic!) da parte dell’autorità nell’adempimento dell’obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio …”.

Questo onere risulta incongruo sia sotto il profilo sostanzale che sotto quello normativo:

A. innanzitutto, sotto il profilo sostanziale – e politico,  si devono considerare le condizioni disagiate degli istanti l’ammissione, spesso con livelli di istruzione elementare, ai quali, con l’ordinanza in oggetto, si impone l’onere di un continuo aggiornamento delle proprie variazioni di reddito, anche infinitesime, anche occasionali, anche parziali, ma soprattutto anche se irrilevanti rispetto alla condizioni di ammissione al “gratuito patrocinio“;

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B. successivamente, la lettura data non convince nemmeno sotto il profilo meramente normativo:

  • in primis, si deve rilevare che l’onere della comunicazione annuale è previsto in via generale (nella PARTE III Titolo I – Capo II del TUSG) – per tutte le giurisdizioni – dall’art. 79 del DPR 115/2002 con riferimento alle sole variazioni rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.
  • Inoltre, se è vero che l’art. 112 del TUSG (nella successiva e ben distinta PARTE III Titolo II – Capo VII) non richiama per il processo penale la necessità della rilevanza della variazione ai fini dell’obbligo di comunicazione, detta necessità di rilevanza ricompare invece nel successivo art. 136 del TUSG (nella ulteriore PARTE III Titolo VI – Capo VII) per il processo civile, tributario contabile etc.
  • Pertanto, si può dire che la lettura dell’art. 112 necessiti della contestualizzazione del disposto all’interno della cornice dell’istituto e che, in ogni caso, se si procede sulla lettura rigoristica del solo art. 112 senza tenere conto della rilevanza delle variazioni reddituali, si va incontro ad una ovvia e certa disparità di trattamento fra il processo penale e le altre giurisdizioni, peraltro in contraddizione con la previsione generale dell’istituto.

Peraltro, l’articolo 112 del TUSG, sull’interpretazione del quale è fondata la sentenza commentata, dispone testualmente che:

“Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione:

  • a. se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
  • b. se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione”.
Quindi anche secondo il senso letterale della norma, il suo senso logico è: se ci sono variazioni vengono comunicate e la comunicazione che comporta la revoca è quella che indica variazioni rilevanti ai fini dell’ammissione; per l’effetto, non può esser condivisa la lettura ermeneutica che sussume il punto b. nel punto a.

Inoltre, pare corretto rilevare anche le conseguenze paradossali della lettura proposta: se la comunicazione contenesse dati non veritieri ma rientranti nei limiti della soglia di ammissione, non segue alcuna revoca (Cass. pen. Sez. IV Ord., 04/06/2019, n. 29284 e persino Cass., Sez. un., sent. 19 dicembre 2019, n. 14723); mentre, qualora non fossero comunicate le variazioni intra soglia, vi sarebbe la revoca del beneficio.

Si richiama di seguito il richiamato dettato normativo con evidenziati in grassetto i riferimenti bibliografici del testo e le sue parti rilevanti:

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PARTE III

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Titolo I

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo II

Condizioni per l’ammissione al patrocinio

Art. 79 DPR 115-2002 (Contenuto dell’istanza)

1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;

d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

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Titolo II

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Capo VII

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

Art. 112 DPR 115-2002 (Revoca del decreto di ammissione)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione:

a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione;

c) se, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare;

d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli articoli 76 e 92;

2. Il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 96, commi 2 e 3.

3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Copia del decreto è comunicata all’interessato con le modalità indicate nell’articolo 97.

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Titolo IV

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo VII

Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

Art. 136 DPR 115-2002 (Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

Per queste ragioni va richiamato e condiviso l’allarme lanciato dall’associazione MOVIMENTO FORENSE (seguito da OCF) e quindi conseguentemente valorizzata la richiesta di intervento della politica (Ministro, Governo e Parlamento), se del caso anche con normazione secondaria, per scongiurare il pregiudizio alle fasce più deboli della popolazione oltre che la violazione  dei principi costituzionali dettati dagli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale e mancata attuazione degli articoli 24, 111 Cost. e 6 CEDU.

Riportiamo  di seguito il testo dell’appelo di MF.

Victor Rampazzo

per Associazione Art. 24 Cost.

 

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Milano, 12 maggio 2022

Al Ministero di Grazia e Giustizia gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ufficio Legislativo archivio.legislativo@giustiziacert.it

Dipartimento per gli Affari di Giustizia prot.dag@giustiziacert.it

Alla Commissione Giustizia alla Camera

Alla Commissione Giustizia al Senato All’OCF amministrazione@organismocongressualeforense.news

Al CNF protocollo@pec.cnf.it

 

Corte di Cassazione Ordinanza dell’ 01/02/2022 n. 9727/22

GRAVE CRITICITÀ PER L’EFFETTIVO ACCESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

Con l’ordinanza in oggetto, il d.P.R. n. 115 del 2002, specificamente l’art. 112, viene interpretato nel senso che l’ “ … omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio…”.

La motivazione addotta dalla Suprema Corte sarebbe quella secondo cui il patrocinato debba “ … rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale (sic!) da parte dell’autorità nell’adempimento dell’obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio …”.

Come è noto, gli assistiti con il patrocinio a spese dello Stato sono persone, per definizione, in condizioni disagiate, spesso con livelli di istruzione elementare, ai quali, con l’ordinanza in oggetto, si impone l’onere di un continuo aggiornamento (a chi, poi?) delle proprie variazioni di reddito, anche infinitesime, anche occasionali, anche parziali, ma soprattutto anche se irrilevanti rispetto alla condizioni di ammissione al “gratuito”.

Aggiornamento che, peraltro, deve essere integrato anche rispetto agli altri membri del gruppo familiare, nonché rispetto a modifiche, anche di durata irrilevante di tale gruppo.

Senza tacere il fatto che la dichiarazione delle variazioni di reddito si inserisce in una coacervo di bonus, contributi (statali, regionali, locali), indennità etc., magari fiscalmente non imponibili, e che l’assistito, in buona fede, ritenendo che non costituiscano reddito, potrebbe pensare di non dover comunicare (per non parlare dei casi dubbi, in cui non è chiaro se l’erogazione costituisca reddito o meno).

Insomma, si chiede al cittadino ammesso al gratuito patrocinio (che spesso è anche oberato di problematiche complesse e sovente con un difetto culturale in materia) un’attenzione, un’adeguatezza e una precisione da professionista, in nome di un dovere di lealtà che ha ragione d’essere per quelle variazioni reddituali, che non portino superamento del limite di ammissione al beneficio.

Tale interpretazione, afferente alla sola lettura inerente il processo penale, oltre a vanificare il diritto dell’indigente alla difesa legale, ovviamente colpirà anche i difensori di tali soggetti deboli, i quali si vedranno sovente rifiutata la liquidazione del compenso (peraltro già decurtato di un terzo, de plano).

Tale ordinanza pare francamente orientata più alla tutela del “far cassa” per l’Erario che a garantire l’esercizio del diritto di difesa delle fasce più deboli della popolazione. Il che risulta inaccettabile alla luce dell’art. 24, III co. della Costituzione, secondo cui:

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

In ragione della presa di posizione giurisprudenziale, per garantire l’attuazione del dettato costituzionale, si palesa quindi indispensabile un intervento legislativo urgente che precisi, con riguardo agli artt. 112 e 79 del d.P.R. 115/2002, che l’obbligo del beneficiato di dichiarare le variazioni di reddito riguarda esclusivamente quelle variazioni che possono portare a revoca del beneficio.

Se il legislatore o il Governo non provvederanno immediatamente a sanare la situazione patologica venutasi a creare a seguito dell’ordinanza della Cassazione in oggetto, non potrà che intendersi (indebitamente) delegata a un provvedimento giudiziario una precisa scelta politica (eliminare il gratuito patrocinio nel processo penale per solo vantaggio dell’Erario) che, evidentemente, nessuno aveva il coraggio di fare davanti al popolo sovrano (ed elettore).

Antonino La Lumia Presidente Nazionale del Movimento Forense

Alberto Vigani Coordinatore Ufficio Legislativo del Movimento Forense

Giovanna Vista Coordinatore Dipartimento Gratuito Patrocinio del Movimento Forense

 

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Revoca del beneficio se vi è la mancata comunicazione delle variazioni di reddito. OCF: “Subito riforma della disciplina”

Ocf interviene in merito alla recente ordinanza della Corte di Cassazione, ordinanza n. 9727/2022, del 1° febbraio 2022, che ha stabilito che la mancata comunicazione delle variazioni di reddito, anche quelle che non siano rilevanti ai fini del superamento del limite previsto per l’ammissione e il mantenimento del beneficio, comporta automaticamente la revoca dello stesso.
“Occorre intervenire con urgenza – ha commentato il coordinatore OCF, Sergio Paparo -sulla riforma della disciplina del patrocinio a spese dello stato, attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera, per evitare distorsioni del sistema come quella che emerge dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione”.
“L’attuale disciplina – continua Gianfranco Zarzana, referente del Gruppo di Lavoro sul patrocinio a spese dello stato di Ocf – ha dimostrato in diverse occasioni tutta la sua ambiguità, dando luogo a differenti interpretazioni e prassi applicative. L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte secondo cui deve essere disposta la revoca del beneficio nel caso in cui non vengano comunicate le variazioni di reddito che non siano in alcun modo in grado di incidere sui requisiti di ammissione o mantenimento. appare contraria alla ratio della legge, diretta a garantire il diritto di difesa ai cittadini meno abbienti”.
“Non è possibile – conclude Stefania Martin, co-referente del gruppo di lavoro – limitare il diritto dei non abbienti di accedere alla domanda di giustizia con interpretazioni meramente formalistiche della legge. Per questo invieremo subito, alla competente commissione giustizia che sta esaminando il disegno di legge di riordino del patrocinio a spese dello stato, le osservazioni dell’avvocatura”.

CS Patrocinio a spese dello stato 17.05.022

 

Comunicato patrocinio spese dello Stato
Alessio Alberti:

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