RASSEGNA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
I QUADRIMESTRE 2022
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Breve riepilogo delle massime giurisprudenziali del primo quadrimestre 2022 in materia di patrocinio a spese dello Stato.
1. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19/01/2022, n. 1624
2. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19/01/2022, n. 1624
3. Corte cost., 20/01/2022, n. 10
4. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 14/02/2022, n. 4759
5. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 17/02/2022, n. 5255
6. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 18/02/2022, n. 5459
7. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 21/02/2022, n. 5639
8. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 22/02/2022, n. 5806
9. Cass. civ., Sez. lavoro, 19/04/2022, n. 12455
10. Cass. pen., Sez. IV, 05/04/2022, n. 16272
Avv. Alberto Vigani
per Associazione Art. 24 Cost.
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1. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19/01/2022, n. 1624
In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, il potere di disporre la revoca del beneficio spetta solo al giudice del procedimento per il quale vi sia stata l’ammissione, nei soli casi di illegittimità previsti dall’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l’esaurimento del giudizio.
Ne consegue che il provvedimento ammissivo del C.O.A., pur avendo natura amministrativa, non può essere disapplicato dal giudice investito della controversia tra difensore e patrocinato per il pagamento dei compensi professionali, non potendosi eludere i limiti imposti dal d.P.R. n. 115/2002, né superare l’intangibilità del provvedimento una volta consolidato. Pertanto, solo l’intervenuta revoca, in via principale, del beneficio consente all’avvocato di richiedere direttamente al cliente il pagamento dei propri compensi professionali. (Rigetta, CORTE D’APPELLO BOLOGNA, 02/08/2016)
Fonti:
CED Cassazione, 2022
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2. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19/01/2022, n. 1624
In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, il potere di disporre la revoca del beneficio spetta solo al giudice del procedimento per il quale vi sia stata l’ammissione, nei soli casi di illegittimità previsti dall’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l’esaurimento del giudizio.
Ne consegue che il provvedimento ammissivo del C.O.A., pur avendo natura amministrativa, non può essere disapplicato dal giudice investito della controversia tra difensore e patrocinato per il pagamento dei compensi professionali, non potendosi eludere i limiti imposti dal d.P.R. n. 115/2002, né superare l’intangibilità del provvedimento una volta consolidato.
Pertanto, solo l’intervenuta revoca, in via principale, del beneficio consente all’avvocato di richiedere direttamente al cliente il pagamento dei propri compensi professionali. (Rigetta, CORTE D’APPELLO BOLOGNA, 02/08/2016)
Fonti: CED Cassazione, 2022
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3. Corte cost., 20/01/2022, n. 10
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché del successivo art. 83, comma 2, del medesimo t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che, in tali ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia, poiché una siffatta esclusione è irragionevole e lesiva del diritto di difesa dei non abbienti.
Fonti: Quotidiano Giuridico, 2022
Dir. e Pratica Lav., 2022
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4. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 14/02/2022, n. 4759
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l’ulteriore decurtazione di cui all’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002:
siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, e dall’altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo.
(Rigetta, TRIBUNALE LECCO, 21/02/2020)
Fonti: CED Cassazione, 2022
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5. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 17/02/2022, n. 5255
Nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato.
(Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 25/01/2021)
Fonti: CED Cassazione, 2022
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6. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 18/02/2022, n. 5459
La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca “ex tunc” dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciato all’interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto come previsto dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere sempre considerato autonomo e soggetto al separato regime di impugnazione di cui all’art. 170 del medesimo d.P.R..
Spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
(Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 09/10/2020)
Fonti: CED Cassazione, 2022
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7. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 21/02/2022, n. 5639
Il principio secondo cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall’art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell’esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l’effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa, dovendosi contemperare l’interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l’assicurazione di quest’ultimo a tutti gli aventi diritto.
(Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO SALERNO, 13/11/2019)
Fonti: CED Cassazione, 2022
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8. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 22/02/2022, n. 5806
In caso di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all’Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l’erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento.
(Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 20/10/2020)
Fonti: CED Cassazione, 2022
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9. Cass. civ., Sez. lavoro, 19/04/2022, n. 12455
Ai fini della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., la Corte – nonostante il contrario avviso di Cass. S.U. nn. 9912 e 22405 del 2018 – ha ritenuto non sarebbe necessario il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo all’uopo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (così da ult. Cass. n. 29812 del 2019, Cass. n. 20018 del 2020, Cass. n. 3830 del 2021).
Fonti: Massima redazionale, 2022
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10. Cass. pen., Sez. IV, 05/04/2022, n. 16272
In tema di ammissione al patrocino a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-ter, la persona offesa da uno dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo.
Da ciò consegue che la relativa istanza necessita esclusivamente dei requisiti di cui all’art. 79 cit. Decreto, comma 1, lett. a) e b) e non anche dell’allegazione da parte dell’interessato, prevista dalla lett. c) medesimo articolo, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione.
Fonti: Massima redazionale, 2022
RASSEGNA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO