Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto l’opposizione alla liquidazione dei compensi del legale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso in un procedimento svoltosi anche davanti al giudice amministrativo.
Il procedimento di opposizione, previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, al pari di quello previgente, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell’onorario.
Riportiamo di seguito il testo integrale di T.A.R. Napoli, 16/01/2023, n. 352.
per Associazione Art. 24 Cost.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2343 del 2022, proposto da Avvocato M.R., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arienzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 12 del 10\3\22 emessa dal Sindaco del Comune di Arienzo, nella sola parte in cui vieta ai cittadini di “far transitare i cani in tutti i vicoli ricompresi nel perimetro del centro storico della TERRA MURATA e lungo la pista pedonale delimitata da pittura di colore blu passante su Via P. T. e Via U. di I.” e l’accesso dei cani, ancorché accompagnati dal conduttore, nelle aree giochi per bambini.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- L’avv. M.R. ha spiegato opposizione, davanti all’intestato Tribunale, avverso la sentenza n. 6173/2022, con cui il Tribunale amministrativo aveva liquidato i compensi spettanti per l’attività professionale dallo stesso espletata nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza comunale in epigrafe indicata.
Ha lamentato l’esiguità del compenso liquidato, avendo anche omesso il TAR di indicare le singole voci e i corrispondenti importi liquidati, in palese violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011.
Si è costituito il Ministero delle Finanze contestando la fondatezza del proposto gravame.
All’udienza del 13 dicembre 2022, previo avviso ex art. 73 c.p.a. in ordine al possibile difetto di giurisdizione dell’intestato Tribunale, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
2.- L’opposizione è inammissibile in ragione del difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, essendo la controversia in esame devoluta al giudice ordinario.
La questione controversa concerne la individuazione del giudice chiamato a decidere sull’opposizione alla liquidazione dei compensi del legale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo.
Nel caso di specie trova applicazione il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, secondo cui il ricorso deve essere rivolto al “capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento” che ha sostituito il previgente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (che prevedeva che l’opposizione dovesse essere proposta al “Presidente dell’Ufficio giudiziario competente”).
Il procedimento di opposizione, previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, al pari di quello previgente, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell’onorario (Cass., S.U., n. 19161/2009).
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso – e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al Tar.
Non si ravvisa, inoltre, – così come rilevato dalla Consulta – alcuna “connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base” (Corte Cost. 11.4.2008, n. 96).
Il diritto al compenso dei difensori di una parte, nell’ambito di un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, ha dunque natura di diritto soggettivo e non può essere degradato ad interesse legittimo, essendo estraneo rispetto alle materie di competenza del TAR.
La proponibilità del ricorso al “capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento” non significa che lo stesso debba necessariamente coincidere, così come invece ritenuto dal ricorrente, con quello davanti al quale si è svolto il giudizio concernente il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato.
Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, è certamente volto a valorizzare (così come il previgente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 15) la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell’opposizione (cfr. anche, in tal senso, Cass. n. 23020 del 2015), ma sempre sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale.
Si tratta, insomma, di una norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, giacché, come già osservato, nella fattispecie in esame si verte in materia di diritti soggettivi e la possibilità di spostare la tutela dei diritti dinanzi al giudice amministrativo, sotto forma di giurisdizione esclusiva, è pur sempre di carattere eccezionale.
Per tale ragione non può ritenersi che con la disposizione in esame il legislatore abbia solo implicitamente inteso introdurre nell’ordinamento un’ulteriore e non prevista ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Ammettere la giurisdizione amministrativa comporterebbe, inoltre, una diminuzione di tutela in quanto, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, contro le decisioni dei giudici amministrativi il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (Cassazione civile, sez. un., 23/12/2016, n. 26908).
Deve essere, quindi, affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, specificamente del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli, territorialmente competente giacché ricadente nella circoscrizione dell’Ufficio giurisdizionale (TAR) che ha liquidato i compensi, oggetto di impugnazione, per l’attività professionale espletata dal difensore, secondo le regole generali del rito civile, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto nel termine e nelle forme prescritte dall’art. 11 c.p.a..
Le spese del giudizio, stante la controvertibilità della materia in oggetto, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore