Ill.mo Ministro di Giustizia,
premesso che
= l’articolo 24 della Costituzione, prevede che “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”;
= il principio è ripetuto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo II-107 della Costituzione Europea: “A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.”
= lo Stato italiano ha attuato la norma costituzionale con il “Testo Unico Spese di Giustizia” (DPR 115/2002) negli art. 76 e seguenti;
= proprio l’art. 77 T.U.S.G. prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti beneficiari del patrocinio a spese dello Stato deve essere aggiornato in adeguamento alla crescita dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ogni 2 anni per evitare che la inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
= il tetto reddituale imponibile previsto in origine del DPR 115/2002 era di euro 9.296,22; è stato aggiornato nel 2009, nel 2012, nel 2014, nel 2015, nel 2018;
= infine con D.M. 23 luglio 2020, pubblicato il 30 gennaio 2021 veniva fissata la soglia di reddito massima per accedere al gratuito patrocinio in 11.746,68 euro, con riferimento alla variazione Istat intercorsa tra il giugno 2016 e il luglio 2018;
= ciò ha permesso, tuttavia, di recuperare solo il biennio dal 2016 al 2018 e con riferimento solo all’inflazione nominale, e ciò senza tener conto della ancor maggior perdita di acquisto, legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane
= dunque, essendo oramai decorsi i due anni dall’ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare il predetto limite di reddito fissato con riferimento al superato luglio 2018,
= l’intervento risulta necessario rilevando che nel periodo successivo all’ultimo aumento dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 9,2%;
= l’aumento è necessario anche per permettere l’accesso alla platea degli esclusi, che è stato calcolato essere circa un milione di persone, che dunque si trovano in condizioni economiche tali da non potersi permettere l’accesso alla giustizia;
E premesso, ancora, che
= il viceministro Sisto, ascoltato il 22 marzo 2023 innanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ha annunciato che è in corso di ultimazione l’iter burocratico di approvazione del D.m.;
= il periodo preso in osservazione è il periodo dal luglio 2018 al giugno 2020, nel quale è stato constatato il ribasso dell’indice dei prezzi al consumo in ragione dello 0,1%, ed è stato quindi annunciato un ribasso del tetto dagli attuali euro 11.746,68 ad euro 11.734,93, con conseguente esclusione di altri soggetti dalla platea dei beneficiari;
Considerato che
= l’adeguamento del tetto reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato deve consentire di accedere alla effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che, allo stato, versano in stato di difficoltà economica;
= l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto già ben superiore a quanto censito dall’indice Istat e richiede persino che lo stesso D.P.R. 115/2002 venga modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento;
= la osservazione del periodo biennale precedente a quello immediatamente trascorso crea una distorsione rispetto alle finalità proprie dell’adeguamento del tetto;
Tutto ciò premesso e considerato
l’Organismo congressuale forense, in nome dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell’interesse del singolo cittadino e del suo diritto alla giustizia
CHIEDE
al Ministro di Giustizia di porre in essere ogni necessaria iniziativa, affinché l’emanando decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per l’ammissione venga adeguato effettivamente all’indice dei prezzi al consumo, prendendo quale periodo di riferimento il biennio 2020 – 2022.